Costituzione
della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
1946.
STRALCIO
1. Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
2. La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
3. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica
1. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
2. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, ed anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla
legge, al controllo della gestione finanziaria degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.
3. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
1. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
2. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
3. I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
1. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
2. La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Art. 111
1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge[1].
2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata[2].
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo[3].
4. Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore[4].
5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita[5].
6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in
tempo di guerra.
8. Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
1. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
2. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
3. La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti dalla legge stessa.
Art. 125
1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei
modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. 2. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il
riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
3. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione.
[1] Tale comma è stato aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23
novembre 1999, n. 2.
[2] Tale comma è stato aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23
novembre 1999, n. 2.
[3] Tale comma è stato aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23
novembre 1999, n.2.
[4] Tale comma è stato aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23
novembre 1999, n. 2.
[5] Tale comma è stato aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23
novembre 1999, n. 2.