Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2007/24584       #SEZ L                   #NRG 2005/5790
                                                       #NRG 2005/8987
#UDIENZA DEL 16/10/2007                      #DEPOSITATO IL 26/11/2007
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE          b.M.
#AVV RICORRENTE Poso Vincenzo Antonio
#RESISTENTE Cerbaie S.p.a.
#AVV RESISTENTE 


                        REPUBBLICA ITALIANA            Ud. 16/10/07
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N.  5790/2005
                  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE          8987/2005
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI  Guglielmo                          - Presidente  -
Dott. MAIORANO   Francesco Antonio                  - Consigliere -
Dott. DE RENZIS  Alessandro                         - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo                     - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo                               - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
         B.M. elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato POSO VINCENZO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CERBAIE S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 08987/05 proposto da:
CERBAIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio
dell'avvocato ACCARDO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARIANI MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
         B.M., elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso
lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato POSO VINCENZO ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 182/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il
27/02/04 r.g.n. 900/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/07 dal
Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato MARESCA ARTURO;
udito l'Avvocato ACCARDO PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO
Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi e rigetto
del quarto motivo del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Pisa          B.M., direttore generale della spa
Cerbaie (gia' Azienda Speciale Cerbaie, azienda che gestisce i servizi di
approvvigionamento idrico di diversi Comuni), con sede in (OMISSIS),
impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli il (OMISSIS),
a seguito di una lettera di contestazione del 4 settembre 2000 con la quale
gli erano stati contestati quattro addebiti per fatti commessi il 1996, 1997,
1998 e 1999. Il ricorrente chiedeva che il licenziamento venisse dichiarato
illegittimo, sia perche' attuato con intento discriminatorio da parte del
nuovo consiglio di amministrazione della societa', sia per violazione della L.
n. 300 del 1970, art. 7, vista la tardivita' della contestazione degli
addebiti e l'infondatezza dei medesimi, sia per violazione dei principi di
correttezza e buona fede. Chiedeva pertanto la condanna della societa' al
pagamento dell'indennita' supplementare per ingiustificatezza del recesso, a
norma dell'art. 34 del CCNL, dell'indennita' sostituiva del preavviso,
nonche' dei danni subiti per la pubblicazione su quotidiani locali della
notizia del licenziamento.
La societa' si costituiva e resisteva alla domanda. Il Tribunale, in parziale
accoglimento del ricorso, condannava la spa Cerbaia al pagamento
dell'indennita' di preavviso e dell'indennita' supplementare nella misura di
15 mensilita'; respingeva la domanda di risarcimento danni.
Appellavano la societa' in via principale ed il dirigente in via incidentale.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, in parziale
accoglimento dell'appello principale, dichiarava giustificato il recesso della
societa' e rigettava la domanda del dirigente relativa all'indennita'
supplementare; rigettava altresi' l'appello incidentale con il quale il
dirigente aveva riproposto la domanda di risarcimento danni.
La Corte territoriale, premesso che al      B. andava riconosciuta la
qualifica di dirigente apicale, per cui non gli erano applicabili le garanzie
procedimentali previste dallo Statuto dei Lavoratori, rilevava che nel caso di
specie il datore di lavoro aveva comunque osservato la procedura prevista
dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, garantendo al dirigente il contraddittorio
ed il diritto di difesa del dirigente.
La Cote riteneva che il ritardo con il quale erano stati contestati gli
addebiti assume valore decisivo soltanto al fine di escludere la sussistenza
di una causa di risoluzione tanto rilevante da non poter consentire neppure la
prosecuzione provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c.. L'assenza di giusta
causa aveva pertanto come primaria conseguenza il riconoscimento a favore del
dirigente dell'indennita' di preavviso.
Premesso poi che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente
non e' sovrapponibile alle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo di
licenziamento, la Corte osservava che l'esclusione di una giusta causa di
risoluzione del rapporto dirigenziale, come prevista dall'art. 2119 c.c., non
esclude che il licenziamento sia supportato altrimenti da una giustificazione
lecita e congruente. Secondo la Corte il ritardo nella contestazione degli
addebiti e la mancanza di giusta causa non costituiva valido motivo per
ritenere ingiustificato il recesso.
Le risultanze probatorie avevano infatti dimostrato che era addebitarle al
direttore generale una gestione disinvolta, negligente e superficiale
dell'azienda, sia per il mancato recupero dei crediti aziendali, sia per la
omessa iscrizione in bilancio del valore patrimoniale degli impianti
acquistati nel 1998 dalla spa Ages e del debito relativo, sia per la
sottoscrizione di un accordo integrativo non vantaggioso per l'azienda, sia
per la mancata realizzazione di sei pozzi di prelevamento in localita'
(OMISSIS). Questa superficialita' della gestione mostrava altresi'
l'incapacita' del direttore generale di sottrarsi alle indicazioni degli
organi politici e del consiglio di amministrazione al tempo in carica,
nonche' la mancanza di trasparenza e di correttezza nell'azione amministrativa
e legittimava il venir meno dell'elemento fiduciario da parte del rinnovato
consiglio di amministrazione della societa'. In definitiva, secondo la Corte,
il licenziamento in esame era comunque giustificato con conseguente esclusione
dell'indennita' supplementare.
Quanto all'appello incidentale del dirigente, la Corte lo ha respinto
osservando che la notizia del licenziamento era stata data sui quotidiani
locali in data (OMISSIS), ossia il giorno successivo al ricevimento da
parte del ricorrente della lettera di licenziamento; che il breve contenuto
degli articoli, espressione del diritto di cronaca, escludeva ogni danno
all'immagine ed al decoro professionale del       B.; che in ogni caso il
fatto non era addebitatale alla societa'.
Per la cassazione di tale sentenza           B.M. ha proposto ricorso
sostenuto da quattro motivi. La spa Cerbaie, che resiste con controricorso, ha
proposto ricorso incidentale con un motivo. Sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335
c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando omessa e insufficiente
motivazione, il ricorrente si duole che il Giudice di appello, mentre ha
ritenuto che il licenziamento intimato sia lesivo degli elementari principi di
correttezza e buona fede, escludendo l'esistenza di una giusta causa di
recesso, Io abbia poi ritenuto giustificato negando l'indennita'
supplementare. Si duole altresi' che il giudice di appello mentre ha ritenuto
paradossale la pretesa di appuntare non sull'organo, ma sulle persone fisiche
che si avvicendano nelle cariche, la conoscenza di comportamenti dei
dipendenti, abbia poi ritenuto non priva di rilevanza ai fini della
giustificazione del licenziamento la sostituzione degli organi di vertice
della societa'.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1375, 1175, 1362 e
segg., in relazione agli artt. 1, 34 e 29 del CCNL dei dirigenti di imprese di
servizi pubblici, nonche' degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che vizi di
motivazione, il ricorrente sostiene che il ritardo nella contestazione degli
addebiti, ove non voglia essere configurato come rinuncia tacita del datore di
lavoro, rende comunque arbitrario ed ingiustificato il licenziamento per
violazione dei principi di correttezza e buona fede, prima ancora che per
violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e consente il riconoscimento del
diritto all'indennita' suppletiva. Rileva altresi' il ricorrente che gli
eterogenei fatti contestati non solo erano risalenti nel tempo, ma erano ben
conosciuti, ed anzi approvati, dal precedente consiglio di amministrazione
della societa', per cui non era consentita allo stesso organo societario una
diversa valutazione degli stessi fatti in epoca successiva. Lamenta al
riguardo insufficienza di motivazione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2094 e 2095 c.c.,
oltre che della L. n. 300 del 1970, art. 7, e vizi di motivazione, il
ricorrente sostiene che la L. n. 300 del 1970, art. 7, dal quale si ricava il
principio della immediatezza della contestazione, e' applicabile anche al
licenziamento disciplinare sia del dirigente apicale che dello pseudo
dirigente, poiche' la legge non consente di distinguere tra le due categorie.
Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. 31 dicembre 1996, n.
675, artt. 1, 9, 18, 29, violazione degli artt. 1226, 2050, 2059, 2727 c.c., e
degli artt. 115, 116 c.p.c., nonche' vizi di motivazione, il ricorrente
censura la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di risarcimento
danni cagionatigli dalla illegittima pubblicazione della notizia del suo
licenziamento sul quotidiano (OMISSIS). Sostiene il ricorrente che
l'iniziativa di darne comunicazione ai giornali sia stata assunta dalla
societa' sulla base di fatti certi ex art. 2727 c.c.. Sostiene che il
contenuto della notizia sia lesivo della sua dignita'. Ritiene che la
societa' sia responsabile dei danni subiti a norma dell'art. 2050 c.c..
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la societa' censura la sentenza
impugnata per aver escluso l'esistenza di una giusta causa di licenziamento,
senza tener conto della consistenza e gravita' dei fatti addebitati, non
contestati da controparte.
Nell'ordine logico delle varie questioni proposte dalle parti, occorre
esaminare preliminarmente il ricorso incidentale della societa', poiche'
l'accertamento della sussistenza o della mancanza di una giusta causa di
licenziamento non e' senza influenza sul riconoscimento del diritto
all'indennita' supplementare.
Il ricorso incidentale e' fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.
La Corte di Appello ha ritenuto il licenziamento privo di giusta causa o di
giustificato motivo ex art. 2119 c.c., per la tardivita' con la quale erano
stati contestati gli addebiti, e cio' non gia' per violazione della L. n. 300
del 1970, art. 7, non applicabile a suo giudizio al licenziamento del
dirigente apicale, bensi' per violazione dei principi di correttezza e buona
fede. Ha quindi ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva
riconosciuto al dirigente l'indennita' sostitutiva del preavviso (pag. 10
della sentenza). Ha ritenuto irrilevante la circostanza che il consiglio di
amministrazione della societa' per azioni, costituita dopo la trasformazione
dell'Azienda consortile, insediatosi nell'autunno del 1999, fosse venuto a
conoscenza dei fatti contestati "nell'ambito della ricognizione contabile
effettuata in occasione della redazione del bilancio 1999" (vedi pag. 6 della
sent.), e quindi in epoca non successiva al maggio 2000 (pag. 10 della sent.),
poiche' "nella gestione del rapporto di lavoro non puo' essere rilevante il
mutamento delle persone fisiche componenti l'organo deputato alla risoluzione
del contratto" (pag. 9 della sent). Ha per altro verso ritenuto provati e
fondati gli addebiti al solo fine di ritenere giustificato il licenziamento e
di escludere il diritto all'indennita' supplementare (pagg. 10/13 della sent).
Tali affermazioni del Giudice di appello sono per un verso contrarie al
diritto e per altro verso fondate su motivazione illogica e contraddittoria.
Le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un contrasto di giurisprudenza,
con sentenza n. 7880 del 2007 hanno affermato il principio secondo cui le
garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3,
devono trovare applicazione nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a
prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa,
con la conseguenza che la violazione di dette garanzie si traduce nella non
valutabilita' delle condotte causative del recesso e nella applicazione delle
conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva per il licenziamento privo
di giustificazione. La sentenza delle S.U. travolge, quindi, tutte le
considerazioni che il giudice del gravame ha fatto in sentenza sulla
inapplicabilita' delle garanzie procedimentali previste dalla L. n. 300 del
1970, art. 7, al licenziamento del dirigente apicale.
La Corte di Appello, che ha ritenuto applicabile nella specie il principio
della immediatezza e tempestivita' degli addebiti, sia pure rapportandolo
soltanto ai principi di correttezza e buona fede, ha comunque errato nel
ritenere irrilevante ai fini del giudizio sulla tempestivita' la circostanza
del mutamento del consiglio di amministrazione della persona giuridica datore
di lavoro. Il giudizio sulla immediatezza della contestazione non puo'
prescindere dal momento in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza
della riprovevole condotta del dirigente. Nel caso di trasformazione di un
ente pubblico in societa' per azioni non puo' ritenersi irrilevante la nomina
del consiglio di amministrazione della societa', in sostituzione del
precedente organo gestore dell'ente, e affermarsi la conoscibilita' dei fatti
pregressi per effetto della mera successione di un organo all'altro.
L'estinzione dell'ente pubblico ed il trasferimento dei rapporti di cui questo
era titolare ad una societa' di diritto privato di nuova costituzione, con
conseguente nomina di nuovi organi gestori, non puo' con qualche fondamento
equipararsi al mero mutamento delle persone fisiche degli amministratori di
una stessa societa' di capitali. Pertanto, se il consiglio di amministrazione
della societa' e' venuto a conoscenza dei fatti contestati al dirigente
soltanto in occasione della redazione del bilancio 1999, e quindi non oltre il
maggio 2000, come affermato dal giudice di appello, e' priva di adeguata
motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che deve
ritenersi tardiva la contestazione affettuata con lettera del 4 settembre
2000. A prescindere dal distacco temporale gia' all'evidenza non eccessivo, la
Corte territoriale inoltre non poteva non tener conto del principio
ripetutamente affermato da questa Corte circa la relativita' del concetto di
immediatezza, da valutare sempre in rapporto alla complessita'
dell'organizzazione aziendale ed al tempo necessario per gli accertamenti del
caso. Anche a questo proposito la sentenza si rivela priva di adeguata e
convincente motivazione.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso incidentale della societa' deve
essere accolto. Resta cosi' assorbito l'esame del ricorso principale. La
sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata per quanto di ragione e la
causa rinviata per un nuovo esame ad altro Giudice, designato in dispositivo,
che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso
incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Bologna.
Cosi' deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007