Sent. nr. 266/2008

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati

Dott.Furio PASQUALUCCI                PRESIDENTE

Dott.ssa M. Teresa DOCIMO                        CONSIGLIERE rel.

Dott. Stefano PERRI                         CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 064830 del registro di Segreteria, instaurato dal Procuratore regionale presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale con atto n. G2006/00008 emesso nei confronti di BERGAMI Sergio, BERTUCCELLI Giuliano, PARRINI Celestino, DE CARLINI Fulvio, MARINO Fulvio, UBERTI Umberto, ROCCHI Carlo, FRATTALI Alessandro, GENCHI Maria, COSTA Mario, TARTAGLIA Giuseppe, BELLIA Massimo, elettivamente domiciliati nelle sedi come di seguito indicate:

1) Ing. Sergio BERGAMI in Roma, via Otranto n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina Vergami (difesore);

2) Avv. Giuliano BERTUCCELLI in Roma, via Boncompagni n. 47,  presso lo studio dell'Avv. Fabio Bertuccelli (difensore);

3) Dott. Celestino PARRINI in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni e Marcello Magnano di San Lio (difensori);

 4) Dott. Fulvio DE CARLINI in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso (difensore);

5) Dott. Fulvio MARINO in Roma, viale Regina Margherita n. 46, presso lo studio dell'Avv. Ruggero Frascaroli (difensore);

6) Dott. Umberto UBERTI in Roma, in via Giovanni da Procida n. 5/c;

 7) Ing. Carlo ROCCHI in Roma, via Boncompagni n. 61, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Napoletano (difensore);

8) Dott. Alessandro FRATTALI in Roma, via del Corso n. 303presso lo studio dell'Avv. John Riccardo Paladini (difensore);

9) Dott.ssa Maria GENCHI in Roma, via Ottorino Lazzaroni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);10) Ing. Mario COSTA in Roma, via Ottorino Lazzaroni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);

11) Geom. Giuseppe TARTAGLIA in Roma, via Ottorino Lazzaroni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);

12) Arch. Massimo BELLIA in Roma, Ottorino Lazzaroni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);

Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 aprile 2007 - con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Ernestina Barbone - il relatore, Consigliere dott.ssa Maria Teresa Docimo, il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Domenico Peccerillo, nonché gli Avvocati Frascaroli, Sgueglia, Magnano, Paladini, Argini, Bertuccelli, Napoletano, Naso e Bergami.

Esaminati gli atti.

FA T T O

            Con atto di citazione ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i sigg.ri : Ing. Sergio BERGAMI, avv. Giuliano BERTUCCELLI, dott. Celestino PARRINI, dott. Fulvio DE CARLINI, Dott. Fulvio MARINO, dott. Umberto UBERTI, ing. Carlo ROCCHI, dott. Alessandro FRATTALI, dott.ssa Maria GENCHI, ing. Mario COSTA, geom. Giuseppe TARTAGLIA, arch. Massimo BELLIA, per sentirli condannare in solido al pagamento, in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma, della somma di €. 1.547.697,84, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale risarcimento del danno arrecato al predetto Istituto a causa del mancato completamento della procedura di informatizzazione dei servizi, e corrispondente all'ammontare delle somme liquidate a carico dell'IACP con lodo arbitrale pronunciato il 10 ottobre 2000.

            Al riguardo, la Procura regionale ha esposto la vicenda scaturita dal contratto stipulato nel 1992 dall'ex Istituto Autonomo per le Case popolari  della provincia di Roma con la ditta Sistemi Informativi SpA, quale ditta mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese, aggiudicatasi l'appalto-concorso per la fornitura di un sistema di software, avente ad oggetto l'informatizzazione dei servizi dell'Istituto.

            La mancata conclusione di tale attività di informatizzazione a causa dei mancati pagamenti da parte dell'IACP, ed il conseguente contenzioso, conclusosi con pronuncia arbitrale che ha condannato l'Istituto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali non eseguite, ancorché in presenza di un adempimento solo parziale di quelle della Società appaltatrice, sarebbe- secondo la prospettazione attorea - addebitabile a “colpevoli ritardi, omissioni e capziose resistenze” dei soggetti e delle strutture dell'IACP, a vario titolo individuate.

            Tali omissioni si collocherebbero in un generale quadro di inefficienza, riconducibile alla gestione dirigenziale - in persona dei soggetti odierni convenuti - incapace di perseguire gli obiettivi della cosa pubblica, integrando con ciò una condotta gravemente colposa nella produzione del danno, rappresentato dalla inutilità della spesa sostenuta dall'Ente.

            Risulta dagli atti che, con contratto del 10 gennaio 1992, l'Istituto Autonomo per le Case popolari (I.A.C.P.) affidò alla ditta Sistemi Informativi SpA (d'ora innanzi indicata “S.I.”), mediante appalto-concorso, l'incarico per la realizzazione del nuovo sistema informatico dell'Istituto, definendone la durata in tre anni, con facoltà di proroga di altri due, per il corrispettivo globale di £. 7.540.000.000 oltre IVA.

            La fornitura comprendeva la progettazione, realizzazione e messa in opera di cinque sottosistemi informativi: Contabile Integrato (SICI); Gestionale Integrato (SIGI); Gestionale Integrato del Personale (SIGIP); Legale Integrato (SILI); Tecnico Integrato (SITI), per ognuno dei quali era stato nominato un referente dell'Istituto, che avrebbe dovuto collaborare con i tre capi-progetto della S.I.: per il SICI era stato indicato il dott. Umberto Uberti, responsabile del servizio ragioneria; per il SIGI il dott. Fulvio De Carlini, l'ing. Carlo Rocchi, il dott. Alessandro Frattali; per il SITI, l'ing. Mario Costa e il geom. Giuseppe Tartaglia; per il SIGIP, il dott. Fulvio Marino, responsabile del servizio personale; inoltre la dott.ssa Maria Genchi era stata nominata referente per il censimento, il dirigente dott. Giambattista Riccobono e l'arch. Massimo Bellia, nominati referenti per il CED, erano stati incaricati del collegamento e assistenza tra il CED, i vari servizi e le Direzioni con la società S.I.; con nota in data 03/06/2002, diretta al Commissario Straordinaria prof. Pietro Magno, il Direttore generale dell'IACP, dott. Maurizio Marcianti, ha precisato al riguardo che il Censimento ed il Centro Elaborazione Dati non potevano ritenersi dei sottosistemi.

            In sostanza ogni referente, per il settore di propria competenza, aveva il compito di rappresentare le necessità operative (i c.d. “requisiti utente”) dell'area di appartenenza, in uno con il personale informatico della ditta.

            I compiti di verifica e controllo dello stato di avanzamento dei lavori e dell'attuazione del progetto furono affidati ad un Comitato, composto in una prima fase di 4 direttori di settore: dott. Bergami, Dott. Bertuccelli, dott. Parrini e dott. Montinaro, poi dai dirigenti dott. Bergami, dott. Bertuccelli e dott. De Carlini, poi ancora, con provvedimento in data 28 settembre 1994 del Commissario straordinario dott.ssa Concetta Insegna, dal dott. Giovambattista Riccobono al posto dell'avv. Bertuccelli e, in ultimo, con determinazione direttoriale n. 272 del 22 giugno 1998, a firma del Direttore generale, Dott. Montinaro, dall'ing. Bergami in qualità di Presidente, dall'avv. Roberto Villani e dal dott. Fulvio Marino.

            I cinque sottosistemi (SICI, SIGI, SIGIP e SITI) vennero a loro volta articolati in 16 Aree.

            A seguito dell'atto modificativo del 16/07/92, con cui era stato rideterminato l'acconto (dal 40% al 10% dell'importo contrattuale), le attività per la realizzazione delle procedure relative a ciascuna delle 16 Aree vennero articolate in quattro fasi, e per ciascuna di queste fasi venne rideterminato il corrispettivo spettante alla S.I. nelle percentuali che seguono, in rapporto al costo dell'Area:

            Analisi dei Requisiti Utenza (10%) ; Analisi Funzionale (20%); Consegna Programmi (50%); Collaudo (10%) = Totale 90% (+ 10% di anticipo).        

            Le attività relative all' analisi requisiti utenza ed all' analisi funzionale furono completate con raggiungimento positivo degli obiettivi prefissati, tra il luglio 1992 e il luglio 1993, come attestato anche dal successivo lodo arbitrale, e l'Istituto liquidò i rispettivi importi dovuti.

            Relativamente alla fase consegna programmi, invece, sorsero divergenze interpretative tra Istituto e Società.

            Quest'ultima, infatti, intendeva conclusa tale fase con la consegna materiale dei nastri, ed aveva emesso, pertanto, la relativa fattura nella percentuale prevista per tale fase (50% dell'importo dell'Area), ogni volta che veniva consegnato il nastro contenente i programmi di un'Area; allo scadere dei 60 giorni successivi alla consegna aveva emesso, poi, la fattura per l'importo previsto per la successiva fase del collaudo (10%).

            Nel periodo '93-'94 la S.I. aveva emesso fatture, a tale titolo, per l'importo complessivo di £. 3.246.600.000 al netto dell'IVA.

            Per l'Istituto, invece, la fase della “consegna” avrebbe dovuto consistere anche e soprattutto in una verifica, sia pure generica, della rispondenza all'analisi funzionale, anche anteriormente alla fase del collaudo.

            A causa di tale divergenza interpretativa, l'Istituto committente aveva temporaneamente soprasseduto ad ogni pagamento riferito alla fase di consegna dei programmi, intendendo tale fase non completamente adempiuta.

            Con delibera commissariale n. 2860 in data 18 maggio 1995 il Commissario straordinario, dott.ssa Concetta Insegna - preso atto che era stato “predisposto, sulla base di numerosi incontri a livello tecnico-amministrativo tra la S.I. e gli Uffici competenti, un atto aggiuntivo al contratto di appalto del 1992, che avrebbe consentito di superare le divergenze interpretative, definendo un realistico, articolato e dettagliato piano per lo svolgimento delle ulteriori fasi della fornitura, fissante tempi, modalità, risorse umane e macchine, in guisa da permettere una effettiva messa in avviamento e rilascio in esercizio, nonché un proporzionamento dei pagamenti in rapporto all'effettiva progressione delle forniture e delle attività connesse” approvò la stipulazione dell'atto aggiuntivo nelle modalità di seguito indicate.

            In data 24 maggio 1995, infatti, le parti sottoscrissero l'atto integrativo con cui venne prorogata la durata del contratto al 1° dicembre 1997 e vennero nuovamente modificate le modalità di pagamento del corrispettivo di ciascuna fase, prevedendo, alla consegna materiale dei programmi, il 5% dell'importo dell'Area, alla Installazione dei programmi il 5%, al Completamento dei test il 20%, alla Consegna del piano di avviamento e organizzazione il 10%, alla Consegna del manuale organizzativo il 5% e all'Avviamento e rilascio in esercizio il 5%.

            Oltre a ciò, entrambe le parti diedero atto della avvenuta esecuzione, a quella data, delle rispettive prestazioni contrattuali per il 40%, e dichiararono inoltre che, a seguito della consegna materiale dei programmi, la Sistemi Informativi SpA aveva emesso fatturazioni non accettate dall'IACP, sino alla concorrenza di £. 3.863.347.500 (IVA inclusa); la IACP accettò, pertanto, di obbligarsi nei confronti della S.I., oltre che al pagamento delle fatture stesse, anche al pagamento degli interessi di mora ad esse relative.

            In data 25 maggio 1995, pertanto, le parti diedero avvio alle attività previste dall'atto integrativo, provvedendo alla installazione delle singole procedure; quindi, una volta effettuate le installazioni, venne effettuato il c.d. “TEST UTENTE” per alcune di esse.

            Durante tale fase, i vari uffici dell'Istituto interessati, richiesero alla S.I. di apportare molteplici modifiche ai moduli già consegnati.

            In relazione a ciò, nacque un nuovo contenzioso in quanto la Società riteneva le modifiche alla stregua di nuove prestazioni, in quanto non dovute ad errore nei programmi, mentre l'Istituto riteneva che la richiesta di modifiche rientrasse sostanzialmente in un quadro di contestazioni sulla operatività del sistema, ricompresa nella verifica della precedente fase funzionale.

            L'Istituto, in conseguenza di tali fatti, rifiutò i pagamenti pretesi dalla società appaltatrice per le modifiche, considerate quali prestazioni da corrispondersi a parte, e fermò l'avviamento delle ulteriori fasi del programma.

            La Società, avanzò, allora, atto di diffida ex art. 1454 c.c., notificato allo IACP il 18 luglio 1998, denunciando l'inadempimento dell'Istituto stesso, con l'avvertenza che, ove il contratto si fosse risolto per inadempimento, la società si sarebbe attivata con ricorso al Collegio Arbitrale.

            Poiché la diffida rimaneva senza riscontro, in data 5 agosto 1998 la S.I. attivò la procedura arbitrale, nell'ambito della quale l'Istituto affermò sotto diversi profili l'inadempimento della società agli obblighi contrattuali.

            Il Collegio Arbitrale, stante la complessità ed il tecnicismo della materia, nominò l'ing. Roberto Lombardi quale CTU con ordinanza dell'8/9 settembre 1999. La perizia tecnica venne depositata il 15.02.2000 ma il Collegio arbitrale, ritenedola lacunosa sotto diversi profili, pronunciò il lodo discostandosi da essa.

            Con lodo del 10 ottobre 2000, il Collegio dichiarò risoluto il contratto per inadempimento dell'Istituto e condannò lo stesso al pagamento alla S.I. dei sottoelencati importi:

£. 791.700.000, corrispondente al valore di mercato delle prestazioni eseguite dalla società e non pagate;

£. 339.300.000, quale risarcimento danni limitato al lucro cessante, per non aver potuto portare a termine l'opus contrattualmente stabilito;

£. 14.850.000, a titolo di compenso delle implementazioni effettivamente eseguite dalla società;

£. 100.000.000 a titolo di risarcimento per danno all'immagine subito dalla società, importo già rivalutato alla data della decisione;

£. 183.237.083 per interessi al tasso pari al 'prime rate' maggiorato di due punti, con anatocismo dalla domanda giudiziale;

interessi al tasso di 'prime rate' sugli importi di cui ai punti 1) e 2)  con anatocismo dalla domanda giudiziale;

interessi maturati sulla somma di cui al punto 3) al medesimo tasso, con anatocismo dalla domanda giudiziale;

£. 250.000.000 per spese di lite, nella misura del 50% oltre accessori di legge;

spese di funzionamento del collegio, nella misura dell'80% a carico dell'Istituto;

spese relative alla CTU nella misura del 50% per ciascuna parte.

            Con verbale n. 22 del 14 novembre 2000 il CdA dell'Istituto ha approvato la delibera n. 271, con cui, giudicando complessivamente favorevole all'Istituto la decisione contenuta nel lodo arbitrale, in quanto la soccombenza risultava solo parziale rispetto alle richieste della Società, sulla base del conforme parere dell'Avvocatura dell'Istituto, nella persona dell'avv. Michelina Vassallo, ha deciso di farvi acquiescenza.

            L'Istituto, pertanto, ha corrisposto alla S.I., con mandati del 26 marzo 2001, l'importo complessivo di €. 1.547.697,84 (Lire 2.996.760.891), corrispondente al danno oggetto della citazione di cui al presente giudizio.

            Secondo la prospettazione della Procura regionale, e sulla scorta di quanto rilevato nella relazione della GdF, con riferimento all'oggetto del contenzioso tra IACP e SI, sul punto delle modifiche pretese dall'Istituto nella fase del collaudo, il fondamento della domanda risarcitoria poggerebbe sulla constatazione che i documenti di analisi funzionale approvati avrebbero dovuto rappresentare l'esclusivo parametro di riferimento delle prove cui dovevano essere sottoposte le singole procedure, in quanto costituivano il momento terminale delle attività di progettazione e formalizzavano le specifiche necessità dei singoli comparti dell'istituto, nonché le risposte tecniche che ad esse la società sarebbe stata tenuta ad offrire.

            Dunque l'obbligazione contrattuale cui la società era vincolata sarebbe stata delimitata esclusivamente da quanto concordemente pattuito in sede di analisi funzionale e qualsiasi ulteriore attività richiesta dall'Istituto, non prevista contrattualmente - come le modifiche non pagate quale prestazione ad hoc, oggetto del contenzioso che avrebbe dato origine al danno - si sarebbe dovuta ritenere estranea agli impegni contrattuali assunti dalla S.I. e, come tale, oggetto di ulteriore pagamento.

            Ha rilevato la Procura regionale come fosse emerso dai verbali di ultimazione test utente, sottoscritti nel periodo 3 luglio 1995/5 giugno 1997, che in tutte le procedure sottoposte a test non erano state rilevate difformità dall'analisi funzionale approvata.

            Dall'elenco delle modifiche apportate dalla società, quelle richieste dagli uffici e dai rilievi formulati dagli uffici stessi, come risultano dagli allegati ai verbali riportati nel lodo arbitrale, tali modifiche non risulterebbero contrattualmente dovute dalla S.I., anche se con l'atto modificativo del maggio 1995 era stata già prevista l'eventualità che, in sede di test, gli uffici effettuassero richiesta di modifica o implementazione rispetto all'analisi funzionale. In tal caso, però, le richieste dell'Istituto sarebbero state gestite mediante piani ad hoc.

            Il Collegio arbitrale ha, inoltre, rilevato che seppure alcune modifiche erano ritenute necessarie ad assicurare le funzionalità previste nelle analisi, esse sono risultate solo una minima parte del totale.

            Pertanto, la mancata effettuazione di esse non avrebbe dovuto costituire una giustificazione per l'interruzione dell'attività di test di altre procedure.

            Tanto più che con l'atto modificativo del maggio 1995 era stato previsto che l'Istituto avrebbe potuto richiedere nuovi test sulle procedure durante la fase di collaudo, e solo qualora fosse risultata una mancanza di corrispondenza delle procedure installate con le analisi funzionali, l'Istituto avrebbe potuto giustificatamene interrompere le attività e i corrispondenti pagamenti.

            Invece le modifiche erano state proposte durante la fase di test e in quanto non necessarie sono risultate, ad avviso degli inquirenti, pretestuose al fine di perpetrare nel tempo la situazione di instabilità.

            Nell'atto di citazione la Procura ha evidenziato, in particolare, le figure dell'arch. Bellia, dell'Ufficio Informatica, sia con riferimento alla disposizione n. 6/1993, con cui lo stesso era stato preposto all'unità fungente da interfaccia permanente con la S.I. (mentre il dott. Riccobono era stato nominato alla direzione tecnica dei lavori), sia in relazione al provvedimento n. 1522/1994, con cui lo stesso Bellia veniva nominato direttore dei lavori, con specifica assistenza ai dirigenti componenti il Comitato.

            In relazione ai compiti derivanti dal suo incarico, la Procura ha evidenziato come lo stesso dovesse curare la realizzazione di un collegamento tra la società appaltatrice e la struttura dell'istituto, relazionando su eventuali difficoltà riguardanti l'andamento dei lavori, ed ha pertanto ritenuto lo stesso responsabile per non essere stato in grado di contribuire al superamento delle problematiche interne all'Istituto e di aver recato il danno conseguente alla risoluzione anticipata del contratto.

            E' stata poi evidenziata la responsabilità del dott. Marino, dirigente pro-tempore del Servizio informatica  dal dicembre 1996 fino al 2001, succedendo al dott. Riccobono e al dott. Bertuccelli.

            In particolare, la Procura si è soffermata sulle diverse carenze attribuibili alla sua condotta, in relazione alla mancata liquidazione delle fatture emesse dalla S.I., di competenza, appunto, del dirigente del Servizio Informatica che doveva trasmettere la proposta di pagamento al servizio ragioneria.

            Ha dichiarato, in proposito, il dott. Marino, nel verbale di audizione personale, che non aveva autorizzato il pagamento di attività non effettuate dalla società, in quanto riteneva che le modifiche richieste dall'Istituto nella maggior parte dei casi rientrassero nell'oggetto contrattuale.

            Dal gennaio 1997, con il cambio dei vertici dell'amministrazione, differenti da quelli che avevano gestito l'accordo del 1995, si è assistito ad un rallentamento della attività pianificate a suo tempo e talvolta già approvate.

            In effetti, fu il dott. Marino a chiedere alla società di apportare una serie di modifiche su procedure già testate, che la società non effettuava, specie sulla procedura Contabilità finanziaria.

            Per tali motivi, la Procura ha ravvisato nel dott. Marino e negli altri referenti dei cinque sottosistemi,  la responsabilità del fermo delle attività - che aveva determinato la mancata esecuzione di fasi contrattuali alla data di scadenza del contratto (prorogato, come si è detto, al 1° dicembre 1997) - e la mancata corresponsione alla Società dei pagamenti dovuti, che ha poi di fatto portato la S.I. ad attivare la procedura arbitrale ove l'Istituto è rsultato soccombente.

            La Procura si è soffermata sulle presunte responsabilità complessive dei referenti di ciascun sottosistema (dott. Uberti, referente per il sottosistema SICI, dott. De Carlini, referente per il sottosistema SIGI, ing. Rocchi, referente per il sottosistema SIGI, dott. Frattali, referente per il sottosistema SIGI, dott.ssa Genchi, referente per l'attività di censimento, ing. Costa, referente per il sottosistema SITI, geom. Tartaglia, referente per il sottosistema SITI dott. Marino, referente per il sottosistema SIGIP e arch. Bellia, referente per il CED, unitamente al dott. Riccobono, deceduto nel 1996), pur rilevando l'impossibilità di risalire ai rispettivi compiti specifici, per mancanza del relativo dettaglio nella delibera di nomina.

            Ha evidenziato, tuttavia, come, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dall'arch. Bellia, sarebbe emerso come la loro funzione principale fosse quella di creare un collegamento tra la S.I. e la struttura dell'Istituto, relazionando sulle problematiche riguardanti l'andamento dei lavori, le modalità operative, e le carenze di personale, oltre che con compiti di assistenza al Comitato dei dirigenti per l'espletamento del loro incarico, quali la validazione e verifica delle analisi requisiti utente, analisi organizzativa e analisi funzionale, segnalazione delle modifiche da apportare alle singole procedure.

            Ne ha desunto la Procura che la presenza dei responsabili dei singoli uffici alle sedute del Comitato dei dirigenti avrebbe avuto un peso fondamentale in tutte le fasi e, di conseguenza, avrebbe concorso, in maniera determinante, nelle cause che hanno poi portato all'interruzione delle attività. Quanto sopra, ad eccezione dell'ufficio legale, che risulterebbe l'unico sottosistema ad avere espletato tutte le attività.

            In relazione a quanto sopra esposto, la Procura regionale ha ravvisato nel pagamento dovuto alla S.I. la sussistenza del danno erariale, caratterizzato dalla lesione del fondamentale principio di interesse pubblico sulla corretta conservazione e gestione dei mezzi economici dell'azione amministrativa, nonché - a carico di tutti i convenuti - del c.d. dolo contrattuale, quale violazione consapevole degli obblighi di servizio, con la conseguente richiesta di condanna in via solidale.

            I convenuti, ad eccezione del dott. Uberti, si sono costituiti ed hanno depositato memorie difensive.

Le argomentazioni difensive dei convenuti, diffusamente esposte nelle memorie difensive, possono sostanzialmente ricondursi a due ordini di contestazioni.

In rito vengono eccepite l'inammissibilità, improcedibilità e nullità della citazione, rispettivamente, 1) per tardività della emissione dell'atto di citazione (rispetto ai 120 giorni concessi per la proroga), che avrebbe dovuto essere depositato entro il 16 dicembre 2005, e per le formalità dell'audizione personale dell'invitato Avv. Bertuccelli, ascoltato non da solo ma insieme ad altri invitati; 2) per parzialità del contraddittorio instaurato (vale a dire la mancata chiamata in causa degli amministratori che approvarono la deliberazione n. 271 del 14/11/2000 con cui si prestò acquiescenza al lodo) e quindi per mancata ripartizione della responsabilità fra tutti i corresponsabili del danno; inoltre per assenza della causa petendi, elemento essenziale dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; l'assenza di rilievi specifici o di contestazioni puntuali costituirebbe anche violazione del diritto di difesa e delle regole del c.d. giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

Nel merito, viene contestato: 1) in via pregiudiziale, la prescrizione dell'azione, il cui dies a quo andrebbe fissato al 17 luglio 1998 (atto di diffida della S.I. allo IACP) con riferimento all'invito del 17 marzo 2005, stante anche l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora del 23 maggio 2002; 2) in via principale, l'infondatezza della domanda per assenza di responsabilità, di colpa grave e, comunque, di nesso causale.

In particolare, per inapplicabilità ai convenuti del principio della solidarietà passiva, stante la necessità di quantificare la parte di danno  imputabile ad ognuno; per mancanza di prova delle accuse (di “omissioni, ritardi e capziose resistenze” nell'ambito di una ipotizzata “volontà comune nel voler far naufragare l'oramai ineludibile applicazione di semplici procedure informatiche alle attività dell'Istituto”), che farebbe  trasparire una concezione inaccettabile della responsabilità amministrativa in senso oggettivo; mancherebbe la prova non soltanto del carattere negligente dei comportamenti, ma anche la descrizione del fatto generatore del danno e, quindi, la stessa causa pretendi.

La mancanza di nesso causale sarebbe desumibile: A) in relazione alla assoluta estraneità di alcuni convenuti, per essere gli stessi cessati dagli incarichi di referente prima degli eventi dannosi (Rocchi, cessato nel 1993, De Carlini nel 1996, Parrini nel 1992, Bertuccelli cessato nel 1994 dal Comitato dei dirigenti e assegnato all'Ufficio informatica fino al dicembre 1996, Frattali cessato nell'ottobre 1996) o in quanto privi delle potestà decisionali connesse alla qualifica di dirigente (la dott.ssa Genchi, impiegata di 7^q.f. avrebbe diretto il settore Censimento, che non costituiva un sottosistema e che fu eliminato e riassorbito nelle funzioni di anagrafica E.R.P. e stralciato dalle procedure di informatizzazione, come risulterebbe a pag. 2 del documento integrativo di analisi funzionale redatto nel luglio 1993 dall'Istituto e dalle schede allegate all'atto integrativo del 24/05/1995 - l'Arch. Bellia, 8^ q.f. assegnato al Servizio informatica e subordinato in via gerarchica al Dirigente del servizio stesso); o in quanto appartenenti ad un organo, quale il Comitato dei dirigenti, che non ebbe alcuna censura nemmeno da parte del Collegio Arbitrale (Bergami); sia in quanto il danno risarcibile trarrebbe origine direttamente dal Lodo arbitrale, che aveva disatteso le risultanze del CTU e non era stato impugnato per erroneità nell'impostazione difensiva; B) per omessa transazione stragiudiziale (nonostante le proposte dell'arch. Bellia e del dott. Marino, i vertici dell'Istituto non avrebbero debitamente coltivato l'ipotesi transattiva); per decadenza e mancata formulazione di eccezioni e domande in sede arbitrale ed acquiescenza al lodo (l'Istituto avrebbe omesso di riproporre, in sede di precisazione di conclusioni, le eccezioni e domande formulate, facendole così decadere; inoltre avrebbe omesso di rilevare l'inammissibilità di alcuni quesiti proposti dalla S.I. in quanto estranei rispetto all'estensione della clausola compromissoria, nonché la carenza di legittimazione attiva della S.I.; infine avrebbe prestato acquiescenza al lodo nonostante l'esito favorevole all'Istituto della perizia del CTU, in conformità con il parere dell'Avvocatura interna all'Istituto (Avv. Michelina Vassallo che, nello svolgimento delle difese arbitrali, non aveva neppure coltivato tutte le suddette eccezioni e domande), e senza acquisire un parere legale esterno, come sollecitato invece dall'allora responsabile del Servizio Informatico; C) per omessa specificazione delle mansioni da assolvere negli atti di nomina dei referenti e del Comitato; del resto, i referenti e il Comitato dei dirigenti non avrebbero funzioni deliberative, ma solo consultive. La stessa ditta appaltatrice nella sua diffida individuava come causa della controversia il blocco delle attività e dei pagamenti ad essa spettanti, verificatisi anche in seguito ai cambiamenti della struttura dell'Istituto. Il Comitato non potrebbe essere considerato responsabile del mancato adempimento del contratto, essendo ciò dipeso unicamente dalle scelte del Commissario e dei vertici che avevano effettivamente potere deliberativo e decisionale.

L'Infondatezza di altre valutazioni emergerebbe in relazione 1) alla dedotta mancata informatizzazione dell'Ente, o alla mancanza di ragguagli da parte dei referenti sullo stato dei lavori, mentre entrambe le censure sarebbero smentite dagli atti di causa; così come, nella problematica relativa alle modifiche richieste dagli uffici, non si sarebbe tenuto conto dei necessari interventi correttivi che potevano emergere solo in fase di collaudo, specie per l'entrata in vigore di nuove normative, tenuto conto che il mancato adeguamento dei programmi doveva rientrare nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali della S.I.; 2) alla contraddittorietà dell'impianto accusatorio, laddove ravvisa un danno in relazione ad una pronuncia del lodo che lo stesso Istituto ha ritenuto vantaggioso; infine, alla circostanza che la somma che l'Istituto ha corrisposto alla S.I. a seguito del lodo, rappresentava il corrispettivo di lavori già eseguiti dalla S.I. e questo dovrebbe escludere la stessa sussistenza del danno.

All'odierna pubblica udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Dott. Domenico Peccerillo, così come gli Avvocati Ugo Sgueglia (per Costa e Tartaglia), Marcello Magnano (per Parrini), John Riccardo Paladini (per Frattali), Domenico Arlini (per Bellia e Genchi), Maria Rita Bertuccelli (per Bertuccelli), Maria Teresa Napoletano (per Rocchi), Domenico Naso (per De Carlini) e Valentina Bergami (per Bergami) hanno sostanzialmente confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni scritte.

D I R I T T O

            L'oggetto del presente giudizio concerne, come si è visto in narrativa, il danno derivante dal pagamento alla Società Sistemi Informativi S.p.A. della somma di €. 1.547.697,84, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, disposta - a seguito di lodo arbitrale - a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) con mandati del 26 marzo 2001.

Del suddetto danno sono stati chiamati a rispondere, in via solidale, i vari dirigenti e funzionari che hanno ricoperto l'incarico di referenti dell'Istituto in relazione ai cinque Sottosistemi informativi in cui era stata suddivisa la fornitura, progettazione, realizzazione e messa in opera del progetto informatico integrato commissionato alla Società Sistemi Informativi (S.I.).

            Vanno, al riguardo, subito rigettate, per infondatezza, le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dei convenuti.

            In particolare, quanto alla eccepita improcedibilità per intempestività dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre, va infatti chiarito che, nel calcolo dei 120 giorni di proroga per l'emissione dell'atto di citazione, concessi da questa Sezione con ordinanza del 26/0'9/2005, va tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile, per jus receptum, anche alla fase prodromica all'atto di citazione, trattandosi comunque di disciplina dei termini decadenziali cui è soggetta l'azione della Procura anche nella fase preprocessuale (Sezioni Riunite, n. 7/2003).

            Per quanto attiene, poi, alla pretesa inammissibilità e/o nullità della citazione per genericità degli addebiti in relazione alle diverse condotte dei convenuti, o per la mancata vocatio di altri presunti corresponsabili, o, infine, per la mancata audizione del singolo invitato Bertuccelli invece che, come avvenuto, unitamente ad altri invitati, la prima contestazione non attiene al rito, ma va ad inscriversi nella disamina della fase di merito del giudizio, di cui tenere conto ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso causale. Va evidenziato, al riguardo, che la nullità della citazione è comminata nei casi di assoluta indeterminatezza e incertezza della domanda, quanto alla causa pretendi ed al petitum, ipotesi non riscontrabile nella presente fattispecie, ove gli addebiti formulati dalla Procura regionale sono esattamente delineati in entrambi gli aspetti, essendo chiaramente identificati i presupposti dell'azione, l'evento dannoso, il quantum da risarcire, i fatti e le omissioni posti a sostegno della domanda risarcitoria.

Quanto alla mancata chiamata in giudizio di altri presunti corresponsabili, trattasi anche in questo caso di censura valutabile ai fini di una eventuale riduzione dell'addebito, mentre per quanto concerne le formalità dell'audizione personale - prevista dall'art. 5 della legge n. 19/94 quale facoltà per gli invitati di esporre verbalmente le proprie controdeduzioni difensive nella fase precedente l'emissione dell'invito a dedurre - la legge subordina la procedibilità dell'azione al suo espletamento, per mezzo delle controdeduzioni da svolgersi, di persona, da parte dell'invitato, senza prescrivere la modalità pretesa dall'Avv. Bertuccelli, vale a dire da solo piuttosto che unitamente ad altri invitati.

Anche per quanto concerne il preteso decorso della prescrizione del diritto risarcitorio, il Collegio non può che rigettare la relativa eccezione, atteso che - trattandosi di danno indiretto - il dies a quo dal quale comincia a decorrere il periodo prescrizionale non può essere individuato prima della data di adozione della delibera n. 271 con cui l'IACP ha dato acquiescenza al lodo arbitrale, vale a dire il 14 novembre 2000, rispetto al quale l'invito a dedurre, interruttivo della prescrizione, è da considerarsi tempestivo in quanto notificato ai presunti responsabili tra i mesi di gennaio e aprile 2005.

Solo dalla data di acquiescenza al lodo, infatti, il danno patrimoniale poteva dirsi certo, liquido ed esigibile, ancorché la sua attualità - ai diversi fini dell'ammissibilità dell'azione - si sia verificata in un momento ancora successivo, con l'emissione dei mandati di pagamento del 26 marzo 2001, e nonostante le ipotizzate condotte pregiudizievoli e le fattispecie potenzialmente dannose - rilevanti non ai fini della prescrizione ma per la sussistenza dei presupposti dell'elemento soggettivo, del danno e del nesso causale - si siano verificate in epoca anteriore.

Nel merito, prima di procedere alla disamina delle singole questioni sollevate dalla difesa dei convenuti, in relazione alla domanda attorea, il Collegio ritiene opportuno chiarire subito quanto segue.

Va innanzi tutto precisato - come risulta dagli atti di causa e ribadito anche da alcune memorie difensive - che i dati del patrimonio immobiliare, dell'utenza e della gestione generale dell'IACP erano stati gestiti ed aggiornati, anche su supporto informatico tenuto dal Centro Elaborazione Dati dell'Istituto, oltre che dal servizio Patrimoniale (che teneva costantemente aggiornate l'anagrafe del patrimonio immobiliare su supporto cartaceo), anche prima dell'affidamento dell'appalto alla Società Servizi Informatici.

Il nuovo sistema appaltato, dunque, aveva la funzione di consentire la razionalizzazione dell'anagrafe immobiliare, attraverso un più complesso sistema, di tipo integrato, anche tramite il recupero delle applicazioni già esistenti.

In secondo luogo, va circoscritto, per una migliore comprensione dei fatti di causa e della disamina delle eventuali responsabilità ivi connesse, l'oggetto del giudizio.

Tenuto conto del quantum della richiesta risarcitoria, esso non va, infatti, identificato con il complesso problema della inefficiente o mancata o parziale informatizzazione commissionata alla S.I.: in primo luogo perché, come si vedrà nel prosieguo, dal riscontro degli atti di causa, il progetto di informatizzazione è stato, seppur non completamente, eseguito, tant'è che, proprio sulla base delle prestazioni rese dalla S.I., il Collegio Arbitrale ha condannato l'Istituto al pagamento del corrispettivo contrattuale; in secondo luogo perché, se tale fosse l'oggetto del giudizio, la sua ampiezza e complessità postulerebbe una diversa identificazione del danno, nell'ammontare e nel momento della sua maturazione, con ovvi effetti anche sulla decorrenza della prescrizione.

Ad avviso del Collegio, invece, poiché il danno quantificato dalla Procura è rappresentato dal corrispettivo pagato dall'IACP alla Società Servizi Informativi S.p.A. a seguito della condanna pronunciata in sede di lodo arbitrale, l'oggetto del giudizio va coerentemente circoscritto alle cause che hanno determinato tale esborso, al fine di ravvisare l'eventuale sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa ed i soggetti eventualmente responsabili.

A tal fine, vanno presi in considerazione gli eventi che hanno determinato la pronuncia arbitrale ed il suo consolidarsi, con particolare riguardo a: 1) contenzioso intorno alle modifiche richieste dagli Uffici dell'IACP; 2) possibilità transattive; 3) condotta processuale dell'IACP durante il procedimento arbitrale; 4) acquiescenza al lodo.

Va, peraltro, parimenti evidenziato che uno dei punti nodali della controversia arbitrale, risoltasi con la soccombenza dell'Istituto, è costituito dalla perizia del CTU, prima richiesta dal Collegio Arbitrale e poi dallo stesso disattesa, senza peraltro prendere in considerazione la possibilità di una perizia alternativa.

Con riferimento alle modifiche richieste dagli Uffici dell'IACP, osserva il Collegio che, dal punto 4.2.6. dell'Offerta Tecnica della Società S.I.,si desume che il documento di “Analisi Funzionale” di ciascuna Area non entrava nel dettaglio delle modalità del trattamento fornito.

In altri termini, come argomentato anche nella memoria difensiva dei convenuti Genchi e Billia, in tale documento non era contenuta quella che, con terminologia tecnico-informatica, viene definita una “microanalisi”, sicchè mancava in concreto, in tale fase di analisi funzionale, la possibilità di apprendere le modalità d'uso del sistema e la gestione delle eventuali anomalie.

Non essendo prevista, inoltre, nel contratto, la fornitura di 'prototipi' che potessero permettere agli operatori degli uffici di sperimentare direttamente la funzionalità di ciascuna Area, le anomalie dei programmi del sistema potevano essere rivelate solo nella fase di test; in tal modo, anche se detti programmi avevano rispecchiato l'analisi funzionale (ed erano stati infatti approvati nel biennio 92-94),  essi erano tuttavia carenti nell'applicazione e quindi nell'effettivo utilizzo.

Fu per questo motivo, per quanto è dato desumere dalla dinamica dei fatti di causa, che la Società e l'Istituto si accordarono nel 1995 per rinviare alla fase di test la reale verifica della rispondenza dei programmi alle esigenze dell'Istituto.

Non può dunque in alcun modo ragionevolmente addebitarsi ad inefficienza della dirigenza dell'Istituto la necessità - avvertita nella fase di test e di collaudo del programma di ciascuna Area - di apportare modifiche al programma medesimo, ravvisandovi presunte intenzionalità dilatorie nell'attuazione del programma e, tanto meno, pretese di ottenere prestazioni esorbitanti rispetto alle prestazioni contrattuali.

Quando, infatti. la citazione afferma che alla data dell'atto integrativo (1995) la S.I. aveva già provveduto a consegnare materialmente i programmi (pag. 18), e con ciò intravvede una sorta di ostruzionismo nelle successive richieste di modifica da parte dell'Istituto, sembra non tenere conto della circostanza essenziale che i programmi erano stati sì consegnati alla data del 24 maggio 1995, ma non installati e, quindi, non sottoposti a test.

Il pagamento del 50% alla data di consegna dei programmi, previsto nell'originario contratto, sarebbe stato una clausola palesemente irrazionale se si fosse riferita alla mera consegna dei codici di programma privi della indispensabile fase di installazione, tant'è che, sul punto, l'accordo integrativo del 1995 ha innovato proprio per quanto riguarda i compensi percentuali, dove l'originario 50% previsto per la consegna è stato scorporato nel 5% per la fase di mera consegna dei programmi, 5% al momento dell'installazione, 20% al momento del test, 10% al piano di avviamento, 5% alla consegna del manuale organizzativo e 5% al momento dell'effettivo avviamento e rilascio in esercizio.

Ciò dimostra, in altri termini, che - anche per quanto concerne le modifiche al programma successivamente richieste dall'Istituto in fase di test e di collaudo - le modifiche non si sarebbero potute realisticamente prevedere se non quando il sistema fosse stato effettivamente testato.

Da ciò consegue che se è vero, com'è vero, che oggetto del contratto era la fornitura del Sistema Informativo e che per fornitura si intendeva la progettazione, realizzazione e “messa in opera” dei cinque sottosistemi informativi (SICI, SIGI, SIGIP, SILI e SITI), ciascuno articolato nelle fasi di Analisi Requisiti Utente, Analisi Funzionale (comprendenti, rispettivamente, le necessità specifiche dell'Istituto e la descrizione delle caratteristiche dei programmi offerti), Consegna Programmi e Collaudo (pagg. 4 e 8 della relazione G.A.R.A.D.E.), risulta difficilmente condivisibile che la necessità di eventuali modifiche al programma, emerse solo nella fase di test e collaudo - come del resto previsto e concordato dalle stesse parti nell'accordo integrativo del 1995 - dovesse essere considerata una prestazione ulteriore rispetto all'accordo contrattuale, solo perché non rilevata nella precedente fase di Analisi Funzionale, atteso che tale precedente fase, come già detto, ai sensi del punto 2.4.6 dell'Offerta Tecnica della S.I., non conteneva analisi in dettaglio e, pertanto, non era idonea a prendere in considerazione tutti i problemi della programmazione che si sarebbero potuti presentare nel momento dell'utilizzo del sistema.

Ma v'è di più.

Dagli atti di causa risulterebbe che i problemi più frequenti non erano in contrasto con il documento di Analisi funzionale, bensì con le soluzioni adottate, attuative delle indicazioni contenute nell'Analisi funzionale, quindi di carattere prettamente operativo, tanto da indurre la rettifica, autonomamente da parte della S.I., di alcuni programmi.

Nonostante ciò, il Collegio Arbitrale ha attribuito all'IACP la responsabilità del mancato avvio delle successive fasi del sistema, in relazione al mancato pagamento delle prestazioni fornite dalla S.I. a seguito delle modifiche richieste, in quanto dalla Società considerate “aggiuntive” rispetto a quelle contrattuali.

A questo punto soccorre un secondo ordine di considerazioni.

Come si è visto, il Collegio Arbitrale - una volta chiamato a dirimere la controversia - aveva disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Risulta che tale Consulenza era stata favorevole all'Istituto, nel senso di ritenere che le problematiche di ordine tecnico/logico/organizzativo emerse nella fase di test utente fossero alcune sicuramente dovute come prestazioni contrattuali, altre necessariamente scaturite da quelle e pertanto risolvibili da parte della S.I. nell'ambito delle prestazioni contrattuali.

Del resto, le motivazioni per cui il Collegio Arbitrale ha ritenuto di disattendere le conclusioni del CTU (in quanto si sarebbe richiamato alle argomentazioni difensive delle parti) da un lato e, dall'altro, il mancato ricorso ad altra Consulenza, inducono a ritenere non condivisibili - ai fini che qui interessano - le motivazioni circa l'acquiescenza data - su parere dell'Avvocatura interna dell'Istituto - al lodo da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 271 del 14 novembre 2000, tenuto conto, inoltre, del comportamento processuale tenuto dall'Avvocatura interna dell'Istituto, che aveva immotivatamente fatto decadere alcune eccezioni ictu oculi fondate, senza nemmeno acquisire un ulteriore parere legale esterno.

Del resto, ancor prima del ricorso alla pronuncia arbitrale, allorché in data 16/07/1998 venne notificata all'Istituto la diffida della S.I., risulta che l'architetto Bellia (nota prot. n. 574 dell'11/12/98) così come il dott. Marino (nota n. 492 del 04/11/98) avevano preso contatti con la S.I. per addivenire ad una soluzione transattiva e che lo stesso Consiglio di Amministrazione si era risolto in tal senso nella seduta del 05/11/98; tuttavia tale ipotesi non venne coltivata in sede di avvio dell'arbitrato, mediante un tentativo di conciliazione.

Infine, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa, risulta che i vertici dell'Istituto (Direttore generale ing. L. Montinaro e Presidente dott. Appetecchia) erano stati costantemente tenuti informati dell'evolversi dello stato di attuazione dell'appalto, e dal prospetto sullo Stato di attuazione al luglio 1998 del Programma di Avvio risulta che tre Aree ed un Sottosistema erano state collaudate ed entrate in esercizio, mentre ulteriori tre Aree sono entrate in esercizio nel corso del 1998.

Ulteriore accertamento emerso dagli atti di causa concerne il contestato pagamento degli interessi sulle fatture inizialmente non riconosciute dall'Istituto: risulta, cioè, che l'impegno contrattuale dell'Istituto si era formato non sull'intero importo delle fatture emesse dalla S.I. per la fase di consegna e installazione dei programmi, ma - correttamente - solo per la quota percentuale relativa al 5% previsto - nell'accordo integrativo chiarificatore del 1995 - quale corrispettivo per la mera consegna dei nastri, già effettuata alla data di detto accordo integrativo; nessun addebito dunque può essere mosso di fronte a tale condotta, riconducibile alla comune volontà delle parti così come risultante dal predetto accordo integrativo del 1995.

Da tutto quanto sopra esposto, il Collegio non ravvisa alcun nesso causale, nemmeno indiretto, tra la condotta dei referenti odierni convenuti - ad eccezione del dott. Marino, di cui si dirà nel prosieguo - e la condanna pronunciata con il lodo arbitrale che ha comportato l'esborso a danno dell'Istituto, risultando tale nesso, come già detto, interrotto da altri e diversi fatti, ad essi non addebitabili.

Ad analoga conclusione il Collegio perviene nei confronti del convenuto dott. Marino che, seppur direttamente responsabile della fase di blocco dei pagamenti alla S.I.- come contestato dalla stessa Società, che aveva denunciato ai vertici dell'IACP l'interruzione delle ulteriori fasi proprio al cambiamento gestionale ed alla nomina del dott. Marino quale Responsabile del Servizio Informatica dell'IACP - aveva stilato un programma di avvio e messa in esercizio dell'intero sistema (nota n. 345/97), aveva sensibilizzato i vari uffici interessati alle problematiche che via via si erano presentate nella realizzazione del progetto e, infine, aveva sollecitato una soluzione transattiva, poi non coltivata in sede arbitrale.

Tenuto conto, dunque, anche di quanto già detto in relazione alla tardiva richiesta di modifiche da parte dell'IACP, la condotta del dott. Marino, seppure direttamente incidente sulla successiva fase contenziosa avviata dalla S.I., risulta priva del requisito della gravità della colpa.

Va, infatti, considerato che il “tardivo ripensamento degli input forniti alla ditta” (pagg. 4-5 citazione) va ricondotto alle caratteristiche strutturali della fase di attuazione del programma, in quanto l'attività relativa all'approvazione della c.d. Analisi funzionale non poteva ridursi alla mera rappresentazione dei c.d. requisiti utente dell'area di appartenenza, ma, molto più verosimilmente, doveva comportare la verifica della compatibilità del documento di Analisi funzionale con i risultati che si dovevano ottenere e, come si è visto, la concreta praticabilità del programma, desumibile solo in fase di test e non prima; per cui il rifiuto di pagare il corrispettivo ulteriormente richiesto, in relazione alle modifiche pretese dall'Istituto, risulta in parte giustificato con l'obiettiva complessità della fase di attuazione del sistema operativo informatico integrato.

Per le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria va rigettata, con compensazione delle spese nei confronti del convenuto Marino, mentre per gli altri convenuti vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, in reiezione della domanda risarcitoria

ASSOLVE

I convenuti da ogni addebito.

LIQUIDA

le spese legali da rimborsare ai convenuti - tranne che per il dott. Marino - in €. 5.035 ciascuno per onorari, oltre a €. 1.202 ciascuno per diritti di avvocato, oltre spese generali come per legge ed I.V.A. e C.P.P.A..

COMPENSA

Le spese legali per il dott. Marino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2007.

L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

(Maria Teresa Docimo)                                 (Furio Pasqualucci)

 

 

Depositata in data 18/02/2008

IL Direttore di Segreteria

Dott.ssa Mirella FREDA