Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/02304       #SEZ 2                   #NRG 2004/9382
#UDIENZA DEL 25/09/2007                      #DEPOSITATO IL 31/01/2008
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE            p.C.
#AVV RICORRENTE Raccuglia Tommaso
#RESISTENTE Comune Di Napoli
#AVV RESISTENTE 


                         REPUBBLICA ITALIANA          Ud.  25/09/07
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N.  9382/2004
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA    Rafaele                             - Presidente  -
Dott. SCHETTINO Olindo                              - Consigliere -
Dott. MALZONE   Ennio                          - rel. Consigliere -
Dott. FIORE     Francesco Paolo                     - Consigliere -
Dott. CORRENTI  Vincenzo                            - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
           P.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUFFINI 2/A,
presso  lo  studio dell'avvocato RACCUGLIA TOMMASO, che  la  difende,
giusta delega in atti;
                                                       - ricorrente -
                               contro
COMUNE  DI  NAPOLI,  in persona del Sindaco pro tempore;  SERIT  oggi
GESTLINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
                                                         - intimati -
avverso  la  sentenza  n. 12381/03 del Giudice  di  pace  di  NAPOLI,
depositata il 25/02/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
25/09/07 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
                           FATTO E DIRITTO
Con  ricorso  depositato  il  10.12.02              P.C.  proponeva
opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa
dalla  SE.RI.T  di Napoli, a seguito di tre verbali di infrazione  al
C.d.S.,  accertate  dai  VV.U. di Napoli  ((OMISSIS),  (OMISSIS),
(OMISSIS)),   asserendo   di  non   aver   ricevuto   le   relative
contestazioni ne' la notifica dei relativi verbali.
Il   Comune  impositore,  costituitosi,  depositava  tre  avvisi   di
ricevimento di notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di
ricezione  "    A." e gli altri due la firma di ricezione  "    A.
     A. portiere".
Il  Giudice  di pace di Napoli con sentenza n. 12381 -  03  rigettava
l'opposizione  e  compensava  le spese di  lite,  rilevando  che  non
emergeva   dagli   atti  l'illegittimita'  della   relativa   pretesa
sanzionatoria,  bensi'  la legittimita' della  stessa,  sulla  scorta
della documentazione prodotta dall'Amministrazione.
Per  la  cassazione  della  decisione ricorre  la  predetta      P.
esponendo  un solo motivo: violazione della L. n. 689 del 1981,  art.
14,  u.c., e L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3, e art. 139  c.p.c.,
comma  3,  deducendo  che  la  notifica, effettuata  nelle  mani  del
portiere e' affetta da nullita' "la' dove non risulti certificata  la
previa,  vana ricerca delle altre persone abilitate alla consegna  in
assenza del destinatario".
Il  ricorso  e'  fondato.  Ben  vero,  la  notifica  al  portiere  e'
disciplinata  dall'art.  139  c.p.c.,  per  cio'  che  attiene   alla
notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica,
e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, per quanto riguarda la notifica a
mezzo posta.
L'art. 160 c.p.c., dispone che la notificazione e' nulla se non  sono
osservate  le  disposizioni circa la persona alla quale  deve  essere
consegnata  la copia o se vi e' incertezza assoluta sulla  persona  a
cui e' fatta o sulla data.
La  successione  preferenziale delle persone alle  quali,  in  virtu'
dell'art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, puo' essere consegnata in caso  di
assenza  del  destinatario  la  copia  dell'atto  da  notificare,  e'
tassativa  e da tale principio deriva la nullita' della notificazione
se nella relata di notifica non e' specificamente indicata la ragione
per  la  quale l'atto non e' stato consegnato al destinatario a  mani
proprie o ad alcuna delle persone che nell'ordine tassativo precedono
quella  che  viene  indicata come consegnataria  nella  relazione  di
notifica.
La   notificazione   effettuata  al  portiere   dello   stabile   del
destinatario  e' nulla qualora l'ufficiale giudiziario  si  limiti  a
dare  atto  della precaria assenza del destinatario senza certificare
l'avvenuta  ricerca  delle  ulteriori persone  abilitate  a  ricevere
l'atto  salvo  che  le  parole  usate dall'incaricato  alla  notifica
lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di
ogni  altra  persona  abilitata  a  ricevere  l'atto  in  luogo   del
destinatario.
Tale   principio  ripetutamente  ribadito  dalla  giurisprudenza   di
legittimita' e' stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione
anche  per  la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass.  Sez.
Un. n, 1097/2000; Sez. Un. 6214/2005).
Orbene, nel caso in esame, il difetto di certificazione, nella relata
di  notifica,  delle  dovute ricerche di altre  persone  abilitate  a
ricevere  l'atto,  in  assenza  del  destinatario,  risulta  evidente
dall'esame dei relativi avvisi di ricevimento, in quanto due di  essi
recano  la  sola annotazione "          A.A., portiere"  e  l'altra
solo "    A.".
L'assenza  dell'intimato  esime  dell'obbligo  di  statuizione  sulle
spese.
                               P.Q.M.
accoglie il ricorso;nulla spese.
Cosi' deciso in Roma il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2008