Sentenze Civili della Corte di Cassazione #ANNO/NUMERO 2008/04814 #SEZ 2 #NRG 2005/26160 #UDIENZA DEL 26/11/2007 #DEPOSITATO IL 25/02/2008 #MASSIMATA NO #RICORRENTE a.E. #AVV RICORRENTE Federico Claudio #RESISTENTE Comune Di Roma #AVV RESISTENTE Avenati Fabrizio REPUBBLICA ITALIANA Ud. 26/11/07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 26160/2005 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente - Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere - Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere - Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere - Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: A.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CLAUDIO, che la difende unitamente all'avvocato SANSONI MAURIZIO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVENATI FABRIZIO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - e contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, quale concessionario esazione tributi per la provincia di Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 33544/05 del Giudice di pace di ROMA del 19.7.05, depositata il 26/07/05; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/11/07 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con ogni consequenziale statuizione di legge. RILEVATO IN FATTO Che: A.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep.il 26 luglio 2005, con cui era stata rigettata l'opposizione a cartella esattoriale dalla medesima proposta, relativa a contravvenzione per violazione del codice della strada sul rilievo che era stato ritualmente notificato il verbale di accertamento non impugnato nei termini di legge; ha resistito il Comune di Roma; attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza; la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo tale pronuncia preclusa dalla difforme richiesta del Procuratore Generale. Al riguardo occorre considerare che in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilita' della pronunzia in Camera di consiglio e' ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben puo' pronunziarsi l'inammissibilita', anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state per la manifesta fondatezza (o infondatezza) (Cass. 13748/20007). Con l'opposizione la ricorrente aveva dedotto che il verbale di contravvenzione allegato alla cartella esattoriale non le era stato mai notificato e che di conseguenza era estinto, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., l'obbligo di pagamento della sanzione. Orbene, occorre considerare che avverso la cartella esattoriale possono essere proposte sia l'opposizione alla sanzione, sia la opposizione all'esecuzione - a seconda che si contesti l'esistenza del credito o l'esistenza del titolo esecutivo - sia infine l'opposizione agli atti esecutivi, quando si deducano vizi formali della cartella:nell'ipotesi in cui il ricorrente deduca la nullita' della notifica del verbale di contravvenzione o dell'ordinanza ingiunzione e' ammesso il recupero delle ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa stradale attraverso il rimedio di cui alla legge n. 689 del 1981, costituendo la notifica della cartella esattoriale il primo atto in base al quale l'opponente e' venuto a conoscenza della sanzione irrogata ?y (Cass. 5871/2007, 9180/2006). Peraltro, qualora l'opponente deduca, come nella specie, il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e/o la inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 201 C.d.S., o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo,deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): pertanto, la sentenza che l'ha decisa era impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo gli intimati svolto attivita' difensiva l'intimato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008