Sent. nr. 266/2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai seguenti
magistrati
Dott.Furio PASQUALUCCI PRESIDENTE
Dott.ssa M. Teresa
DOCIMO CONSIGLIERE
rel.
Dott. Stefano PERRI CONSIGLIERE
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 064830 del registro di Segreteria,
instaurato dal Procuratore regionale presso questa Sezione Giurisdizionale
Regionale con atto n. G2006/00008 emesso nei confronti di BERGAMI Sergio,
BERTUCCELLI Giuliano, PARRINI Celestino, DE CARLINI Fulvio, MARINO Fulvio,
UBERTI Umberto, ROCCHI Carlo, FRATTALI Alessandro, GENCHI Maria, COSTA Mario,
TARTAGLIA Giuseppe, BELLIA Massimo, elettivamente domiciliati nelle sedi come
di seguito indicate:
1)
Ing. Sergio BERGAMI in Roma, via Otranto n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Valentina Vergami (difesore);
2)
Avv. Giuliano BERTUCCELLI in Roma, via Boncompagni n. 47, presso lo studio dell'Avv. Fabio Bertuccelli
(difensore);
3)
Dott. Celestino PARRINI in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio degli
Avv.ti Giovanni e Marcello Magnano di San Lio (difensori);
4) Dott. Fulvio DE CARLINI in Roma, Salita di
San Nicola da Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso
(difensore);
5)
Dott. Fulvio MARINO in Roma, viale Regina Margherita n. 46, presso lo studio
dell'Avv. Ruggero Frascaroli (difensore);
6)
Dott. Umberto UBERTI in Roma, in via Giovanni da Procida n. 5/c;
7) Ing. Carlo ROCCHI in Roma, via Boncompagni
n. 61, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Napoletano (difensore);
8)
Dott. Alessandro FRATTALI in Roma, via del Corso n. 303presso lo studio
dell'Avv. John Riccardo Paladini (difensore);
9)
Dott.ssa Maria GENCHI in Roma, via Ottorino Lazzaroni n. 19, presso lo studio
dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);10) Ing. Mario COSTA in Roma, via Ottorino
Lazzaroni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);
11)
Geom. Giuseppe TARTAGLIA in Roma, via Ottorino Lazzaroni n. 19, presso lo
studio dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);
12)
Arch. Massimo BELLIA in Roma, Ottorino Lazzaroni n. 19, presso lo studio
dell'Avv. Ugo Sgueglia (difensore);
Uditi
alla pubblica udienza del giorno 18 aprile 2007 - con l'assistenza del
Segretario, dott.ssa Ernestina Barbone - il relatore, Consigliere dott.ssa
Maria Teresa Docimo, il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott.
Domenico Peccerillo, nonché gli Avvocati Frascaroli, Sgueglia, Magnano,
Paladini, Argini, Bertuccelli, Napoletano, Naso e Bergami.
Esaminati
gli atti.
FA T T O
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i sigg.ri : Ing. Sergio BERGAMI,
avv. Giuliano BERTUCCELLI, dott. Celestino PARRINI, dott. Fulvio DE CARLINI,
Dott. Fulvio MARINO, dott. Umberto UBERTI, ing. Carlo ROCCHI, dott. Alessandro
FRATTALI, dott.ssa Maria GENCHI, ing. Mario COSTA, geom. Giuseppe TARTAGLIA,
arch. Massimo BELLIA, per sentirli condannare in solido al pagamento, in favore
dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma, della somma di €.
1.547.697,84, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio, quale risarcimento del danno arrecato al predetto Istituto a causa
del mancato completamento della procedura di informatizzazione dei servizi, e
corrispondente all'ammontare delle somme liquidate a carico dell'IACP con lodo
arbitrale pronunciato il 10 ottobre 2000.
Al riguardo, la Procura regionale ha
esposto la vicenda scaturita dal contratto stipulato nel 1992 dall'ex Istituto
Autonomo per le Case popolari della provincia
di Roma con la ditta Sistemi Informativi SpA, quale ditta mandataria
dell'Associazione Temporanea di Imprese, aggiudicatasi l'appalto-concorso per
la fornitura di un sistema di software, avente ad oggetto l'informatizzazione
dei servizi dell'Istituto.
La mancata conclusione di tale
attività di informatizzazione a causa dei mancati pagamenti da parte dell'IACP,
ed il conseguente contenzioso, conclusosi con pronuncia arbitrale che ha
condannato l'Istituto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali non
eseguite, ancorché in presenza di un adempimento solo parziale di quelle della
Società appaltatrice, sarebbe- secondo la prospettazione attorea - addebitabile
a “colpevoli ritardi, omissioni e capziose resistenze” dei soggetti e
delle strutture dell'IACP, a vario titolo individuate.
Tali omissioni si collocherebbero in
un generale quadro di inefficienza, riconducibile alla gestione dirigenziale -
in persona dei soggetti odierni convenuti - incapace di perseguire gli
obiettivi della cosa pubblica, integrando con ciò una condotta gravemente
colposa nella produzione del danno, rappresentato dalla inutilità della spesa
sostenuta dall'Ente.
Risulta dagli atti che, con
contratto del 10 gennaio 1992, l'Istituto Autonomo per le Case popolari
(I.A.C.P.) affidò alla ditta Sistemi Informativi SpA (d'ora innanzi indicata
“S.I.”), mediante appalto-concorso, l'incarico per la realizzazione del nuovo
sistema informatico dell'Istituto, definendone la durata in tre anni, con
facoltà di proroga di altri due, per il corrispettivo globale di £.
7.540.000.000 oltre IVA.
La fornitura comprendeva la
progettazione, realizzazione e messa in opera di cinque sottosistemi
informativi: Contabile Integrato (SICI); Gestionale Integrato (SIGI);
Gestionale Integrato del Personale (SIGIP); Legale Integrato (SILI);
Tecnico Integrato (SITI), per ognuno dei quali era stato nominato un
referente dell'Istituto, che avrebbe dovuto collaborare con i tre capi-progetto
della S.I.: per il SICI era stato indicato il dott. Umberto Uberti,
responsabile del servizio ragioneria; per il SIGI il dott. Fulvio De
Carlini, l'ing. Carlo Rocchi, il dott. Alessandro Frattali; per il SITI,
l'ing. Mario Costa e il geom. Giuseppe Tartaglia; per il SIGIP, il dott.
Fulvio Marino, responsabile del servizio personale; inoltre la dott.ssa Maria
Genchi era stata nominata referente per il censimento, il dirigente dott.
Giambattista Riccobono e l'arch. Massimo Bellia, nominati referenti per il CED,
erano stati incaricati del collegamento e assistenza tra il CED, i vari servizi
e le Direzioni con la società S.I.; con nota in data 03/06/2002, diretta al
Commissario Straordinaria prof. Pietro Magno, il Direttore generale dell'IACP,
dott. Maurizio Marcianti, ha precisato al riguardo che il Censimento ed il
Centro Elaborazione Dati non potevano ritenersi dei sottosistemi.
In sostanza ogni referente, per il
settore di propria competenza, aveva il compito di rappresentare le necessità
operative (i c.d. “requisiti utente”) dell'area di appartenenza, in uno con il
personale informatico della ditta.
I compiti di verifica e controllo
dello stato di avanzamento dei lavori e dell'attuazione del progetto furono
affidati ad un Comitato, composto in una prima fase di 4 direttori di settore:
dott. Bergami, Dott. Bertuccelli, dott. Parrini e dott. Montinaro, poi dai
dirigenti dott. Bergami, dott. Bertuccelli e dott. De Carlini, poi ancora, con
provvedimento in data 28 settembre 1994 del Commissario straordinario dott.ssa
Concetta Insegna, dal dott. Giovambattista Riccobono al posto dell'avv.
Bertuccelli e, in ultimo, con determinazione direttoriale n. 272 del 22 giugno
1998, a firma del Direttore generale, Dott. Montinaro, dall'ing. Bergami in
qualità di Presidente, dall'avv. Roberto Villani e dal dott. Fulvio Marino.
I cinque sottosistemi (SICI, SIGI,
SIGIP e SITI) vennero a loro volta articolati in 16 Aree.
A seguito dell'atto modificativo del
16/07/92, con cui era stato rideterminato l'acconto (dal 40% al 10%
dell'importo contrattuale), le attività per la realizzazione delle procedure
relative a ciascuna delle 16 Aree vennero articolate in quattro fasi, e per
ciascuna di queste fasi venne rideterminato il corrispettivo spettante alla
S.I. nelle percentuali che seguono, in rapporto al costo dell'Area:
Analisi dei Requisiti Utenza
(10%) ; Analisi Funzionale (20%); Consegna Programmi (50%); Collaudo
(10%) = Totale 90% (+ 10% di anticipo).
Le attività relative all' analisi
requisiti utenza ed all' analisi funzionale furono completate con
raggiungimento positivo degli obiettivi prefissati, tra il luglio 1992 e il
luglio 1993, come attestato anche dal successivo lodo arbitrale, e l'Istituto
liquidò i rispettivi importi dovuti.
Relativamente alla fase consegna
programmi, invece, sorsero divergenze interpretative tra Istituto e
Società.
Quest'ultima, infatti, intendeva
conclusa tale fase con la consegna materiale dei nastri, ed aveva emesso,
pertanto, la relativa fattura nella percentuale prevista per tale fase (50%
dell'importo dell'Area), ogni volta che veniva consegnato il nastro contenente
i programmi di un'Area; allo scadere dei 60 giorni successivi alla consegna
aveva emesso, poi, la fattura per l'importo previsto per la successiva fase del
collaudo (10%).
Nel periodo '93-'94 la S.I. aveva
emesso fatture, a tale titolo, per l'importo complessivo di £. 3.246.600.000 al
netto dell'IVA.
Per l'Istituto, invece, la fase
della “consegna” avrebbe dovuto consistere anche e soprattutto in una verifica,
sia pure generica, della rispondenza all'analisi funzionale, anche
anteriormente alla fase del collaudo.
A causa di tale divergenza
interpretativa, l'Istituto committente aveva temporaneamente soprasseduto ad
ogni pagamento riferito alla fase di consegna dei programmi, intendendo tale
fase non completamente adempiuta.
Con delibera commissariale n. 2860
in data 18 maggio 1995 il Commissario straordinario, dott.ssa Concetta Insegna
- preso atto che era stato “predisposto, sulla base di numerosi incontri a
livello tecnico-amministrativo tra la S.I. e gli Uffici competenti, un atto
aggiuntivo al contratto di appalto del 1992, che avrebbe consentito di superare
le divergenze interpretative, definendo un realistico, articolato e dettagliato
piano per lo svolgimento delle ulteriori fasi della fornitura, fissante tempi,
modalità, risorse umane e macchine, in guisa da permettere una effettiva messa
in avviamento e rilascio in esercizio, nonché un proporzionamento dei pagamenti
in rapporto all'effettiva progressione delle forniture e delle attività
connesse” approvò la stipulazione dell'atto aggiuntivo nelle modalità di
seguito indicate.
In data 24 maggio 1995, infatti, le
parti sottoscrissero l'atto integrativo con cui venne prorogata la durata del
contratto al 1° dicembre 1997 e vennero nuovamente modificate le modalità di
pagamento del corrispettivo di ciascuna fase, prevedendo, alla consegna
materiale dei programmi, il 5% dell'importo dell'Area, alla Installazione dei
programmi il 5%, al Completamento dei test il 20%, alla Consegna del piano di
avviamento e organizzazione il 10%, alla Consegna del manuale organizzativo il
5% e all'Avviamento e rilascio in esercizio il 5%.
Oltre a ciò, entrambe le parti
diedero atto della avvenuta esecuzione, a quella data, delle rispettive
prestazioni contrattuali per il 40%, e dichiararono inoltre che, a
seguito della consegna materiale dei programmi, la Sistemi Informativi SpA
aveva emesso fatturazioni non accettate dall'IACP, sino alla concorrenza di £.
3.863.347.500 (IVA inclusa); la IACP accettò, pertanto, di obbligarsi nei
confronti della S.I., oltre che al pagamento delle fatture stesse, anche al
pagamento degli interessi di mora ad esse relative.
In data 25 maggio 1995, pertanto, le
parti diedero avvio alle attività previste dall'atto integrativo, provvedendo
alla installazione delle singole procedure; quindi, una volta effettuate le
installazioni, venne effettuato il c.d. “TEST UTENTE” per alcune di esse.
Durante tale fase, i vari uffici
dell'Istituto interessati, richiesero alla S.I. di apportare molteplici
modifiche ai moduli già consegnati.
In relazione a ciò, nacque un nuovo
contenzioso in quanto la Società riteneva le modifiche alla stregua di nuove
prestazioni, in quanto non dovute ad errore nei programmi, mentre l'Istituto
riteneva che la richiesta di modifiche rientrasse sostanzialmente in un quadro
di contestazioni sulla operatività del sistema, ricompresa nella verifica della
precedente fase funzionale.
L'Istituto, in conseguenza di tali
fatti, rifiutò i pagamenti pretesi dalla società appaltatrice per le modifiche,
considerate quali prestazioni da corrispondersi a parte, e fermò l'avviamento
delle ulteriori fasi del programma.
La Società, avanzò, allora, atto di
diffida ex art. 1454 c.c., notificato allo IACP il 18 luglio 1998, denunciando
l'inadempimento dell'Istituto stesso, con l'avvertenza che, ove il contratto si
fosse risolto per inadempimento, la società si sarebbe attivata con ricorso al
Collegio Arbitrale.
Poiché la diffida rimaneva senza
riscontro, in data 5 agosto 1998 la S.I. attivò la procedura arbitrale,
nell'ambito della quale l'Istituto affermò sotto diversi profili
l'inadempimento della società agli obblighi contrattuali.
Il Collegio Arbitrale, stante la
complessità ed il tecnicismo della materia, nominò l'ing. Roberto Lombardi
quale CTU con ordinanza dell'8/9 settembre 1999. La perizia tecnica venne
depositata il 15.02.2000 ma il Collegio arbitrale, ritenedola lacunosa sotto
diversi profili, pronunciò il lodo discostandosi da essa.
Con lodo del 10 ottobre 2000, il
Collegio dichiarò risoluto il contratto per inadempimento dell'Istituto e
condannò lo stesso al pagamento alla S.I. dei sottoelencati importi:
£. 791.700.000,
corrispondente al valore di mercato delle prestazioni eseguite dalla società e
non pagate;
£. 339.300.000, quale
risarcimento danni limitato al lucro cessante, per non aver potuto portare a
termine l'opus contrattualmente stabilito;
£. 14.850.000, a
titolo di compenso delle implementazioni effettivamente eseguite dalla società;
£. 100.000.000 a titolo
di risarcimento per danno all'immagine subito dalla società, importo già
rivalutato alla data della decisione;
£. 183.237.083 per
interessi al tasso pari al 'prime rate' maggiorato di due punti, con anatocismo
dalla domanda giudiziale;
interessi al tasso di
'prime rate' sugli importi di cui ai punti 1) e 2) con anatocismo dalla domanda giudiziale;
interessi maturati
sulla somma di cui al punto 3) al medesimo tasso, con anatocismo dalla domanda
giudiziale;
£. 250.000.000 per
spese di lite, nella misura del 50% oltre accessori di legge;
spese di funzionamento
del collegio, nella misura dell'80% a carico dell'Istituto;
spese relative alla
CTU nella misura del 50% per ciascuna parte.
Con verbale n. 22 del 14 novembre
2000 il CdA dell'Istituto ha approvato la delibera n. 271, con cui, giudicando
complessivamente favorevole all'Istituto la decisione contenuta nel lodo
arbitrale, in quanto la soccombenza risultava solo parziale rispetto alle
richieste della Società, sulla base del conforme parere dell'Avvocatura
dell'Istituto, nella persona dell'avv. Michelina Vassallo, ha deciso di farvi
acquiescenza.
L'Istituto, pertanto, ha corrisposto
alla S.I., con mandati del 26 marzo 2001, l'importo complessivo di €.
1.547.697,84 (Lire 2.996.760.891), corrispondente al danno oggetto della
citazione di cui al presente giudizio.
Secondo la prospettazione della
Procura regionale, e sulla scorta di quanto rilevato nella relazione della GdF,
con riferimento all'oggetto del contenzioso tra IACP e SI, sul punto delle
modifiche pretese dall'Istituto nella fase del collaudo, il fondamento della
domanda risarcitoria poggerebbe sulla constatazione che i documenti di analisi
funzionale approvati avrebbero dovuto rappresentare l'esclusivo parametro di
riferimento delle prove cui dovevano essere sottoposte le singole procedure, in
quanto costituivano il momento terminale delle attività di progettazione e
formalizzavano le specifiche necessità dei singoli comparti dell'istituto,
nonché le risposte tecniche che ad esse la società sarebbe stata tenuta ad
offrire.
Dunque l'obbligazione contrattuale
cui la società era vincolata sarebbe stata delimitata esclusivamente da quanto
concordemente pattuito in sede di analisi funzionale e qualsiasi ulteriore
attività richiesta dall'Istituto, non prevista contrattualmente - come le
modifiche non pagate quale prestazione ad hoc, oggetto del contenzioso che
avrebbe dato origine al danno - si sarebbe dovuta ritenere estranea agli
impegni contrattuali assunti dalla S.I. e, come tale, oggetto di ulteriore
pagamento.
Ha rilevato la Procura regionale
come fosse emerso dai verbali di ultimazione test utente, sottoscritti nel
periodo 3 luglio 1995/5 giugno 1997, che in tutte le procedure sottoposte a
test non erano state rilevate difformità dall'analisi funzionale approvata.
Dall'elenco delle modifiche
apportate dalla società, quelle richieste dagli uffici e dai rilievi formulati
dagli uffici stessi, come risultano dagli allegati ai verbali riportati nel
lodo arbitrale, tali modifiche non risulterebbero contrattualmente dovute dalla
S.I., anche se con l'atto modificativo del maggio 1995 era stata già prevista
l'eventualità che, in sede di test, gli uffici effettuassero richiesta di
modifica o implementazione rispetto all'analisi funzionale. In tal caso, però,
le richieste dell'Istituto sarebbero state gestite mediante piani ad hoc.
Il Collegio arbitrale ha, inoltre,
rilevato che seppure alcune modifiche erano ritenute necessarie ad assicurare
le funzionalità previste nelle analisi, esse sono risultate solo una minima
parte del totale.
Pertanto, la mancata effettuazione
di esse non avrebbe dovuto costituire una giustificazione per l'interruzione
dell'attività di test di altre procedure.
Tanto più che con l'atto
modificativo del maggio 1995 era stato previsto che l'Istituto avrebbe potuto
richiedere nuovi test sulle procedure durante la fase di collaudo, e solo
qualora fosse risultata una mancanza di corrispondenza delle procedure
installate con le analisi funzionali, l'Istituto avrebbe potuto giustificatamene
interrompere le attività e i corrispondenti pagamenti.
Invece le modifiche erano state
proposte durante la fase di test e in quanto non necessarie sono risultate, ad
avviso degli inquirenti, pretestuose al fine di perpetrare nel tempo la
situazione di instabilità.
Nell'atto di citazione la Procura ha
evidenziato, in particolare, le figure dell'arch. Bellia, dell'Ufficio
Informatica, sia con riferimento alla disposizione n. 6/1993, con cui lo stesso
era stato preposto all'unità fungente da interfaccia permanente con la S.I.
(mentre il dott. Riccobono era stato nominato alla direzione tecnica dei
lavori), sia in relazione al provvedimento n. 1522/1994, con cui lo stesso
Bellia veniva nominato direttore dei lavori, con specifica assistenza ai
dirigenti componenti il Comitato.
In relazione ai compiti derivanti
dal suo incarico, la Procura ha evidenziato come lo stesso dovesse curare la
realizzazione di un collegamento tra la società appaltatrice e la struttura
dell'istituto, relazionando su eventuali difficoltà riguardanti l'andamento dei
lavori, ed ha pertanto ritenuto lo stesso responsabile per non essere stato in
grado di contribuire al superamento delle problematiche interne all'Istituto e
di aver recato il danno conseguente alla risoluzione anticipata del contratto.
E' stata poi evidenziata la
responsabilità del dott. Marino, dirigente pro-tempore del Servizio
informatica dal dicembre 1996 fino al
2001, succedendo al dott. Riccobono e al dott. Bertuccelli.
In particolare, la Procura si è
soffermata sulle diverse carenze attribuibili alla sua condotta, in relazione
alla mancata liquidazione delle fatture emesse dalla S.I., di competenza,
appunto, del dirigente del Servizio Informatica che doveva trasmettere la
proposta di pagamento al servizio ragioneria.
Ha dichiarato, in proposito, il
dott. Marino, nel verbale di audizione personale, che non aveva autorizzato il
pagamento di attività non effettuate dalla società, in quanto riteneva che le
modifiche richieste dall'Istituto nella maggior parte dei casi rientrassero
nell'oggetto contrattuale.
Dal gennaio 1997, con il cambio dei
vertici dell'amministrazione, differenti da quelli che avevano gestito
l'accordo del 1995, si è assistito ad un rallentamento della attività
pianificate a suo tempo e talvolta già approvate.
In effetti, fu il dott. Marino a
chiedere alla società di apportare una serie di modifiche su procedure già
testate, che la società non effettuava, specie sulla procedura Contabilità
finanziaria.
Per tali motivi, la Procura ha ravvisato
nel dott. Marino e negli altri referenti dei cinque sottosistemi, la responsabilità del fermo delle attività -
che aveva determinato la mancata esecuzione di fasi contrattuali alla data di
scadenza del contratto (prorogato, come si è detto, al 1° dicembre 1997) - e la
mancata corresponsione alla Società dei pagamenti dovuti, che ha poi di fatto
portato la S.I. ad attivare la procedura arbitrale ove l'Istituto è rsultato
soccombente.
La Procura si è soffermata sulle
presunte responsabilità complessive dei referenti di ciascun sottosistema
(dott. Uberti, referente per il sottosistema SICI, dott. De Carlini, referente
per il sottosistema SIGI, ing. Rocchi, referente per il sottosistema SIGI,
dott. Frattali, referente per il sottosistema SIGI, dott.ssa Genchi, referente
per l'attività di censimento, ing. Costa, referente per il sottosistema SITI,
geom. Tartaglia, referente per il sottosistema SITI dott. Marino, referente per
il sottosistema SIGIP e arch. Bellia, referente per il CED, unitamente al dott.
Riccobono, deceduto nel 1996), pur rilevando l'impossibilità di risalire ai
rispettivi compiti specifici, per mancanza del relativo dettaglio nella
delibera di nomina.
Ha evidenziato, tuttavia, come,
dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dall'arch. Bellia, sarebbe emerso
come la loro funzione principale fosse quella di creare un collegamento tra la
S.I. e la struttura dell'Istituto, relazionando sulle problematiche riguardanti
l'andamento dei lavori, le modalità operative, e le carenze di personale, oltre
che con compiti di assistenza al Comitato dei dirigenti per l'espletamento del
loro incarico, quali la validazione e verifica delle analisi requisiti utente,
analisi organizzativa e analisi funzionale, segnalazione delle modifiche da
apportare alle singole procedure.
Ne ha desunto la Procura che la
presenza dei responsabili dei singoli uffici alle sedute del Comitato dei
dirigenti avrebbe avuto un peso fondamentale in tutte le fasi e, di
conseguenza, avrebbe concorso, in maniera determinante, nelle cause che hanno
poi portato all'interruzione delle attività. Quanto sopra, ad eccezione
dell'ufficio legale, che risulterebbe l'unico sottosistema ad avere espletato
tutte le attività.
In relazione a quanto sopra esposto,
la Procura regionale ha ravvisato nel pagamento dovuto alla S.I. la sussistenza
del danno erariale, caratterizzato dalla lesione del fondamentale principio di
interesse pubblico sulla corretta conservazione e gestione dei mezzi economici
dell'azione amministrativa, nonché - a carico di tutti i convenuti - del c.d.
dolo contrattuale, quale violazione consapevole degli obblighi di servizio, con
la conseguente richiesta di condanna in via solidale.
I convenuti, ad eccezione del dott.
Uberti, si sono costituiti ed hanno depositato memorie difensive.
Le
argomentazioni difensive dei convenuti, diffusamente esposte nelle memorie
difensive, possono sostanzialmente ricondursi a due ordini di contestazioni.
In
rito vengono eccepite l'inammissibilità, improcedibilità e nullità della
citazione, rispettivamente, 1) per tardività della emissione dell'atto di
citazione (rispetto ai 120 giorni concessi per la proroga), che avrebbe dovuto
essere depositato entro il 16 dicembre 2005, e per le formalità dell'audizione
personale dell'invitato Avv. Bertuccelli, ascoltato non da solo ma insieme ad
altri invitati; 2) per parzialità del contraddittorio instaurato (vale a dire
la mancata chiamata in causa degli amministratori che approvarono la
deliberazione n. 271 del 14/11/2000 con cui si prestò acquiescenza al lodo) e
quindi per mancata ripartizione della responsabilità fra tutti i
corresponsabili del danno; inoltre per assenza della causa petendi,
elemento essenziale dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.;
l'assenza di rilievi specifici o di contestazioni puntuali costituirebbe anche
violazione del diritto di difesa e delle regole del c.d. giusto processo di cui
all'art. 111 Cost.
Nel
merito, viene contestato: 1) in via pregiudiziale, la prescrizione
dell'azione, il cui dies a quo andrebbe fissato al 17 luglio 1998
(atto di diffida della S.I. allo IACP) con riferimento all'invito del 17 marzo
2005, stante anche l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora del 23 maggio
2002; 2) in via principale, l'infondatezza della domanda per assenza di
responsabilità, di colpa grave e, comunque, di nesso causale.
In
particolare, per inapplicabilità ai convenuti del principio della
solidarietà passiva, stante la necessità di quantificare la parte di
danno imputabile ad ognuno; per mancanza
di prova delle accuse (di “omissioni, ritardi e capziose resistenze”
nell'ambito di una ipotizzata “volontà comune nel voler far naufragare
l'oramai ineludibile applicazione di semplici procedure informatiche alle
attività dell'Istituto”), che farebbe
trasparire una concezione inaccettabile della responsabilità
amministrativa in senso oggettivo; mancherebbe la prova non soltanto del
carattere negligente dei comportamenti, ma anche la descrizione del fatto
generatore del danno e, quindi, la stessa causa pretendi.
La
mancanza di nesso causale sarebbe desumibile: A) in relazione alla assoluta
estraneità di alcuni convenuti, per essere gli stessi cessati dagli
incarichi di referente prima degli eventi dannosi (Rocchi, cessato nel 1993, De
Carlini nel 1996, Parrini nel 1992, Bertuccelli cessato nel 1994 dal Comitato
dei dirigenti e assegnato all'Ufficio informatica fino al dicembre 1996,
Frattali cessato nell'ottobre 1996) o in quanto privi delle potestà decisionali
connesse alla qualifica di dirigente (la dott.ssa Genchi, impiegata di 7^q.f.
avrebbe diretto il settore Censimento, che non costituiva un sottosistema e che
fu eliminato e riassorbito nelle funzioni di anagrafica E.R.P. e stralciato
dalle procedure di informatizzazione, come risulterebbe a pag. 2 del documento
integrativo di analisi funzionale redatto nel luglio 1993 dall'Istituto e dalle
schede allegate all'atto integrativo del 24/05/1995 - l'Arch. Bellia, 8^ q.f.
assegnato al Servizio informatica e subordinato in via gerarchica al Dirigente
del servizio stesso); o in quanto appartenenti ad un organo, quale il Comitato
dei dirigenti, che non ebbe alcuna censura nemmeno da parte del Collegio
Arbitrale (Bergami); sia in quanto il danno risarcibile trarrebbe origine
direttamente dal Lodo arbitrale, che aveva disatteso le risultanze del CTU e
non era stato impugnato per erroneità nell'impostazione difensiva; B) per omessa
transazione stragiudiziale (nonostante le proposte dell'arch. Bellia e del
dott. Marino, i vertici dell'Istituto non avrebbero debitamente coltivato
l'ipotesi transattiva); per decadenza e mancata formulazione di eccezioni e
domande in sede arbitrale ed acquiescenza al lodo (l'Istituto avrebbe omesso di
riproporre, in sede di precisazione di conclusioni, le eccezioni e domande
formulate, facendole così decadere; inoltre avrebbe omesso di rilevare
l'inammissibilità di alcuni quesiti proposti dalla S.I. in quanto estranei
rispetto all'estensione della clausola compromissoria, nonché la carenza di
legittimazione attiva della S.I.; infine avrebbe prestato acquiescenza al lodo
nonostante l'esito favorevole all'Istituto della perizia del CTU, in conformità
con il parere dell'Avvocatura interna all'Istituto (Avv. Michelina Vassallo
che, nello svolgimento delle difese arbitrali, non aveva neppure coltivato
tutte le suddette eccezioni e domande), e senza acquisire un parere legale
esterno, come sollecitato invece dall'allora responsabile del Servizio
Informatico; C) per omessa specificazione delle mansioni da assolvere
negli atti di nomina dei referenti e del Comitato; del resto, i referenti e il
Comitato dei dirigenti non avrebbero funzioni deliberative, ma solo consultive.
La stessa ditta appaltatrice nella sua diffida individuava come causa della
controversia il blocco delle attività e dei pagamenti ad essa spettanti,
verificatisi anche in seguito ai cambiamenti della struttura dell'Istituto. Il
Comitato non potrebbe essere considerato responsabile del mancato adempimento
del contratto, essendo ciò dipeso unicamente dalle scelte del Commissario e dei
vertici che avevano effettivamente potere deliberativo e decisionale.
L'Infondatezza
di altre valutazioni emergerebbe in relazione 1) alla dedotta
mancata informatizzazione dell'Ente, o alla mancanza di ragguagli da parte dei
referenti sullo stato dei lavori, mentre entrambe le censure sarebbero smentite
dagli atti di causa; così come, nella problematica relativa alle modifiche
richieste dagli uffici, non si sarebbe tenuto conto dei necessari interventi
correttivi che potevano emergere solo in fase di collaudo, specie per l'entrata
in vigore di nuove normative, tenuto conto che il mancato adeguamento dei
programmi doveva rientrare nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali
della S.I.; 2) alla contraddittorietà dell'impianto accusatorio, laddove
ravvisa un danno in relazione ad una pronuncia del lodo che lo stesso Istituto
ha ritenuto vantaggioso; infine, alla circostanza che la somma che l'Istituto
ha corrisposto alla S.I. a seguito del lodo, rappresentava il corrispettivo di
lavori già eseguiti dalla S.I. e questo dovrebbe escludere la stessa
sussistenza del danno.
All'odierna
pubblica udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del
V.P.G. Dott. Domenico Peccerillo, così come gli Avvocati Ugo Sgueglia (per
Costa e Tartaglia), Marcello Magnano (per Parrini), John Riccardo Paladini (per
Frattali), Domenico Arlini (per Bellia e Genchi), Maria Rita Bertuccelli (per
Bertuccelli), Maria Teresa Napoletano (per Rocchi), Domenico Naso (per De
Carlini) e Valentina Bergami (per Bergami) hanno sostanzialmente confermato le
rispettive argomentazioni e conclusioni scritte.
D I R I T T O
L'oggetto del presente giudizio
concerne, come si è visto in narrativa, il danno derivante dal pagamento alla
Società Sistemi Informativi S.p.A. della somma di €. 1.547.697,84, oltre a
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, disposta - a
seguito di lodo arbitrale - a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari
(IACP) con mandati del 26 marzo 2001.
Del
suddetto danno sono stati chiamati a rispondere, in via solidale, i vari
dirigenti e funzionari che hanno ricoperto l'incarico di referenti
dell'Istituto in relazione ai cinque Sottosistemi informativi in cui era stata
suddivisa la fornitura, progettazione, realizzazione e messa in opera del
progetto informatico integrato commissionato alla Società Sistemi Informativi
(S.I.).
Vanno, al riguardo, subito
rigettate, per infondatezza, le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa
dei convenuti.
In particolare, quanto alla eccepita
improcedibilità per intempestività dell'atto di citazione rispetto all'invito a
dedurre, va infatti chiarito che, nel calcolo dei 120 giorni di proroga per
l'emissione dell'atto di citazione, concessi da questa Sezione con ordinanza
del 26/0'9/2005, va tenuto conto della sospensione feriale dei termini
processuali, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile, per jus
receptum, anche alla fase prodromica all'atto di citazione, trattandosi
comunque di disciplina dei termini decadenziali cui è soggetta l'azione della
Procura anche nella fase preprocessuale (Sezioni Riunite, n. 7/2003).
Per quanto attiene, poi, alla
pretesa inammissibilità e/o nullità della citazione per genericità degli
addebiti in relazione alle diverse condotte dei convenuti, o per la mancata vocatio
di altri presunti corresponsabili, o, infine, per la mancata audizione del
singolo invitato Bertuccelli invece che, come avvenuto, unitamente ad altri
invitati, la prima contestazione non attiene al rito, ma va ad inscriversi
nella disamina della fase di merito del giudizio, di cui tenere conto ai fini
della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso
causale. Va evidenziato, al riguardo, che la nullità della citazione è
comminata nei casi di assoluta indeterminatezza e incertezza della domanda,
quanto alla causa pretendi ed al petitum, ipotesi non
riscontrabile nella presente fattispecie, ove gli addebiti formulati dalla
Procura regionale sono esattamente delineati in entrambi gli aspetti, essendo
chiaramente identificati i presupposti dell'azione, l'evento dannoso, il quantum
da risarcire, i fatti e le omissioni posti a sostegno della domanda
risarcitoria.
Quanto
alla mancata chiamata in giudizio di altri presunti corresponsabili, trattasi
anche in questo caso di censura valutabile ai fini di una eventuale riduzione
dell'addebito, mentre per quanto concerne le formalità dell'audizione personale
- prevista dall'art. 5 della legge n. 19/94 quale facoltà per gli invitati di
esporre verbalmente le proprie controdeduzioni difensive nella fase precedente
l'emissione dell'invito a dedurre - la legge subordina la procedibilità
dell'azione al suo espletamento, per mezzo delle controdeduzioni da svolgersi,
di persona, da parte dell'invitato, senza prescrivere la modalità pretesa
dall'Avv. Bertuccelli, vale a dire da solo piuttosto che unitamente ad altri
invitati.
Anche
per quanto concerne il preteso decorso della prescrizione del diritto
risarcitorio, il Collegio non può che rigettare la relativa eccezione, atteso
che - trattandosi di danno indiretto - il dies a quo dal quale comincia
a decorrere il periodo prescrizionale non può essere individuato prima della
data di adozione della delibera n. 271 con cui l'IACP ha dato acquiescenza al
lodo arbitrale, vale a dire il 14 novembre 2000, rispetto al quale l'invito a
dedurre, interruttivo della prescrizione, è da considerarsi tempestivo in
quanto notificato ai presunti responsabili tra i mesi di gennaio e aprile 2005.
Solo
dalla data di acquiescenza al lodo, infatti, il danno patrimoniale poteva dirsi
certo, liquido ed esigibile, ancorché la sua attualità - ai diversi fini
dell'ammissibilità dell'azione - si sia verificata in un momento ancora
successivo, con l'emissione dei mandati di pagamento del 26 marzo 2001, e
nonostante le ipotizzate condotte pregiudizievoli e le fattispecie
potenzialmente dannose - rilevanti non ai fini della prescrizione ma per la
sussistenza dei presupposti dell'elemento soggettivo, del danno e del nesso
causale - si siano verificate in epoca anteriore.
Nel
merito, prima di procedere alla disamina delle singole questioni sollevate
dalla difesa dei convenuti, in relazione alla domanda attorea, il Collegio
ritiene opportuno chiarire subito quanto segue.
Va
innanzi tutto precisato - come risulta dagli atti di causa e ribadito anche da
alcune memorie difensive - che i dati del patrimonio immobiliare, dell'utenza e
della gestione generale dell'IACP erano stati gestiti ed aggiornati, anche su
supporto informatico tenuto dal Centro Elaborazione Dati dell'Istituto, oltre
che dal servizio Patrimoniale (che teneva costantemente aggiornate l'anagrafe
del patrimonio immobiliare su supporto cartaceo), anche prima dell'affidamento
dell'appalto alla Società Servizi Informatici.
Il
nuovo sistema appaltato, dunque, aveva la funzione di consentire la
razionalizzazione dell'anagrafe immobiliare, attraverso un più complesso
sistema, di tipo integrato, anche tramite il recupero delle applicazioni già
esistenti.
In
secondo luogo, va circoscritto, per una migliore comprensione dei fatti di
causa e della disamina delle eventuali responsabilità ivi connesse, l'oggetto
del giudizio.
Tenuto
conto del quantum della richiesta risarcitoria, esso non va, infatti,
identificato con il complesso problema della inefficiente o mancata o parziale
informatizzazione commissionata alla S.I.: in primo luogo perché, come si vedrà
nel prosieguo, dal riscontro degli atti di causa, il progetto di
informatizzazione è stato, seppur non completamente, eseguito, tant'è che,
proprio sulla base delle prestazioni rese dalla S.I., il Collegio Arbitrale ha
condannato l'Istituto al pagamento del corrispettivo contrattuale; in secondo
luogo perché, se tale fosse l'oggetto del giudizio, la sua ampiezza e
complessità postulerebbe una diversa identificazione del danno, nell'ammontare
e nel momento della sua maturazione, con ovvi effetti anche sulla decorrenza
della prescrizione.
Ad
avviso del Collegio, invece, poiché il danno quantificato dalla Procura è
rappresentato dal corrispettivo pagato dall'IACP alla Società Servizi
Informativi S.p.A. a seguito della condanna pronunciata in sede di lodo
arbitrale, l'oggetto del giudizio va coerentemente circoscritto alle cause che
hanno determinato tale esborso, al fine di ravvisare l'eventuale sussistenza
dei presupposti della responsabilità amministrativa ed i soggetti eventualmente
responsabili.
A
tal fine, vanno presi in considerazione gli eventi che hanno determinato la
pronuncia arbitrale ed il suo consolidarsi, con particolare riguardo a: 1)
contenzioso intorno alle modifiche richieste dagli Uffici dell'IACP; 2)
possibilità transattive; 3) condotta processuale dell'IACP durante il
procedimento arbitrale; 4) acquiescenza al lodo.
Va,
peraltro, parimenti evidenziato che uno dei punti nodali della controversia
arbitrale, risoltasi con la soccombenza dell'Istituto, è costituito dalla
perizia del CTU, prima richiesta dal Collegio Arbitrale e poi dallo stesso
disattesa, senza peraltro prendere in considerazione la possibilità di una
perizia alternativa.
Con
riferimento alle modifiche richieste dagli Uffici dell'IACP, osserva il
Collegio che, dal punto 4.2.6. dell'Offerta Tecnica della Società S.I.,si
desume che il documento di “Analisi Funzionale” di ciascuna Area non entrava
nel dettaglio delle modalità del trattamento fornito.
In
altri termini, come argomentato anche nella memoria difensiva dei convenuti
Genchi e Billia, in tale documento non era contenuta quella che, con
terminologia tecnico-informatica, viene definita una “microanalisi”, sicchè
mancava in concreto, in tale fase di analisi funzionale, la possibilità di
apprendere le modalità d'uso del sistema e la gestione delle eventuali
anomalie.
Non
essendo prevista, inoltre, nel contratto, la fornitura di 'prototipi' che
potessero permettere agli operatori degli uffici di sperimentare direttamente
la funzionalità di ciascuna Area, le anomalie dei programmi del sistema
potevano essere rivelate solo nella fase di test; in tal modo, anche se detti
programmi avevano rispecchiato l'analisi funzionale (ed erano stati infatti
approvati nel biennio 92-94), essi
erano tuttavia carenti nell'applicazione e quindi nell'effettivo utilizzo.
Fu
per questo motivo, per quanto è dato desumere dalla dinamica dei fatti di
causa, che la Società e l'Istituto si accordarono nel 1995 per rinviare alla
fase di test la reale verifica della rispondenza dei programmi alle esigenze
dell'Istituto.
Non
può dunque in alcun modo ragionevolmente addebitarsi ad inefficienza della
dirigenza dell'Istituto la necessità - avvertita nella fase di test e di
collaudo del programma di ciascuna Area - di apportare modifiche al programma
medesimo, ravvisandovi presunte intenzionalità dilatorie nell'attuazione del
programma e, tanto meno, pretese di ottenere prestazioni esorbitanti rispetto
alle prestazioni contrattuali.
Quando,
infatti. la citazione afferma che alla data dell'atto integrativo (1995) la
S.I. aveva già provveduto a consegnare materialmente i programmi (pag. 18), e
con ciò intravvede una sorta di ostruzionismo nelle successive richieste di
modifica da parte dell'Istituto, sembra non tenere conto della circostanza
essenziale che i programmi erano stati sì consegnati alla data del 24 maggio
1995, ma non installati e, quindi, non sottoposti a test.
Il
pagamento del 50% alla data di consegna dei programmi, previsto nell'originario
contratto, sarebbe stato una clausola palesemente irrazionale se si fosse
riferita alla mera consegna dei codici di programma privi della indispensabile
fase di installazione, tant'è che, sul punto, l'accordo integrativo del 1995 ha
innovato proprio per quanto riguarda i compensi percentuali, dove l'originario
50% previsto per la consegna è stato scorporato nel 5% per la fase di mera
consegna dei programmi, 5% al momento dell'installazione, 20% al momento del
test, 10% al piano di avviamento, 5% alla consegna del manuale organizzativo e
5% al momento dell'effettivo avviamento e rilascio in esercizio.
Ciò
dimostra, in altri termini, che - anche per quanto concerne le modifiche al
programma successivamente richieste dall'Istituto in fase di test e di collaudo
- le modifiche non si sarebbero potute realisticamente prevedere se non quando
il sistema fosse stato effettivamente testato.
Da
ciò consegue che se è vero, com'è vero, che oggetto del contratto era la
fornitura del Sistema Informativo e che per fornitura si intendeva la
progettazione, realizzazione e “messa in opera” dei cinque sottosistemi
informativi (SICI, SIGI, SIGIP, SILI e SITI), ciascuno articolato nelle fasi di
Analisi Requisiti Utente, Analisi Funzionale (comprendenti, rispettivamente, le
necessità specifiche dell'Istituto e la descrizione delle caratteristiche dei
programmi offerti), Consegna Programmi e Collaudo (pagg. 4 e 8 della relazione
G.A.R.A.D.E.), risulta difficilmente condivisibile che la necessità di
eventuali modifiche al programma, emerse solo nella fase di test e collaudo -
come del resto previsto e concordato dalle stesse parti nell'accordo
integrativo del 1995 - dovesse essere considerata una prestazione ulteriore
rispetto all'accordo contrattuale, solo perché non rilevata nella precedente
fase di Analisi Funzionale, atteso che tale precedente fase, come già detto, ai
sensi del punto 2.4.6 dell'Offerta Tecnica della S.I., non conteneva analisi in
dettaglio e, pertanto, non era idonea a prendere in considerazione tutti i
problemi della programmazione che si sarebbero potuti presentare nel momento
dell'utilizzo del sistema.
Ma
v'è di più.
Dagli
atti di causa risulterebbe che i problemi più frequenti non erano in contrasto
con il documento di Analisi funzionale, bensì con le soluzioni adottate,
attuative delle indicazioni contenute nell'Analisi funzionale, quindi di
carattere prettamente operativo, tanto da indurre la rettifica, autonomamente
da parte della S.I., di alcuni programmi.
Nonostante
ciò, il Collegio Arbitrale ha attribuito all'IACP la responsabilità del mancato
avvio delle successive fasi del sistema, in relazione al mancato pagamento
delle prestazioni fornite dalla S.I. a seguito delle modifiche richieste, in
quanto dalla Società considerate “aggiuntive” rispetto a quelle contrattuali.
A
questo punto soccorre un secondo ordine di considerazioni.
Come
si è visto, il Collegio Arbitrale - una volta chiamato a dirimere la
controversia - aveva disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Risulta
che tale Consulenza era stata favorevole all'Istituto, nel senso di ritenere
che le problematiche di ordine tecnico/logico/organizzativo emerse nella fase
di test utente fossero alcune sicuramente dovute come prestazioni contrattuali,
altre necessariamente scaturite da quelle e pertanto risolvibili da parte della
S.I. nell'ambito delle prestazioni contrattuali.
Del
resto, le motivazioni per cui il Collegio Arbitrale ha ritenuto di disattendere
le conclusioni del CTU (in quanto si sarebbe richiamato alle argomentazioni
difensive delle parti) da un lato e, dall'altro, il mancato ricorso ad altra
Consulenza, inducono a ritenere non condivisibili - ai fini che qui interessano
- le motivazioni circa l'acquiescenza data - su parere dell'Avvocatura interna
dell'Istituto - al lodo da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera
n. 271 del 14 novembre 2000, tenuto conto, inoltre, del comportamento
processuale tenuto dall'Avvocatura interna dell'Istituto, che aveva
immotivatamente fatto decadere alcune eccezioni ictu oculi fondate,
senza nemmeno acquisire un ulteriore parere legale esterno.
Del
resto, ancor prima del ricorso alla pronuncia arbitrale, allorché in data
16/07/1998 venne notificata all'Istituto la diffida della S.I., risulta che
l'architetto Bellia (nota prot. n. 574 dell'11/12/98) così come il dott. Marino
(nota n. 492 del 04/11/98) avevano preso contatti con la S.I. per addivenire ad
una soluzione transattiva e che lo stesso Consiglio di Amministrazione si era
risolto in tal senso nella seduta del 05/11/98; tuttavia tale ipotesi non venne
coltivata in sede di avvio dell'arbitrato, mediante un tentativo di
conciliazione.
Infine,
dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa, risulta che i vertici
dell'Istituto (Direttore generale ing. L. Montinaro e Presidente dott.
Appetecchia) erano stati costantemente tenuti informati dell'evolversi dello
stato di attuazione dell'appalto, e dal prospetto sullo Stato di attuazione al
luglio 1998 del Programma di Avvio risulta che tre Aree ed un Sottosistema
erano state collaudate ed entrate in esercizio, mentre ulteriori tre Aree sono
entrate in esercizio nel corso del 1998.
Ulteriore
accertamento emerso dagli atti di causa concerne il contestato pagamento degli
interessi sulle fatture inizialmente non riconosciute dall'Istituto: risulta,
cioè, che l'impegno contrattuale dell'Istituto si era formato non sull'intero
importo delle fatture emesse dalla S.I. per la fase di consegna e installazione
dei programmi, ma - correttamente - solo per la quota percentuale relativa al
5% previsto - nell'accordo integrativo chiarificatore del 1995 - quale
corrispettivo per la mera consegna dei nastri, già effettuata alla data di
detto accordo integrativo; nessun addebito dunque può essere mosso di fronte a
tale condotta, riconducibile alla comune volontà delle parti così come
risultante dal predetto accordo integrativo del 1995.
Da
tutto quanto sopra esposto, il Collegio non ravvisa alcun nesso causale,
nemmeno indiretto, tra la condotta dei referenti odierni convenuti - ad
eccezione del dott. Marino, di cui si dirà nel prosieguo - e la condanna
pronunciata con il lodo arbitrale che ha comportato l'esborso a danno
dell'Istituto, risultando tale nesso, come già detto, interrotto da altri e
diversi fatti, ad essi non addebitabili.
Ad
analoga conclusione il Collegio perviene nei confronti del convenuto dott.
Marino che, seppur direttamente responsabile della fase di blocco dei pagamenti
alla S.I.- come contestato dalla stessa Società, che aveva denunciato ai vertici
dell'IACP l'interruzione delle ulteriori fasi proprio al cambiamento gestionale
ed alla nomina del dott. Marino quale Responsabile del Servizio Informatica
dell'IACP - aveva stilato un programma di avvio e messa in esercizio
dell'intero sistema (nota n. 345/97), aveva sensibilizzato i vari uffici
interessati alle problematiche che via via si erano presentate nella
realizzazione del progetto e, infine, aveva sollecitato una soluzione
transattiva, poi non coltivata in sede arbitrale.
Tenuto
conto, dunque, anche di quanto già detto in relazione alla tardiva richiesta di
modifiche da parte dell'IACP, la condotta del dott. Marino, seppure
direttamente incidente sulla successiva fase contenziosa avviata dalla S.I.,
risulta priva del requisito della gravità della colpa.
Va,
infatti, considerato che il “tardivo ripensamento degli input forniti alla
ditta” (pagg. 4-5 citazione) va ricondotto alle caratteristiche strutturali
della fase di attuazione del programma, in quanto l'attività relativa
all'approvazione della c.d. Analisi funzionale non poteva ridursi alla mera
rappresentazione dei c.d. requisiti utente dell'area di appartenenza, ma, molto
più verosimilmente, doveva comportare la verifica della compatibilità del
documento di Analisi funzionale con i risultati che si dovevano ottenere e,
come si è visto, la concreta praticabilità del programma, desumibile solo in
fase di test e non prima; per cui il rifiuto di pagare il corrispettivo
ulteriormente richiesto, in relazione alle modifiche pretese dall'Istituto, risulta
in parte giustificato con l'obiettiva complessità della fase di attuazione del
sistema operativo informatico integrato.
Per
le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria va rigettata, con
compensazione delle spese nei confronti del convenuto Marino, mentre per gli
altri convenuti vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio,
definitivamente pronunciando, in reiezione della domanda risarcitoria
ASSOLVE
I
convenuti da ogni addebito.
LIQUIDA
le
spese legali da rimborsare ai convenuti - tranne che per il dott. Marino - in
€. 5.035 ciascuno per onorari, oltre a €. 1.202 ciascuno per diritti di
avvocato, oltre spese generali come per legge ed I.V.A. e C.P.P.A..
COMPENSA
Le
spese legali per il dott. Marino.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2007.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
(Maria
Teresa Docimo) (Furio
Pasqualucci)
Depositata
in data 18/02/2008
IL Direttore di Segreteria
Dott.ssa Mirella FREDA