Sentenze Civili della Corte di Cassazione #ANNO/NUMERO 2008/02304 #SEZ 2 #NRG 2004/9382 #UDIENZA DEL 25/09/2007 #DEPOSITATO IL 31/01/2008 #MASSIMATA NO #RICORRENTE p.C. #AVV RICORRENTE Raccuglia Tommaso #RESISTENTE Comune Di Napoli #AVV RESISTENTE REPUBBLICA ITALIANA Ud. 25/09/07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 9382/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Presidente - Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere - Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere - Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere - Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: P.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato RACCUGLIA TOMMASO, che la difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore; SERIT oggi GESTLINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimati - avverso la sentenza n. 12381/03 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 25/02/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/07 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.12.02 P.C. proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dalla SE.RI.T di Napoli, a seguito di tre verbali di infrazione al C.d.S., accertate dai VV.U. di Napoli ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), asserendo di non aver ricevuto le relative contestazioni ne' la notifica dei relativi verbali. Il Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di ricezione " A." e gli altri due la firma di ricezione " A. A. portiere". Il Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 12381 - 03 rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite, rilevando che non emergeva dagli atti l'illegittimita' della relativa pretesa sanzionatoria, bensi' la legittimita' della stessa, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Amministrazione. Per la cassazione della decisione ricorre la predetta P. esponendo un solo motivo: violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., e L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3, e art. 139 c.p.c., comma 3, deducendo che la notifica, effettuata nelle mani del portiere e' affetta da nullita' "la' dove non risulti certificata la previa, vana ricerca delle altre persone abilitate alla consegna in assenza del destinatario". Il ricorso e' fondato. Ben vero, la notifica al portiere e' disciplinata dall'art. 139 c.p.c., per cio' che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, per quanto riguarda la notifica a mezzo posta. L'art. 160 c.p.c., dispone che la notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data. La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtu' dell'art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, puo' essere consegnata in caso di assenza del destinatario la copia dell'atto da notificare, e' tassativa e da tale principio deriva la nullita' della notificazione se nella relata di notifica non e' specificamente indicata la ragione per la quale l'atto non e' stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica. La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario e' nulla qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto salvo che le parole usate dall'incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in luogo del destinatario. Tale principio ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' e' stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n, 1097/2000; Sez. Un. 6214/2005). Orbene, nel caso in esame, il difetto di certificazione, nella relata di notifica, delle dovute ricerche di altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario, risulta evidente dall'esame dei relativi avvisi di ricevimento, in quanto due di essi recano la sola annotazione " A.A., portiere" e l'altra solo " A.". L'assenza dell'intimato esime dell'obbligo di statuizione sulle spese. P.Q.M. accoglie il ricorso;nulla spese. Cosi' deciso in Roma il 25 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2008