Sentenze Civili della Corte di Cassazione #ANNO/NUMERO 2007/24584 #SEZ L #NRG 2005/5790 #NRG 2005/8987 #UDIENZA DEL 16/10/2007 #DEPOSITATO IL 26/11/2007 #MASSIMATA NO #RICORRENTE b.M. #AVV RICORRENTE Poso Vincenzo Antonio #RESISTENTE Cerbaie S.p.a. #AVV RESISTENTE REPUBBLICA ITALIANA Ud. 16/10/07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 5790/2005 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8987/2005 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente - Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: B.M. elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POSO VINCENZO ANTONIO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro CERBAIE S.P.A.; - intimata - e sul 2^ ricorso n. 08987/05 proposto da: CERBAIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato ACCARDO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANI MICHELE, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro B.M., elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POSO VINCENZO ANTONIO, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 182/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/02/04 r.g.n. 900/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/07 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MARESCA ARTURO; udito l'Avvocato ACCARDO PAOLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi e rigetto del quarto motivo del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Pisa B.M., direttore generale della spa Cerbaie (gia' Azienda Speciale Cerbaie, azienda che gestisce i servizi di approvvigionamento idrico di diversi Comuni), con sede in (OMISSIS), impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli il (OMISSIS), a seguito di una lettera di contestazione del 4 settembre 2000 con la quale gli erano stati contestati quattro addebiti per fatti commessi il 1996, 1997, 1998 e 1999. Il ricorrente chiedeva che il licenziamento venisse dichiarato illegittimo, sia perche' attuato con intento discriminatorio da parte del nuovo consiglio di amministrazione della societa', sia per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, vista la tardivita' della contestazione degli addebiti e l'infondatezza dei medesimi, sia per violazione dei principi di correttezza e buona fede. Chiedeva pertanto la condanna della societa' al pagamento dell'indennita' supplementare per ingiustificatezza del recesso, a norma dell'art. 34 del CCNL, dell'indennita' sostituiva del preavviso, nonche' dei danni subiti per la pubblicazione su quotidiani locali della notizia del licenziamento. La societa' si costituiva e resisteva alla domanda. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la spa Cerbaia al pagamento dell'indennita' di preavviso e dell'indennita' supplementare nella misura di 15 mensilita'; respingeva la domanda di risarcimento danni. Appellavano la societa' in via principale ed il dirigente in via incidentale. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava giustificato il recesso della societa' e rigettava la domanda del dirigente relativa all'indennita' supplementare; rigettava altresi' l'appello incidentale con il quale il dirigente aveva riproposto la domanda di risarcimento danni. La Corte territoriale, premesso che al B. andava riconosciuta la qualifica di dirigente apicale, per cui non gli erano applicabili le garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei Lavoratori, rilevava che nel caso di specie il datore di lavoro aveva comunque osservato la procedura prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, garantendo al dirigente il contraddittorio ed il diritto di difesa del dirigente. La Cote riteneva che il ritardo con il quale erano stati contestati gli addebiti assume valore decisivo soltanto al fine di escludere la sussistenza di una causa di risoluzione tanto rilevante da non poter consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c.. L'assenza di giusta causa aveva pertanto come primaria conseguenza il riconoscimento a favore del dirigente dell'indennita' di preavviso. Premesso poi che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non e' sovrapponibile alle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento, la Corte osservava che l'esclusione di una giusta causa di risoluzione del rapporto dirigenziale, come prevista dall'art. 2119 c.c., non esclude che il licenziamento sia supportato altrimenti da una giustificazione lecita e congruente. Secondo la Corte il ritardo nella contestazione degli addebiti e la mancanza di giusta causa non costituiva valido motivo per ritenere ingiustificato il recesso. Le risultanze probatorie avevano infatti dimostrato che era addebitarle al direttore generale una gestione disinvolta, negligente e superficiale dell'azienda, sia per il mancato recupero dei crediti aziendali, sia per la omessa iscrizione in bilancio del valore patrimoniale degli impianti acquistati nel 1998 dalla spa Ages e del debito relativo, sia per la sottoscrizione di un accordo integrativo non vantaggioso per l'azienda, sia per la mancata realizzazione di sei pozzi di prelevamento in localita' (OMISSIS). Questa superficialita' della gestione mostrava altresi' l'incapacita' del direttore generale di sottrarsi alle indicazioni degli organi politici e del consiglio di amministrazione al tempo in carica, nonche' la mancanza di trasparenza e di correttezza nell'azione amministrativa e legittimava il venir meno dell'elemento fiduciario da parte del rinnovato consiglio di amministrazione della societa'. In definitiva, secondo la Corte, il licenziamento in esame era comunque giustificato con conseguente esclusione dell'indennita' supplementare. Quanto all'appello incidentale del dirigente, la Corte lo ha respinto osservando che la notizia del licenziamento era stata data sui quotidiani locali in data (OMISSIS), ossia il giorno successivo al ricevimento da parte del ricorrente della lettera di licenziamento; che il breve contenuto degli articoli, espressione del diritto di cronaca, escludeva ogni danno all'immagine ed al decoro professionale del B.; che in ogni caso il fatto non era addebitatale alla societa'. Per la cassazione di tale sentenza B.M. ha proposto ricorso sostenuto da quattro motivi. La spa Cerbaie, che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Sono state depositate memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando omessa e insufficiente motivazione, il ricorrente si duole che il Giudice di appello, mentre ha ritenuto che il licenziamento intimato sia lesivo degli elementari principi di correttezza e buona fede, escludendo l'esistenza di una giusta causa di recesso, Io abbia poi ritenuto giustificato negando l'indennita' supplementare. Si duole altresi' che il giudice di appello mentre ha ritenuto paradossale la pretesa di appuntare non sull'organo, ma sulle persone fisiche che si avvicendano nelle cariche, la conoscenza di comportamenti dei dipendenti, abbia poi ritenuto non priva di rilevanza ai fini della giustificazione del licenziamento la sostituzione degli organi di vertice della societa'. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1375, 1175, 1362 e segg., in relazione agli artt. 1, 34 e 29 del CCNL dei dirigenti di imprese di servizi pubblici, nonche' degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che il ritardo nella contestazione degli addebiti, ove non voglia essere configurato come rinuncia tacita del datore di lavoro, rende comunque arbitrario ed ingiustificato il licenziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede, prima ancora che per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e consente il riconoscimento del diritto all'indennita' suppletiva. Rileva altresi' il ricorrente che gli eterogenei fatti contestati non solo erano risalenti nel tempo, ma erano ben conosciuti, ed anzi approvati, dal precedente consiglio di amministrazione della societa', per cui non era consentita allo stesso organo societario una diversa valutazione degli stessi fatti in epoca successiva. Lamenta al riguardo insufficienza di motivazione. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2094 e 2095 c.c., oltre che della L. n. 300 del 1970, art. 7, e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che la L. n. 300 del 1970, art. 7, dal quale si ricava il principio della immediatezza della contestazione, e' applicabile anche al licenziamento disciplinare sia del dirigente apicale che dello pseudo dirigente, poiche' la legge non consente di distinguere tra le due categorie. Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, artt. 1, 9, 18, 29, violazione degli artt. 1226, 2050, 2059, 2727 c.c., e degli artt. 115, 116 c.p.c., nonche' vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di risarcimento danni cagionatigli dalla illegittima pubblicazione della notizia del suo licenziamento sul quotidiano (OMISSIS). Sostiene il ricorrente che l'iniziativa di darne comunicazione ai giornali sia stata assunta dalla societa' sulla base di fatti certi ex art. 2727 c.c.. Sostiene che il contenuto della notizia sia lesivo della sua dignita'. Ritiene che la societa' sia responsabile dei danni subiti a norma dell'art. 2050 c.c.. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la societa' censura la sentenza impugnata per aver escluso l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, senza tener conto della consistenza e gravita' dei fatti addebitati, non contestati da controparte. Nell'ordine logico delle varie questioni proposte dalle parti, occorre esaminare preliminarmente il ricorso incidentale della societa', poiche' l'accertamento della sussistenza o della mancanza di una giusta causa di licenziamento non e' senza influenza sul riconoscimento del diritto all'indennita' supplementare. Il ricorso incidentale e' fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. La Corte di Appello ha ritenuto il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo ex art. 2119 c.c., per la tardivita' con la quale erano stati contestati gli addebiti, e cio' non gia' per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, non applicabile a suo giudizio al licenziamento del dirigente apicale, bensi' per violazione dei principi di correttezza e buona fede. Ha quindi ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto al dirigente l'indennita' sostitutiva del preavviso (pag. 10 della sentenza). Ha ritenuto irrilevante la circostanza che il consiglio di amministrazione della societa' per azioni, costituita dopo la trasformazione dell'Azienda consortile, insediatosi nell'autunno del 1999, fosse venuto a conoscenza dei fatti contestati "nell'ambito della ricognizione contabile effettuata in occasione della redazione del bilancio 1999" (vedi pag. 6 della sent.), e quindi in epoca non successiva al maggio 2000 (pag. 10 della sent.), poiche' "nella gestione del rapporto di lavoro non puo' essere rilevante il mutamento delle persone fisiche componenti l'organo deputato alla risoluzione del contratto" (pag. 9 della sent). Ha per altro verso ritenuto provati e fondati gli addebiti al solo fine di ritenere giustificato il licenziamento e di escludere il diritto all'indennita' supplementare (pagg. 10/13 della sent). Tali affermazioni del Giudice di appello sono per un verso contrarie al diritto e per altro verso fondate su motivazione illogica e contraddittoria. Le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un contrasto di giurisprudenza, con sentenza n. 7880 del 2007 hanno affermato il principio secondo cui le garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie si traduce nella non valutabilita' delle condotte causative del recesso e nella applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva per il licenziamento privo di giustificazione. La sentenza delle S.U. travolge, quindi, tutte le considerazioni che il giudice del gravame ha fatto in sentenza sulla inapplicabilita' delle garanzie procedimentali previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, al licenziamento del dirigente apicale. La Corte di Appello, che ha ritenuto applicabile nella specie il principio della immediatezza e tempestivita' degli addebiti, sia pure rapportandolo soltanto ai principi di correttezza e buona fede, ha comunque errato nel ritenere irrilevante ai fini del giudizio sulla tempestivita' la circostanza del mutamento del consiglio di amministrazione della persona giuridica datore di lavoro. Il giudizio sulla immediatezza della contestazione non puo' prescindere dal momento in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole condotta del dirigente. Nel caso di trasformazione di un ente pubblico in societa' per azioni non puo' ritenersi irrilevante la nomina del consiglio di amministrazione della societa', in sostituzione del precedente organo gestore dell'ente, e affermarsi la conoscibilita' dei fatti pregressi per effetto della mera successione di un organo all'altro. L'estinzione dell'ente pubblico ed il trasferimento dei rapporti di cui questo era titolare ad una societa' di diritto privato di nuova costituzione, con conseguente nomina di nuovi organi gestori, non puo' con qualche fondamento equipararsi al mero mutamento delle persone fisiche degli amministratori di una stessa societa' di capitali. Pertanto, se il consiglio di amministrazione della societa' e' venuto a conoscenza dei fatti contestati al dirigente soltanto in occasione della redazione del bilancio 1999, e quindi non oltre il maggio 2000, come affermato dal giudice di appello, e' priva di adeguata motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che deve ritenersi tardiva la contestazione affettuata con lettera del 4 settembre 2000. A prescindere dal distacco temporale gia' all'evidenza non eccessivo, la Corte territoriale inoltre non poteva non tener conto del principio ripetutamente affermato da questa Corte circa la relativita' del concetto di immediatezza, da valutare sempre in rapporto alla complessita' dell'organizzazione aziendale ed al tempo necessario per gli accertamenti del caso. Anche a questo proposito la sentenza si rivela priva di adeguata e convincente motivazione. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso incidentale della societa' deve essere accolto. Resta cosi' assorbito l'esame del ricorso principale. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata per quanto di ragione e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro Giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Bologna. Cosi' deciso in Roma, il 16 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007