Sentenze Civili della Corte di Cassazione #ANNO/NUMERO 2008/09949 #SEZ T #NRG 2003/14196 #UDIENZA DEL 05/02/2008 #DEPOSITATO IL 16/04/2008 #MASSIMATA NO #RICORRENTE Ministero Dell'economia #AVV RICORRENTE Avvocatura Generale Dello Stato #RESISTENTE l.P.D. #AVV RESISTENTE Nobile Giuseppe REPUBBLICA ITALIANA Ud. 05/02/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14196/2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente - Dott. BERNARDI Sergio - rel. Consigliere - Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro L.P.D. ed O.V., domiciliate in Palermo, piazza V. E. Orlando n. 33, presso gli avvocati Nobile Giuseppe e Sanguedolce Sebastiano, che le rappresentano e difendono giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 58.14.02 depositata il 17/05/2002; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5/02/2008 dal relatore Cons. Bernardi Sergio; Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; La Corte: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17 maggio 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione. Gli intimati resistevano con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 5/02/2008. MOTIVI Con avviso di liquidazione n. 1019/1987, l'Ufficio Registro Affari Civili di Palermo comminava la decadenza dalle agevolazioni provvisoriamente accordate, ai sensi della L. n. 118 del 1985, (in relazione all'atto stipulato in Palermo a rogito Ficano registrato il 12.02.1987) ai coniugi L.P.D. e O.P., avendo accertato che gli stessi, alla data della compravendita, non avevano residenza nel Comune di Palermo, ove era ubicato l'immobile acquistato. La commissione tributaria provinciale accoglieva la tesi dei ricorrenti, secondo la quale la loro dimostrata residenza nell'immobile gia' alla data del rogito dovesse prevalere sulla circostanza che il trasferimento in esso degli acquirenti fosse stato registrato all'anagrafe di Palermo solo successivamente. La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, che ha proposto ricorso per cassazione. L'Amministrazione Finanziaria denuncia violazione di legge perche' la formulazione letterale ed il contesto della L. n. 118 del 1985, art. 2, deve far escludere la rilevanza, agli affetti della concessione del beneficio, della residenza di fatto che sia in contrasto con il dato anagrafico. Il ricorso e' fondato. Il principio che in materia debba attribuirsi prevalenza alla residenza anagrafica su quella di fatto e' ormai fermo nella giurisprudenza di questa corte (ex multis n. 8377/2001). E' vero che il beneficio della registrazione ad aliquota ridotta e' stato riconosciuto anche a coloro che, al momento dell'acquisto, avessero gia' fatto formale richiesta di trasferimento della residenza nel Comune in cui l'immobile stesso e' ubicato, ancorche' la conseguente registrazione fosse sopravvenuta (Cass. 18077/2002). Ma nella specie tale circostanza, pur accennata nel controricorso, non risulta mai allegata nelle fasi di merito. Non v'e' dunque motivo di discostarsi dal principio secondo il quale (non ricorrendo uno dei casi espressamente eccettuati dalla stessa normativa in riferimento) per il riconoscimento del beneficio in esame debba attribuirsi prevalenza alla residenza anagrafica su quella di fatto, eventualmente diversa. Va quindi accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti. Poiche' il principio di diritto applicato si e' consolidato nel corso del giudizio e' equo compensare le spese processuali per tutti i gradi. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Dichiara compensate le spese processuali di tutto il giudizio. Cosi' deciso in Roma, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008