Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2007/19950       #SEZ 2                   #NRG 2005/20726
#UDIENZA DEL 09/03/2007                      #DEPOSITATO IL 26/09/2007
#MASSIMATA NO
 
#RICORRENTE              c.F.
#AVV RICORRENTE Cimmino Gennaro
#RESISTENTE Comune Di Roma
#AVV RESISTENTE Marzolo Riccardo
 
 
                         REPUBBLICA ITALIANA           Ud. 09/03/07
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 20726/2005
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ     Giovanni                     - est. Presidente  -
Dott. PICCIALLI   Luigi                             - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI   Umberto                           - Consigliere -
Dott. CORRENTI    Vincenzo                     - rel. Consigliere -
Dott. BERTUZZI    Mario                             - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
             C.F., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO  TRIESTE
95,  presso  lo  studio dell'avv. CIMMINO GENNARO,  che  lo  difende,
giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
COMUNE  DI  ROMA,  in persona del Sindaco pro tempore,  elettivamente
domiciliato  in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso  l'Avvocatura
Comunale,  rappresentato  a  difeso dall'avvocato  MARZOLO  RICCARDO,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
                                                 - controricorrente -
avverso  la  sentenza n. 30387/04 del Giudice di  pace  di  ROMA  del
17.6.04, depositata l'8/07/04;
udita  la  relazione della causa svolta nella Camera di consiglio  il
09/03/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI;
udito  per  il ricorrente l'Avvocato Cimmino Gennaro che  si  riporta
agli scritti;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARLO  DESTRO che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per il rigetto
del ricorso perche' manifestamente infondato.
E' presente il P.G. in persona del Dr. GIAMPAOLO LECCISI che conferma
le conclusioni scritte.
                           FATTO E DIRITTO
              C.F. impugna per Cassazione la sentenza 8.7.04 con la
quale  il  G.d.P.  di  Roma  ne ha rigettato  l'opposizione  proposta
avverso  la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa  da
Banca Monte Paschi Siena per conto del Comune di Roma.
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi  procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale  fa
pervenire requisitoria scritta che conclude chiedendola reiezione del
ricorso.
Tale   richiesta   non  merita  accoglimento;  al   riguardo   devesi
considerare  che  l'inammissibilita' della  pronunzia  in  camera  di
consiglio  e' ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga  che  non
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero  che
emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel
qual  caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza;  ove,
per  contro,  la Corte ritenga che la decisione del ricorso  presenti
aspetti  d'evidenza compatibili con l'immediata decisione,  ben  puo'
pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel
caso  in  cui  le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto,  per  la
manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11.6.05 n. 12384,  3.11.05
n. 21291 SS.UU.).
Con  il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullita' del giudizio
di merito per esservi stato citato a comparire il solo Comune di Roma
e non anche l'esattore.
Il motivo merita accoglimento.
Sebbene  sulla questione sussista contrasto e', infatti, da  ritenere
che  in  tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata  alla
riscossione  di  proventi di sanzioni amministrative  pecuniarie,  il
Comune,  quale  soggetto irrogatore della sanzione,  che  prepara  il
ruolo  ed e' il destinatario del provento della sanzione stessa,  sia
legittimato  passivo nei confronti dell'opposizione  e  litisconsorte
necessario al pari del concessionario del servizio di riscossione dei
tributi, che predispone e notifica la cartella esattoriale e risponde
della  riscossione, particolarmente ove, come nella specie, si faccia
questione anche di vizi della cartella (e pluribus, Cass. 10.11.04 n.
21398, 25.11.04 n. 17936, 7.8.03 n. 11926).
Ne'  della mancata citazione del contradditore necessario puo'  farsi
carico  al ricorrente, come dal P.G., atteso che la costituzione  del
contraddittorio nei confronti dei legittimati passivi, nei giudizi ex
L.  n.  689 del 1981, art. 22 e segg., e' compito del giudice  adito,
secondo  la piu' recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa  Corbe
(sentenze 14.2.06 n. 3117 e 6.10.06 n. 21624).
Gli  altri  motivi, attinenti a questioni sulle quali il  giudice  di
rinvio  dovra',  comunque,  pronunciarsi ex  novo  a  contraddittorio
integrato, restano assorbiti.
L'impugnata  sentenza va, dunque, annullata in  relazione  al  motivo
accolto e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad  altro
giudice  del merito pari ordinato, che s'indica in diverso magistrato
dell'ufficio del G.d.P. di Roma, cui e' anche demandato, ex art.  385
c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita'.
                               P.Q.M.
                              LA CORTE
Accoglie  il  primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,  cassa  e
rinvia, anche per le spese, al G.d.P. di Roma, altro magistrato.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007