SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 24 settembre - 16 ottobre 2009, n. 22033
(Presidente Preden - Relatore Frasca)
Ritenuto quanto segue
§1. L. P. ha proposto
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17
ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Lecce,
Sezione Distaccata di Casarano, investito della
controversia contro di lui proposta da R. L., per
ottenere la sua condanna al pagamento della somma di
euro 4.358,65 a titolo di corrispettivo della
fornitura di merce, dopo avere nella precedente
udienza di prima comparizione rinviato per la
comparizione personale delle parti, ha concesso i
termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
(nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3, lett.
c-ter), del d.l. n. 35 del 1980, convertito con
modificazioni nella l. n. 80 del 2005, applicabile
ratione temporis, avuto riguardo alla data di
introduzione della controversia), senza provvedere -
a dire del ricorrente - sull'eccezione di
incompetenza per valore e di sussistenza della
competenza per valore del Giudice di pace di
Casarano, prospettata dallo stesso P. sotto il
profilo che la documentazione prodotta dal L.
(fatture e bolla) dimostrava un credito di valore
riconducibile a quello del limite di valore della
competenza del giudice di pace.
Al ricorso ha resistito con memoria (legittimamente
non notificata, atteso che l'ultimo comma dell'art.
47 c.p.c. non ritiene che le scritture difensive in
sede di regolamento di competenza debbano essere
notificate al ricorrente).
§2. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui
al d.lgs. n. 40 del 2006 in ragione della data di
pronuncia del provvedimento impugnato. Essendosi
ravvisate le condizioni per la decisione con il
procedimento in camera di consiglio, è stata redatta
relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che è
stata notificata agli avvocati delle parti e
comunicata al Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria
memoria a mezzo fax e successivamente, quando ormai
era decorso il relativo termine, ha depositato
l'originale.
A sua volta anche il resistente ha depositato
memoria.
Considerato quanto segue
§1. Nella relazione ai
sensi dell'art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le
seguenti considerazioni:
«[...] 3. Il ricorso appare inammissibile per due
gradate ragioni.
In primo luogo perché è stato proposto contro un
provvedimento che è privo di carattere decisorio
sulla competenza, avendo soltanto carattere
meramente ordinatorio. qual è quello di concessione
dei termini ai sensi del vigente sesto comma
dell'art. 183 c.p.c. e non implicante affatto una
decisione di rigetto della questione di competenza.
Ciò alla stregua del seguente principio di diritto:
«Nelle cause attribuite alla competenza del
tribunale in composizione monocratica, il giudice
unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e
di decisione, quando ritenga di emettere una
decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai
sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad
invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal
modo scandendo la separazione fra la fase
istruttoria e quella di decisione, non potendosi
ritenere che una qualunque decisione assunta in tema
di competenza implichi per il giudice l'esaurimento
della “potestas iudicandi” sul punto.» (Cass. sez.
un. n. 11657 del 2008).
La seconda ragione di inammissibilità risiede nella
circostanza che il ricorso non ha osservato l'art.
366-bis c.p.c. (applicabile al regolamento di
competenza, secondo consolidata giurisprudenza della
Corte: da ultimo Cass. (ord.) n. 17536 del 2008).
L'istanza, inoltre, là dove concerne una questione
di competenza prospettata sotto il profilo che,
nonostante l'indicazione della somma di danaro da
parte dell'attore, vi sarebbe potere di
contestazione del convenuto volto a dimostrare che
il valore della controversia è inferiore a quello
della somma indicata, sarebbe stata anche infondata,
giusta il seguente principio di diritto: «L'art. 14,
primo comma, cod. proc. civ. distingue fra le cause
relative a somme di denaro per le quali il valore si
determina in base alla somma indicata e le cause
relative a beni mobili per le quali esso si
determina in base al valore dichiarato dall'attore,
e soggiunge che solo in mancanza di indicazione o di
dichiarazione la causa si presume di competenza del
giudice adito. Pertanto, quando il secondo comma
attribuisce al convenuto la facoltà di contestare
nella prima udienza il valore dichiarato o presunto
e precisa che in tal caso il giudice decide “ex
actis”, la possibilità di contestazione deve
ritenersi riferita soltanto alle due ipotesi
espressamente considerate dalle norme, vale a dire
alla dichiarazione o alla presunzione, e non anche a
quella della indicazione, rimasta estranea alla
previsione legislativa.» (Cass. n. 17457 del
2007).».
§2. Il Collegio preliminarmente rileva che è
inammissibile la memoria fatta pervenire dal
ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, sia
pure spedito da quello di pertinenza del difensore
indicato nel ricorso. L'art. 366 ultimo comma c.p.c.,
infatti, ammette che possano farsi a mezzo fax
soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria
e le notificazioni tra i difensori, di cui agli
artt. 372 e 390 c.p.c. nessuna norma consente di
depositare la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
tramite fax e, d'altro canto, nella specie non viene
in rilievo neppure alcuna delle ipotesi di cui alla
l. n. 183 del 1993. Ne può valere a rendere la
memoria ammissibile il fatto che successivamente -
ma tardivamente - ne sia stato depositato
l'originate. La tempestività del deposito, infatti,
deve verificarsi con riferimento al momento in cui
scadeva il termine di cui all'art. 78 c.p.c. e,
d'altro canto, l'attività di deposito non può che
riguardare l'atto in originale, il quale, com'è
palese, in assenza di ufficialità della relazione
fra la stazione che trasmette la memoria e quella
presso la cancelleria che la riceve, non può essere
rappresentato dalla copia fotostatica trasmessa a
mezzo fax. D'altro canto, l'attività di deposito, al
di fuori di espressa previsione di legge che ammetta
una diversa forma, esige che l'atto originale sia
rimesso nelle mani del cancelliere o del suo
ausiliario dal depositante, o da un suo ausiliario,
tramite accesso fisico alla cancelleria.
§3. Il Collegio - previo rilievo che priva di pregio
(come implicitamente ritenne la relazione) è
l'eccezione di inammissibilità per tardività
prospettata dal resistente, atteso che l'istanza di
regolamento fu tempestiva, perché consegnata
all'ufficiale giudiziario il 15 novembre 2008 -
condivide pienamente le argomentazioni e le
conclusioni della relazione, alle quali nulla v'è da
aggiungere.
Il ricorso deve'essere, dunque, dichiarato
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
È appena il caso di rilevare che nel rito del
regolamento di competenza la memoria della parte che
resiste al regolamento non dev'essere notificata
all'istante, ma solo depositata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millesettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.