SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Ordinanza 24 settembre - 16 ottobre 2009, n. 22033


(Presidente Preden - Relatore Frasca)

Ritenuto quanto segue

§1. L. P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Casarano, investito della controversia contro di lui proposta da R. L., per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di euro 4.358,65 a titolo di corrispettivo della fornitura di merce, dopo avere nella precedente udienza di prima comparizione rinviato per la comparizione personale delle parti, ha concesso i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3, lett. c-ter), del d.l. n. 35 del 1980, convertito con modificazioni nella l. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data di introduzione della controversia), senza provvedere - a dire del ricorrente - sull'eccezione di incompetenza per valore e di sussistenza della competenza per valore del Giudice di pace di Casarano, prospettata dallo stesso P. sotto il profilo che la documentazione prodotta dal L. (fatture e bolla) dimostrava un credito di valore riconducibile a quello del limite di valore della competenza del giudice di pace.

Al ricorso ha resistito con memoria (legittimamente non notificata, atteso che l'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. non ritiene che le scritture difensive in sede di regolamento di competenza debbano essere notificate al ricorrente).

§2. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 in ragione della data di pronuncia del provvedimento impugnato. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria memoria a mezzo fax e successivamente, quando ormai era decorso il relativo termine, ha depositato l'originale.

A sua volta anche il resistente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue

§1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

«[...] 3. Il ricorso appare inammissibile per due gradate ragioni.

In primo luogo perché è stato proposto contro un provvedimento che è privo di carattere decisorio sulla competenza, avendo soltanto carattere meramente ordinatorio. qual è quello di concessione dei termini ai sensi del vigente sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e non implicante affatto una decisione di rigetto della questione di competenza.

Ciò alla stregua del seguente principio di diritto: «Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto.» (Cass. sez. un. n. 11657 del 2008).

La seconda ragione di inammissibilità risiede nella circostanza che il ricorso non ha osservato l'art. 366-bis c.p.c. (applicabile al regolamento di competenza, secondo consolidata giurisprudenza della Corte: da ultimo Cass. (ord.) n. 17536 del 2008).

L'istanza, inoltre, là dove concerne una questione di competenza prospettata sotto il profilo che, nonostante l'indicazione della somma di danaro da parte dell'attore, vi sarebbe potere di contestazione del convenuto volto a dimostrare che il valore della controversia è inferiore a quello della somma indicata, sarebbe stata anche infondata, giusta il seguente principio di diritto: «L'art. 14, primo comma, cod. proc. civ. distingue fra le cause relative a somme di denaro per le quali il valore si determina in base alla somma indicata e le cause relative a beni mobili per le quali esso si determina in base al valore dichiarato dall'attore, e soggiunge che solo in mancanza di indicazione o di dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito. Pertanto, quando il secondo comma attribuisce al convenuto la facoltà di contestare nella prima udienza il valore dichiarato o presunto e precisa che in tal caso il giudice decide “ex actis”, la possibilità di contestazione deve ritenersi riferita soltanto alle due ipotesi espressamente considerate dalle norme, vale a dire alla dichiarazione o alla presunzione, e non anche a quella della indicazione, rimasta estranea alla previsione legislativa.» (Cass. n. 17457 del 2007).».

§2. Il Collegio preliminarmente rileva che è inammissibile la memoria fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso. L'art. 366 ultimo comma c.p.c., infatti, ammette che possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. nessuna norma consente di depositare la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. tramite fax e, d'altro canto, nella specie non viene in rilievo neppure alcuna delle ipotesi di cui alla l. n. 183 del 1993. Ne può valere a rendere la memoria ammissibile il fatto che successivamente - ma tardivamente - ne sia stato depositato l'originate. La tempestività del deposito, infatti, deve verificarsi con riferimento al momento in cui scadeva il termine di cui all'art. 78 c.p.c. e, d'altro canto, l'attività di deposito non può che riguardare l'atto in originale, il quale, com'è palese, in assenza di ufficialità della relazione fra la stazione che trasmette la memoria e quella presso la cancelleria che la riceve, non può essere rappresentato dalla copia fotostatica trasmessa a mezzo fax. D'altro canto, l'attività di deposito, al di fuori di espressa previsione di legge che ammetta una diversa forma, esige che l'atto originale sia rimesso nelle mani del cancelliere o del suo ausiliario dal depositante, o da un suo ausiliario, tramite accesso fisico alla cancelleria.

§3. Il Collegio - previo rilievo che priva di pregio (come implicitamente ritenne la relazione) è l'eccezione di inammissibilità per tardività prospettata dal resistente, atteso che l'istanza di regolamento fu tempestiva, perché consegnata all'ufficiale giudiziario il 15 novembre 2008 - condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla v'è da aggiungere.

Il ricorso deve'essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

È appena il caso di rilevare che nel rito del regolamento di competenza la memoria della parte che resiste al regolamento non dev'essere notificata all'istante, ma solo depositata.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millesettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.