#ANNO/NUMERO 2008/20301 #SEZ 2 #NRG 2004/27642 #UDIENZA DEL 10/06/2008 #DEPOSITATO IL 23/07/2008 #MASSIMATA NO #RICORRENTE \michetti Ivano\ #AVV RICORRENTE Viscomi Rosalba #RESISTENTE Comune Di Roma #AVV RESISTENTE Avenati Fabrizio REPUBBLICA ITALIANA Ud. 10/06/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 27642/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente - Dott. MALZONE Ennio - Consigliere - Dott. ODDO Massimo - Consigliere - Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: \MICHETTI IVANO\, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI PIGORINI 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA VISCOMI TERESA & PETITTO CRISTOFARO, difeso dall'avvocato VISCOMI ROSALBA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato AVENATI FABRIZIO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 37098/04 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 06/10/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per nullita' dell'intero giudizio ai sensi ex art. 102 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 30.9/6.10.2004, il Giudice di pace di Roma respingeva l'opposizione proposta da \Ivano @Michetti\ avverso il provvedimento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificatogli a cura dell'Esattore, la Banca dei Monti dei Paschi di Siena, anche perche' inoppugnabile di fronte al Giudice di pace. Inoltre, si osservava che difficilmente l'opponente potesse non aver ricevuto i numerosi atti afferenti alle infrazioni poste alla base del provvedimento impugnato; si dichiarava improcedibile il ricorso. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, il \Michetti\; resiste con controricorso il Comune di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la questione, prospettata in udienza del Procuratore generale, secondo cui sarebbe nullo il giudizio di primo grado per difetto di contraddittorio; infatti, l'opposizione non era stata notificata all'Ente esattore che aveva emesso il provvedimento opposto. La eccezione non puo' trovare accoglimento, in quanto le ragioni poste a base dell'opposizione concernono unicamente la mancata notifica dei verbali di accertamento, questione questa che non investe affatto l'operato dell'ente esattore, ma solo ed unicamente il Comune, che aveva posto in essere gli atti presupposti; da tanto discende che la banca del Monte dei Paschi di Siena non aveva interesse alcuno a prendere parte al procedimento. Cio' posto, va preliminarmente esaminata la questione attinente al se la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come sia il ricorrente che il controricorrente qualificano il provvedimento opposto, sia o meno atto autonomamente impugnabile. L'opposizione, in ossequio agli artt. 3, 24, 25, 42 e 113 Cost., e' data all'interessato al fine di tutelare il proprio diritto di proprieta' dall'aggressione del provvedimento amministrativo posto in essere dall'esattore. Ora, il cd. preavviso di fermo non solo non e' previsto come atto tipico della normativa di riferimento, ma non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia stato iscritto ai pubblici registri, il presunto debitore puo' esercitare pienamente tutte le facolta' di utilizzazione e di disposizione del bene, senza essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 214 C.d.S., comma 8, che punisce chiunque circoli con veicoli, autoscafi ed aeromobili sottoposti al fermo (e non al preavviso di fermo). Ne deriva che il debitore destinatario del preavviso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e' carente di interesse ad adire il giudice, non essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica, anche in considerazione del fatto che il fermo precede l'esecuzione esattoriale in senso stretto, che inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.). Il preavviso di fermo dunque e' atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale. Si obietta che l'esattore, una volta inviato il preavviso di fermo, non effettua altra comunicazione, cosi' che detto atto, decorso il termine assegnato per il pagamento, assumerebbe valore di comunicazione di iscrizione del fermo. Tale tesi non ha pregio, atteso che in base ad essa verrebbero meno tutte le prerogative, sostanziali e procedimentali che regolano la materia; infatti, l'efficacia del fermo (e secondo alcuni la stessa giuridica esistenza di esso come fattispecie complessa a formazione progressiva - fermo - iscrizione - comunicazione) e' condizionata alla comunicazione che, una volta eseguita l'iscrizione del provvedimento, deve essere data al proprietario del bene, al quale, dal momento in cui il fermo diventa efficace, e' inibita la circolazione; ne segue che la comunicazione del fermo costituisce atto indefettibile della serie procedimentale, in mancanza del quale non puo' concepirsi il venire in essere di un atto implicito, difforme da quello tipico espresso, come delineato normativamente nei suoi requisiti di efficacia. Va, conclusivamente sul punto, considerato che l'eventuale accoglimento del ricorso avverso il preavviso di fermo non (o non ancora) seguito da iscrizione, si risolverebbe nella anomala inibizione di una attivita' (futura) cosi' introducendosi nell'ordinamento processuale una categoria di sentenze che suscita serie perplessita'. L'annullamento del preavviso di fermo si risolverebbe, in definitiva, in un provvedimento inutile, essendo dato per un atto del tutto privo di efficacia e che, pur non essendo previsto dall'ordinamento, come presupposto del fermo, non impedirebbe, anche se in ipotesi annullato, al concessionario di emanare il relativo provvedimento tipico, richiedendone l'iscrizione. In definitiva, stante la non opponibilita' del preavviso di fermo, pronunciando sul ricorso, devesi cassare la sentenza impugnata, dichiarandosi improponibile l'opposizione. La decisione adottata comporta la compensazione delle spese relativamente all'intero giudizio. P.Q.M. pronunciando sul ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara improponibile l'opposizione; spese compensate per l'intero giudizio. Cosi' deciso in Roma, il 10 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008