Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/04814       #SEZ 2                   #NRG 2005/26160
#UDIENZA DEL 26/11/2007                      #DEPOSITATO IL 25/02/2008
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE            a.E.
#AVV RICORRENTE Federico Claudio
#RESISTENTE Comune Di Roma
#AVV RESISTENTE Avenati Fabrizio


                         REPUBBLICA ITALIANA          Ud.  26/11/07
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 26160/2005
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ   Giovanni                            - Presidente  -
Dott. MIGLIUCCI Emilio                         - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE  Ippolisto                           - Consigliere -
Dott. CORRENTI  Vincenzo                            - Consigliere -
Dott. BERTUZZI  Mario                               - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                              ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
            A.E.,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA  VIA  DEGLI
SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CLAUDIO, che la
difende  unitamente all'avvocato SANSONI MAURIZIO,  giusta  delega  a
margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
COMUNE  DI  ROMA,  in persona del Sindaco pro tempore,  elettivamente
domiciliato  in  ROMA  VIA  TEMPIO DI GIOVE 21,  presso  l'AVVOCATURA
COMUNALE,  rappresentato  e  difeso dall'avvocato  AVENATI  FABRIZIO,
giusta procura a margine del controricorso;
                                                 - controricorrente -
                              e contro
BANCA  MONTE  DEI PASCHI DI SIENA SPA, quale concessionario  esazione
tributi per la provincia di Roma;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 33544/05 del Giudice di  pace  di  ROMA  del
19.7.05, depositata il 26/07/05;
udita  la  relazione della causa svolta nella Camera di consiglio  il
26/11/07 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO  ROSARIO  GIOVANNI,  che  ha concluso  per  l'accoglimento  del
ricorso per manifesta fondatezza, con ogni consequenziale statuizione
di legge.
                          RILEVATO IN FATTO
Che:
             A.E.  ha  proposto ricorso per cassazione  avverso  la
sentenza del Giudice di Pace di Roma dep.il 26 luglio 2005,  con  cui
era  stata  rigettata  l'opposizione  a  cartella  esattoriale  dalla
medesima  proposta,  relativa a contravvenzione  per  violazione  del
codice  della strada sul rilievo che era stato ritualmente notificato
il verbale di accertamento non impugnato nei termini di legge;
ha resistito il Comune di Roma;
attivatasi  procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale  ha
inviato  richiesta scritta di accoglimento del ricorso per  manifesta
fondatezza;
la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
                         OSSERVA IN DIRITTO
Il  ricorso  deve essere dichiarato inammissibile, non  essendo  tale
pronuncia preclusa dalla difforme richiesta del Procuratore Generale.
Al   riguardo  occorre  considerare  che  in  tema  di  giudizio   di
cassazione, l'inammissibilita' della pronunzia in Camera di consiglio
e' ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le
ipotesi  di  cui  all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero  che  emergano
condizioni  incompatibili con una trattazione  abbreviata,  nel  qual
caso  la  causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove,  per
contro,  la  Corte  ritenga  che la decisione  del  ricorso  presenti
aspetti  d'evidenza compatibili con l'immediata decisione,  ben  puo'
pronunziarsi l'inammissibilita', anche nel caso in cui le conclusioni
del  P.G.  siano  state per la manifesta fondatezza (o  infondatezza)
(Cass. 13748/20007).
Con  l'opposizione  la ricorrente aveva dedotto  che  il  verbale  di
contravvenzione allegato alla cartella esattoriale non le  era  stato
mai  notificato e che di conseguenza era estinto, ai sensi  dell'art.
201 C.d.S., l'obbligo di pagamento della sanzione.
Orbene,  occorre  considerare  che avverso  la  cartella  esattoriale
possono  essere  proposte sia l'opposizione  alla  sanzione,  sia  la
opposizione  all'esecuzione - a seconda che si  contesti  l'esistenza
del   credito  o  l'esistenza  del  titolo  esecutivo  -  sia  infine
l'opposizione  agli atti esecutivi, quando si deducano  vizi  formali
della  cartella:nell'ipotesi in cui il ricorrente deduca la  nullita'
della  notifica  del  verbale  di  contravvenzione  o  dell'ordinanza
ingiunzione e' ammesso il recupero delle ragioni di opposizione  alla
sanzione  amministrativa stradale attraverso il rimedio di  cui  alla
legge  n.  689  del  1981,  costituendo la  notifica  della  cartella
esattoriale  il primo atto in base al quale l'opponente e'  venuto  a
conoscenza  della sanzione irrogata ?y (Cass. 5871/2007,  9180/2006).
Peraltro,  qualora l'opponente deduca, come nella specie, il  difetto
di  notifica  dei verbali di contravvenzione e/o la inosservanza  del
termine di decadenza previsto dall'art. 201 C.d.S., o la prescrizione
del  diritto  a  riscuotere  la  somma pretesa  dall'amministrazione,
l'azione,  essendo  diretta a contestare  la  formazione  del  titolo
esecutivo  o  la estinzione del diritto per un fatto successivo  alla
formazione   del   titolo  esecutivo,deve  essere  qualificata   come
opposizione  all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): pertanto, la  sentenza
che  l'ha  decisa era impugnabile con l'appello e non con il  ricorso
per cassazione.
Non  va  adottata  alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione
delle  spese  relative  alla presente fase,non  avendo  gli  intimati
svolto attivita' difensiva l'intimato.
                               P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008