R E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso iscritto al n. 7397 dell’anno 2007, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, e dalle COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LE CORTI D’APPELLO DI CATANZARO E DI CATANIA, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

MARSALA BRUNELLA, non costituita nella presente fase di giudizio;

per regolamento di competenza

sul ricorso n. 824/07 proposto dinanzi al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 16 ottobre 2007 il Presidente Giovanni Vacirca;

Nessuno compare per le parti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La dr.ssa Brunella Marsala ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, il provvedimento di non ammissione alle prove orali della sessione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2006, in corso presso la Corte di Appello di Catania, unitamente al verbale con il quale la Commissione centrale presso il Ministero della giustizia ha stabilito i criteri di valutazione degli elaborati e al decreto ministeriale di abbinamento delle sedi di Catanzaro e di Catania.

Con atto ritualmente notificato il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che l’impugnazione dell’atto di definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte e del decreto ministeriale di abbinamento delle sedi, in quanto provenienti da un organo centrale dello Stato ed aventi carattere generale, radica la competenza territoriale del Tar del Lazio, sede di Roma.

Mancando l’adesione della ricorrente, l’adìto Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza, ritenendo non manifestamente infondata la sollevata eccezione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come, infatti, già rilevato in fattispecie identiche alla presente (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1575; id., 29 dicembre 2005, n.7556), il verbale con il quale, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 9, legge 18 luglio 2003, n.180, la Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia ha proceduto alla definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dell’esame di avvocato non limita la sua efficacia alla sola regione di residenza della parte ricorrente, ma si estende all’intero territorio nazionale, con la conseguenza che la contestuale impugnazione del predetto atto, in quanto proveniente da un organo centrale dello Stato ed avente efficacia generale ed illimitata, e del provvedimento di esclusione del candidato, implicando una situazione di inscindibilità processuale, determina la devoluzione al Tar del Lazio, sede di Roma, della competenza a conoscere della intera controversia (restando del tutto irrilevanti, ai fini che qui interessano, la consistenza, il contenuto e la portata delle censure rivolte contro l’atto generale presupposto). Analoghe considerazioni valgono per il decreto di abbinamento delle sedi ai fini della correzione degli elaborati scritti.

 A ciò consegue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto, l’individuazione del Tar del Lazio, sede di Roma, come competente a conoscere della controversia introdotta con il ricorso di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero della Giustizia, dichiara che competente a conoscere del ricorso proposto in primo grado è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, e condanna la dott.ssa Brunella Marsala al pagamento in favore del Ministero della giustizia delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano complessivamente in €. 1.500, 00 (millecinquecento).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2007, con la

partecipazione dei signori:

Giovanni Vacirca          Presidente, est.

Costantino Salvatore     Consigliere

Vito Poli                         Consigliere

Anna Leoni                   Consigliere

Bruno Mollica               Consigliere

           IL PRESIDENTE  ed  ESTENSORE 

                      Giovanni Vacirca

                       

                         IL SEGRETARIO

                   Giacomo Manzo

    Depositata in Segreteria

           Il 26/10/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

    Dott.  Giuseppe Testa