N. 5600/2007

Reg. Dec.

N. 9882

Reg. Ric.

Anno 2000

  

        

 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello  n. 9882 del 2000, proposto da TUDISCO Enrichetta, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Felice laudario, Ferdinando Scotto e Carlo Russo, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13, presso la segreteria della Sezione IV del Consiglio di Stato;

CONTRO

Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO

-                                 della sentenza del TAR Campania - Napoli, Sezione IV, 20 aprile 2000, n. 1110.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007, relatore il Consigliere Costantino Salvatore;

Uditi l’avv. Carlo Russo per l’appellante e l'Avvocato dello Stato Giordano per l’Amministrazione appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

         La signora Enrichetta Tudisco, con ricorso al TAR Campania, sede di Napoli, esponeva di avere partecipato al concorso circoscrizionale per esami a 40 posti di assistente giudiziario (VI q.f.), presso il distretto della Corte di Appello di Potenza, indetto con P.D.G. del 20 maggio 1997, e di non essere stata ammessa alle prove orali, avendo riportato nella prima prova scritta un punteggio (20,81/30) inferiore a quello minimo (21/30) richiesto.

Aggiungeva che la mancata ammissione alle prove orali era dipesa dalla circostanza che alla risposta n. 36 della prova A, aveva barrato due caselle, invece di una, con la conseguenza che la medesima non era stata valutata in applicazione delle istruzioni sulle modalità di svolgimento del concorso, che contenevano l’espressa avvertenza che la doppia risposta avrebbe comportato la non valutazione della prova.

Rappresentava, ancora la ricorrente, che con apposita istanza aveva chiesto il riesame delle prove scritte ma che tal istanza non era stata accolta dalla Commissione esaminatrice, la quale, dopo avere riscontrato l’elaborato originale, aveva accertato che “l'operazione di correzione è stata eseguita correttamente dalle apparecchiature utilizzate”. 

         Quanto sopra premesso, la ricorrente lamentava l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, atteso che il segno apposto sulla casella n. 3 non sarebbe l’espressione di una scelta ma, più esattamente, il residuo di una macchia d’inchiostro accidentalmente caduta dalla penna.

Lamentava, ancora, la deducente la violazione e falsa applicazione del bando con riferimento alla “avvertenza” inserita nel modulo delle risposte, dal momento che la casella n. 3, non essendo stata completamente annerita, non avrebbe potuto integrare gli estremi della “doppia risposta”.

         Assumeva, infine, la ricorrente che la diversa intensità della colorazione delle caselle 2 e 3 avrebbe dovuto evidenziare agevolmente che si era in presenza di un error calami.

         Il Ministero intimato resisteva al gravame, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.

         Il ricorso era respinto con la sentenza in epigrafe specificata contro la quale l’interessata ha proposto il presente appello, chiedendone l’integrale riforma.

         Il Ministero resiste anche in questo grado di giudizio.

         L’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposita memoria e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 maggio 2007.


 

D I R I T T O

1. Come ricorda la stessa ricorrente, le prove scritte del concorso circoscrizionale per esami in questione consistevano in test  bilanciati da risolvere in tempo predeterminato e la loro correzione avveniva con l’ausilio di sistemi automatizzati.

Il risultato negativo contestato con la presente impugnazione è dipeso dal fatto che la Tudisco non ha riportato in ciascuna delle prove medesime la votazione minima di 21/30; il punteggio conseguito è stato, difatti, di 20,81/30 per la prima e di 21/30 per la seconda, in quanto, per quel che riguarda la domanda n. 36 della prova A29, era stata annerita completamente la casella n. 2 e in parte la casella n. 3.

Secondo la commissione questo tipo di errore integrava il caso della doppia risposta e, quindi, la esclusione dalla prova orale e tale negativo giudizio è stato confermato anche in sede di esame dell’istanza di riesame avanzata dalla ricorrente.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, osservando in via generale che l'utilizzazione dei lettori ottici e della strumentazione tecnologica in generale nelle procedure concorsuali caratterizzate da metodi selettivi basati su domande a risposta multipla, costituisce uno strumento di semplificazione e di velocizzazione del procedimento volto ad assicurare i valori della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. In siffatte procedure, le esigenze  di concentrazione, velocità di analisi e rapidità decisionale, impongono soluzioni che richiedono al candidato una rigidità di comportamenti e scelte, nel cui ambito anche la possibilità dell' errore occasionale è calcolata e ricondotta nella valutazione della preparazione e dell’attitudine del soggetto selezionato all'esecuzione dei compiti della qualifica funzionale e del profilo professionale al quale concorre.

Ha aggiunto il primo giudice che l’utilizzazione delle medesime procedure, caratterizzate dalla schematicità delle risposte e dall’automaticità delle valutazioni applicabili, non consente alle Commissioni esaminatrici una valutazione difforme da quella contenuta nel regolamento concorsuale, pena la disapplicazione della regola prestabilita e, dunque, il ricorso ad un criterio interpretativo di tipo logico ricostruttivo recessivo nelle procedure selettive automatizzate caratterizzate da criteri interpretati vi di tipo ricognitivo.

Facendo applicazione degli indicati principi al caso in esame, il TAR ha concluso per l’assoluta correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice, atteso che alla risposta n. 36 della prova A, risultano barrate, in luogo di una, due caselle, ancorchè con intensità diversa. Tale ultima circostanza, pure invocata a sostegno della riconoscibilità dell'error calami, è stata considerata non determinante perché, secondo una valutazione unitaria e visiva, evidenzia che l’ultima casella, sebbene annerita per poco più della metà, risulta è stata centrata con precisione.

2. Il Collegio ritiene che le considerazioni svolte dal primo giudice siano da condividere e che, quindi, l’appello debba essere respinto.

Con il primo motivo di appello si sostiene che la mancata attribuzione di punteggio alla ricorrente per la risposta n. 36 della prova A29, operata dalla Commissione sull’erroneo presupposto di una “doppia risposta”, da un lato, sarebbe errata perché attribuisce ad una fortuita macchia d’inchiostro il significato di una risposta; dall’altro, sarebbe in aperto contrasto con la disciplina concorsuale che imponeva, ai fini della valida attribuzione di punteggio, il completo annerimento della casella prescelta.

Nel caso in esame, nel quale vi è stato un imperfetto annerimento da parte della concorrente dell’unica casella prescelta, la Commissione avrebbe dovuto fare uso, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non del criterio interpretativo automatico ma di quello logico ricostruttivo, al fine di garantire una valutazione conforme proprio al regolamento concorsuale e, quindi, all’attribuzione di punteggio  per l’unica casella perfettamente annerita (la n. 2).

La tesi non può essere condivisa per la decisiva considerazione che essa non considera il meccanismo di correzione previsto dalla procedura concorsuale in coerenza con la tipologia delle prove scritte predisposte ed il tipo di risposta richiesta.

Si tratta, come correttamente messo in evidenza dal TAR, di un meccanismo di natura tecnologica che, al fine di semplificare e rendere più veloce la fase della correzione, richiede da parte dei candidati una rigidità di comportamenti e scelte, nel cui ambito anche la possibilità dell' errore occasionale è calcolata e ricondotta nella valutazione della preparazione e dell’attitudine del soggetto selezionato all' esecuzione dei compiti della qualifica funzionale e del profilo professionale al quale concorre.

In tale contesto, il segno apposto sulla casella n. 3 della domanda n. 36 che, peraltro, non appare connotato, come sostiene l’interessata, da una minore intensità grafica rispetto agli annerimenti delle altre risposte, non sembra possa ascriversi ad una fortuita e non voluta macchia d’inchiostro, ma, verosimilmente ad una indecisione della concorrente.

E tuttavia, anche ove si dovesse trattare di indecisione, è chiaro che le conseguenze non potrebbero essere diverse, posto che l’annerimento, per oltre la metà, di una seconda casella, non può che integrare il caso della “doppia risposta” come correttamente rilevato dalla Commissione giudicatrice in sede di esame dell’istanza di riesame presentata dalla candidata.

Del resto, contrariamente a quanto diffusamente argomentato dall’appellante, il metodo utilizzato dall’amministrazione per la predisposizione delle prove scritte e per le risposte richieste, esclude, a priori e comunque, la possibilità di un criterio di correzione diverso da quello automatico previsto dal bando di concorso.

In tale contesto, infondata appare anche la seconda censura sollevata con il presente appello, con la quale si assume che le novità tecnologiche non sono in genere da sole sufficienti per assicurare obiettività, trasparenza e celerità dell’operato della P.A. e devono, pertanto, essere opportunamente guidate dall’intelligenza dell’uomo che, alla stregua dei principi di diritto applicabili, deve saper prevedere tutte le possibili variabili e prescrivere al tecnico informatico il risultato al quale tendere, verificandone poi in pratica il risultato.

E’ sufficiente replicare al riguardo, che nessun elemento viene in concreto fornito per dimostrare che, nella fattispecie, vi sia stata violazione dei principi di obiettività e trasparenza e che il richiamo alla possibilità dell’amministrazione di correggere i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove tale correzione implichi la mera correzione di errori materiali, non è pertinente al caso in esame, posto che  non di correzione di errore materiale si tratta, ma di vera e propria attribuzione di punteggio in esito alle prove di esame.

Altrettanto infondato è il terzo motivo di appello, che sostanzialmente si riconnette al primo.

Si assume, in proposito, che le affermazioni del primo giudice secondo cui il “preciso” annerimento della casella n. 3 relativa alla risposta n. 36, escluderebbe la rilevanza della riconoscibilità dell’error calami, sarebbero contraddittorie ed apodittiche perché sostanzialmente volte a prospettare l’intenzionalità dell’errore in questione da parte della candidata.

A confutazione di tale profilo di censura si può richiamare quanto già chiarito  al precedente punto 2, nel quale si è messo in evidenza come l’annerimento, sebbene non completo ma comunque per oltre la metà della casella (casella n. 3 per la risposta n. 36), possa essere stato frutto non di fortuita e non voluta macchia d’inchiostro, ma di una indecisione della candidata, indecisione che non avrebbe condurre a diversa conclusione.    

         In conclusione, l’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese di questo grado di giudizio, avuto riguardo a tutti gli elementi del caso concreto, possono essere equamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, 22 maggio 2007, dal Consiglio di Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sez. IV),  riunito  in Camera di


 

Consiglio, con l’intervento dei signori

Gennaro              Ferrari                Presidente

Costantino           Salvatore              Consigliere est.

Luigi                    Maruotti               Consigliere

Pier Luigi             Lodi                     Consigliere

Antonino              Anastasi               Consigliere

L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE

Costantino Salvatore                        Gennaro Ferrari

 

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

 

    Depositata in Segreteria

           Il 26/10/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

    Dott.  Antono Serrao