#ANNO/NUMERO 2008/20301       #SEZ 2                   #NRG 2004/27642
#UDIENZA DEL 10/06/2008                      #DEPOSITATO IL 23/07/2008
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE \michetti Ivano\
#AVV RICORRENTE Viscomi Rosalba
#RESISTENTE Comune Di Roma
#AVV RESISTENTE Avenati Fabrizio


                         REPUBBLICA ITALIANA           Ud. 10/06/08
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    R.G.N. 27642/2004
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo                              - Presidente  -
Dott. MALZONE   Ennio                               - Consigliere -
Dott. ODDO      Massimo                             - Consigliere -
Dott. GOLDONI   Umberto                        - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA  Pasquale                            - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\MICHETTI  IVANO\,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA  VIA   LUIGI
PIGORINI  21, presso lo studio dell'avvocato MARIA VISCOMI  TERESA  &
PETITTO  CRISTOFARO,  difeso dall'avvocato  VISCOMI  ROSALBA,  giusta
delega in atti;
                                                       - ricorrente -
                               contro
COMUNE  DI  ROMA,  in persona del Sindaco pro tempore,  elettivamente
domiciliato  in  ROMA  VIA TEMPIO DI GIOVE 21,  difeso  dall'avvocato
AVENATI FABRIZIO, giusta delega in atti;
                                                 - controricorrente -
avverso  la  sentenza  n.  37098/04 del  Giudice  di  pace  di  ROMA,
depositata il 06/10/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
10/06/08 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
RUSSO  Rosario  Giovanni  che ha concluso  per  nullita'  dell'intero
giudizio ai sensi ex art. 102 c.p.c..
                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  sentenza  in  data 30.9/6.10.2004, il Giudice di  pace  di  Roma
respingeva  l'opposizione proposta da \Ivano  @Michetti\  avverso  il
provvedimento  di  comunicazione preventiva di fermo  amministrativo,
notificatogli a cura dell'Esattore, la Banca dei Monti dei Paschi  di
Siena, anche perche' inoppugnabile di fronte al Giudice di pace.
Inoltre, si osservava che difficilmente l'opponente potesse non  aver
ricevuto  i numerosi atti afferenti alle infrazioni poste  alla  base
del provvedimento impugnato; si dichiarava improcedibile il ricorso.
Per  la  cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di  un  solo
motivo, il \Michetti\; resiste con controricorso il Comune di Roma.
                       MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione, prospettata in udienza del
Procuratore generale, secondo cui sarebbe nullo il giudizio di  primo
grado per difetto di contraddittorio; infatti, l'opposizione non  era
stata  notificata all'Ente esattore che aveva emesso il provvedimento
opposto.  La  eccezione non puo' trovare accoglimento, in  quanto  le
ragioni  poste  a  base  dell'opposizione  concernono  unicamente  la
mancata  notifica dei verbali di accertamento, questione  questa  che
non  investe  affatto  l'operato  dell'ente  esattore,  ma  solo   ed
unicamente il Comune, che aveva posto in essere gli atti presupposti;
da  tanto  discende che la banca del Monte dei Paschi  di  Siena  non
aveva interesse alcuno a prendere parte al procedimento.
Cio' posto, va preliminarmente esaminata la questione attinente al se
la  comunicazione  preventiva di fermo amministrativo,  come  sia  il
ricorrente  che  il  controricorrente  qualificano  il  provvedimento
opposto, sia o meno atto autonomamente impugnabile.
L'opposizione, in ossequio agli artt. 3, 24, 25, 42 e 113  Cost.,  e'
data  all'interessato  al  fine di tutelare  il  proprio  diritto  di
proprieta' dall'aggressione del provvedimento amministrativo posto in
essere dall'esattore.
Ora,  il  cd. preavviso di fermo non solo non e' previsto  come  atto
tipico   della  normativa  di  riferimento,  ma  non  arreca   alcuna
menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il
fermo  non  sia  stato  iscritto ai pubblici  registri,  il  presunto
debitore   puo'   esercitare  pienamente   tutte   le   facolta'   di
utilizzazione e di disposizione del bene, senza essere soggetto  alla
sanzione  amministrativa di cui all'art. 214  C.d.S.,  comma  8,  che
punisce   chiunque  circoli  con  veicoli,  autoscafi  ed  aeromobili
sottoposti al fermo (e non al preavviso di fermo).
Ne  deriva  che  il  debitore destinatario del  preavviso,  ai  sensi
dell'art. 100 c.p.c. e' carente di interesse ad adire il giudice, non
essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica, anche in
considerazione   del   fatto  che  il  fermo   precede   l'esecuzione
esattoriale  in  senso stretto, che inizia con il pignoramento  (art.
491 c.p.c.).
Il  preavviso  di  fermo dunque e' atto non previsto  dalla  sequenza
procedimentale dell'esecuzione esattoriale.
Si  obietta che l'esattore, una volta inviato il preavviso di  fermo,
non  effettua altra comunicazione, cosi' che detto atto,  decorso  il
termine   assegnato   per   il  pagamento,  assumerebbe   valore   di
comunicazione di iscrizione del fermo.
Tale  tesi non ha pregio, atteso che in base ad essa verrebbero  meno
tutte  le  prerogative, sostanziali e procedimentali che regolano  la
materia;  infatti, l'efficacia del fermo (e secondo alcuni la  stessa
giuridica  esistenza di esso come fattispecie complessa a  formazione
progressiva  -  fermo - iscrizione - comunicazione)  e'  condizionata
alla   comunicazione  che,  una  volta  eseguita   l'iscrizione   del
provvedimento, deve essere data al proprietario del bene,  al  quale,
dal  momento  in  cui  il  fermo  diventa  efficace,  e'  inibita  la
circolazione;  ne  segue che la comunicazione del  fermo  costituisce
atto  indefettibile della serie procedimentale, in mancanza del quale
non  puo'  concepirsi  il  venire in essere  di  un  atto  implicito,
difforme da quello tipico espresso, come delineato normativamente nei
suoi   requisiti  di  efficacia.  Va,  conclusivamente   sul   punto,
considerato  che  l'eventuale accoglimento  del  ricorso  avverso  il
preavviso  di  fermo  non (o non ancora) seguito  da  iscrizione,  si
risolverebbe nella anomala inibizione di una attivita' (futura) cosi'
introducendosi nell'ordinamento processuale una categoria di sentenze
che suscita serie perplessita'.
L'annullamento del preavviso di fermo si risolverebbe, in definitiva,
in un provvedimento inutile, essendo dato per un atto del tutto privo
di  efficacia e che, pur non essendo previsto dall'ordinamento,  come
presupposto  del  fermo,  non  impedirebbe,  anche  se   in   ipotesi
annullato,  al  concessionario di emanare il  relativo  provvedimento
tipico, richiedendone l'iscrizione.
In  definitiva, stante la non opponibilita' del preavviso  di  fermo,
pronunciando  sul  ricorso,  devesi cassare  la  sentenza  impugnata,
dichiarandosi improponibile l'opposizione.
La   decisione  adottata  comporta  la  compensazione   delle   spese
relativamente all'intero giudizio.
                               P.Q.M.
pronunciando  sul  ricorso, la Corte cassa la  sentenza  impugnata  e
dichiara  improponibile l'opposizione; spese compensate per  l'intero
giudizio.
Cosi' deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008