Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2007/19950 #SEZ 2 #NRG 2005/20726
#UDIENZA DEL 09/03/2007 #DEPOSITATO IL 26/09/2007
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE c.F.
#AVV RICORRENTE Cimmino Gennaro
#RESISTENTE Comune Di Roma
#AVV RESISTENTE Marzolo Riccardo
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 09/03/07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 20726/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - est. Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE
95, presso lo studio dell'avv. CIMMINO GENNARO, che lo difende,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'Avvocatura
Comunale, rappresentato a difeso dall'avvocato MARZOLO RICCARDO,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30387/04 del Giudice di pace di ROMA del
17.6.04, depositata l'8/07/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
09/03/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cimmino Gennaro che si riporta
agli scritti;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARLO DESTRO che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per il rigetto
del ricorso perche' manifestamente infondato.
E' presente il P.G. in persona del Dr. GIAMPAOLO LECCISI che conferma
le conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
C.F. impugna per Cassazione la sentenza 8.7.04 con la
quale il G.d.P. di Roma ne ha rigettato l'opposizione proposta
avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa da
Banca Monte Paschi Siena per conto del Comune di Roma.
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa
pervenire requisitoria scritta che conclude chiedendola reiezione del
ricorso.
Tale richiesta non merita accoglimento; al riguardo devesi
considerare che l'inammissibilita' della pronunzia in camera di
consiglio e' ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che
emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel
qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove,
per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti
aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben puo'
pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel
caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la
manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11.6.05 n. 12384, 3.11.05
n. 21291 SS.UU.).
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullita' del giudizio
di merito per esservi stato citato a comparire il solo Comune di Roma
e non anche l'esattore.
Il motivo merita accoglimento.
Sebbene sulla questione sussista contrasto e', infatti, da ritenere
che in tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla
riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie, il
Comune, quale soggetto irrogatore della sanzione, che prepara il
ruolo ed e' il destinatario del provento della sanzione stessa, sia
legittimato passivo nei confronti dell'opposizione e litisconsorte
necessario al pari del concessionario del servizio di riscossione dei
tributi, che predispone e notifica la cartella esattoriale e risponde
della riscossione, particolarmente ove, come nella specie, si faccia
questione anche di vizi della cartella (e pluribus, Cass. 10.11.04 n.
21398, 25.11.04 n. 17936, 7.8.03 n. 11926).
Ne' della mancata citazione del contradditore necessario puo' farsi
carico al ricorrente, come dal P.G., atteso che la costituzione del
contraddittorio nei confronti dei legittimati passivi, nei giudizi ex
L. n. 689 del 1981, art. 22 e segg., e' compito del giudice adito,
secondo la piu' recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corbe
(sentenze 14.2.06 n. 3117 e 6.10.06 n. 21624).
Gli altri motivi, attinenti a questioni sulle quali il giudice di
rinvio dovra', comunque, pronunciarsi ex novo a contraddittorio
integrato, restano assorbiti.
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo
accolto e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro
giudice del merito pari ordinato, che s'indica in diverso magistrato
dell'ufficio del G.d.P. di Roma, cui e' anche demandato, ex art. 385
c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa e
rinvia, anche per le spese, al G.d.P. di Roma, altro magistrato.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007