Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/09949       #SEZ T                   #NRG 2003/14196
#UDIENZA DEL 05/02/2008                      #DEPOSITATO IL 16/04/2008
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE Ministero Dell'economia
#AVV RICORRENTE Avvocatura Generale Dello Stato
#RESISTENTE             l.P.D.
#AVV RESISTENTE Nobile Giuseppe


                         REPUBBLICA ITALIANA          Ud.  05/02/08
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 14196/2003
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                         SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO  Giovanni                          - Presidente  -
Dott. BERNARDI    Sergio                       - rel. Consigliere -
Dott. CARLEO      Giovanni                          - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI  Vittorio                          - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio                           - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero  dell'Economia  e delle Finanze e  Agenzia  delle  Entrate,
domiciliati  in  Roma,  via dei Portoghesi  12,  presso  l'Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende;
                                                       - ricorrenti -
                               contro
             L.P.D. ed       O.V., domiciliate in Palermo, piazza
V.  E.  Orlando  n.  33,  presso  gli  avvocati  Nobile  Giuseppe   e
Sanguedolce  Sebastiano,  che  le rappresentano  e  difendono  giusta
procura a margine del controricorso;
                                                 - controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo
n. 58.14.02 depositata il 17/05/2002;
Udita  la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio  del
5/02/2008 dal relatore Cons. Bernardi Sergio;
Letta  la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale  Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
La Corte:
                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  atto notificato il 17 maggio 2003, il Ministero dell'Economia  e
delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso contro la
sentenza  in  epigrafe indicata, chiedendone la cassazione  con  ogni
consequenziale statuizione.
Gli  intimati resistevano con controricorso e la controversia  veniva
decisa all'esito della camera di consiglio del 5/02/2008.
                               MOTIVI
Con  avviso  di liquidazione n. 1019/1987, l'Ufficio Registro  Affari
Civili   di   Palermo  comminava  la  decadenza  dalle   agevolazioni
provvisoriamente accordate, ai sensi della L. n. 118  del  1985,  (in
relazione all'atto stipulato in Palermo a rogito Ficano registrato il
12.02.1987) ai coniugi              L.P.D. e         O.P., avendo
accertato che gli stessi, alla data della compravendita, non  avevano
residenza   nel  Comune  di  Palermo,  ove  era  ubicato   l'immobile
acquistato. La commissione tributaria provinciale accoglieva la  tesi
dei  ricorrenti,  secondo  la  quale  la  loro  dimostrata  residenza
nell'immobile  gia'  alla  data del rogito  dovesse  prevalere  sulla
circostanza che il trasferimento in esso degli acquirenti fosse stato
registrato   all'anagrafe   di  Palermo  solo   successivamente.   La
Commissione  regionale  ha respinto l'appello  dell'Ufficio,  che  ha
proposto ricorso per cassazione.
L'Amministrazione Finanziaria denuncia violazione di legge perche' la
formulazione letterale ed il contesto della L. n. 118 del 1985,  art.
2,  deve  far  escludere la rilevanza, agli affetti della concessione
del  beneficio, della residenza di fatto che sia in contrasto con  il
dato  anagrafico. Il ricorso e' fondato. Il principio che in  materia
debba  attribuirsi prevalenza alla residenza anagrafica su quella  di
fatto  e' ormai fermo nella giurisprudenza di questa corte (ex multis
n.  8377/2001).  E'  vero  che il beneficio  della  registrazione  ad
aliquota ridotta e' stato riconosciuto anche a coloro che, al momento
dell'acquisto, avessero gia' fatto formale richiesta di trasferimento
della  residenza  nel  Comune in cui l'immobile  stesso  e'  ubicato,
ancorche'  la  conseguente  registrazione fosse  sopravvenuta  (Cass.
18077/2002).  Ma  nella specie tale circostanza,  pur  accennata  nel
controricorso,  non risulta mai allegata nelle fasi  di  merito.  Non
v'e' dunque motivo di discostarsi dal principio secondo il quale (non
ricorrendo  uno  dei  casi  espressamente  eccettuati  dalla   stessa
normativa  in  riferimento) per il riconoscimento  del  beneficio  in
esame  debba  attribuirsi  prevalenza alla  residenza  anagrafica  su
quella di fatto, eventualmente diversa.
Va  quindi  accolto  il  ricorso, cassata la  sentenza  impugnata  e,
decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti  di
fatto, rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Poiche' il principio di diritto applicato si e' consolidato nel corso
del  giudizio  e' equo compensare le spese processuali  per  tutti  i
gradi.
                               P.Q.M.
Accoglie  il  ricorso; cassa la sentenza impugnata e,  decidendo  nel
merito,  rigetta  il ricorso introduttivo dei contribuenti.  Dichiara
compensate le spese processuali di tutto il giudizio.
Cosi' deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008