N. 5148/2007

Reg. Dec.

N. 4743    Reg.Ric.

Anno: 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 4743/2000 proposto dal MINISTERO DEL TESORO – I.G.E.D. (ora: Ministero dell’economia e delle finanze) in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

CAPASSO MANFREDO, rappresentato  e difeso da se stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonché dall’avvocato Donato Daniele  ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Mancusi, Via A. Bafile, n. 3;

e nei confronti

dell’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli  avvocati Valerio Mercanti ed Alessandro Riccio  ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, Via della Frezza  n. 12 .

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III , n. 708 del 19 marzo 1999.

Visto il ricorso in appello;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato e dell’I.N.P.S.;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007  il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Pampanelli e l’avvocato Daniele Donato;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 16 maggio 2001, depositato il successivo 22 maggio, il Ministero del tesoro – I.G.E.D. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio – Sez. III, n. 708/1999, che aveva accolto il ricorso dell’avv. Manfredo Capasso inteso alla declaratoria del diritto del ricorrente alla conservazione del trattamento giuridico aggiuntivo di previdenza e quiescenza, previsto dall’art. 41 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960, concernente il personale della ex GESCAL.

Il primo giudice aveva ritenuto ancora applicabile la norma suddetta, atteso che la norma stessa era stata annullata da successive delibere della menzionata GESCAL le quali, tuttavia, erano state a loro volta annullate dal Consiglio di Stato.

Nell’atto di appello la difesa del Ministero sostiene il T.A.R. aveva erroneamente considerato applicabili alla fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di estensione del giudicato in favore di soggetti rimasti estranei al giudizio di annullamento di un atto generale, mentre in questo caso tale estensione sarebbe esclusa, essendo controverso il diritto ad un trattamento aggiuntivo che costituisce un diritto autonomo del singolo dipendente, ed inoltre essendo ormai divenuta irreversibile la situazione venutasi a determinare nel frattempo.

Si è costituto l’avv. Capasso, che eccepisce la intervenuta acquiescenza da parte dell’I.N.P.S., con conseguente formazione del giudicato, e deduce, in via subordinata, l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

Si è costituito anche l’I.N.P.S. chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto dalla Avvocatura dello Stato.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 13 febbraio 2007.

DIRITTO

1. - Va anzitutto disattesa l’eccezione pregiudizialmente sollevata dal resistente, con riferimento alla asserita formazione del giudicato sulla appellata sentenza del T.A.R., in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione della stessa da parte dell’I.N.P.S., ossia di una delle due amministrazioni interessate alla causa in questione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal detto resistente, infatti, anche nell’ambito del giudizio amministrativo si applica il principio del cosiddetto effetto estensivo dell’impugnazione e della sentenza, secondo cui gli effetti della sentenza di appello favorevoli all’appellante litisconsorte necessario si estendono all’altro rimasto estraneo, in ragione della inscindibilità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3895).

2. - Nel merito l’appello del Ministero del tesoro appare infondato.

2.1. - In primo luogo deve ricordarsi che la pretesa al trattamento previdenziale aggiuntivo, avanzata dal ricorrente, faceva leva su di una norma regolamentare dell’Ente pubblico di appartenenza che, sebbene annullata da successive deliberazioni, era divenuto nuovamente applicabile alla generalità dei dipendenti dell’ente stesso, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 1989, n. 265, che aveva escluso il potere del Consiglio di amministrazione del detto ente di deliberare in proposito.

Ciò posto, va disatteso l’assunto dell’Amministrazione in base al quale l’efficacia della decisione in parola non sarebbe stata estensibile ai soggetti che (come l’attuale appellato) non avevano partecipato al relativo giudizio, sul presupposto che si tratterebbe di un beneficio aggiuntivo qualificabile come un diritto autonomo del singolo dipendente. In proposito deve rilevarsi che, in realtà, la reviviscenza della norma in discorso non risulta rapportata alla valutazione di posizioni di carattere particolare dei singoli proponenti l’impugnativa, e non sussistono ragioni di alcun genere, quindi, per limitarne la piena applicabilità in via generale, ove ne sussistano i necessari presupposti.

2.2. - Priva di pregio si manifesta, inoltre, l’ulteriore obiezione del Ministero in ordine alla asserita irreversibilità della situazione attuale, in conseguenza della precedente corresponsione di talune somme per la causale di cui si controverte: come puntualmente osservato dal primo giudice, infatti, tali erogazioni vanno considerate come acconti, salvo conguaglio in sede di definitiva liquidazione del trattamento aggiuntivo spettante.

3. - L’appello deve essere, pertanto, respinto.

4. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

-        respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;

-        condanna il Ministero dell’economia e delle finanze e l’I.N.P.S., in solido,  a rifondere in favore dell’avvocato Manfredo Capasso  le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2007, con la partecipazione di:

Stenio Riccio                          - Presidente

Costantino Salvatore              - Consigliere

Luigi Maruotti                        - Consigliere

Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere

Antonino Anastasi                  - Consigliere

 

L'ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE          

Pier Luigi Lodi                        Stenio Riccio

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

 

    Depositata in Segreteria

           Il 04/10/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

    Dott. Antonio Serrao