Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058. Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1924, n. 158.

 

TITOLO I

Competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale[1]

 

1. (Art. 1° del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839). - La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'Autorità giudiziaria, né appartengono alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:

1° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro delle generalità degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficienza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle opere di carità e di beneficienza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli artt. 132, 133 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

2° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune a mente dell'art. 307 del testo unico succitato.

3° Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Sindaco sulle materie di edilità e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonché contro l'ordinanza del sottoprefetto, che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto è disposto nell'art. 153 del testo unico suddetto, modificato dall'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

4° Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.

5° Ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e contro i provvedimenti previsti dall'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 144, circa i consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali.

6° Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale.

7° Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria.

8° Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai Sindaci per contravvenzione alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei Comuni.

 

2.[2]

 

3. (Art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - Nelle materie in cui la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, essa è autorizzata a decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

 

4. (Art. 1, n. 12 art. 2, del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Province, dalle istituzioni pubbliche di beneficienza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restando tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.

Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianità, la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito.

Sono altresì attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito:

1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo.

2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni affetti di febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.

 

5. (Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, questa conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria, ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui salvo che si tratti di capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

 

6. (Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Il ricorso in sede contenziosa davanti alla Giunta provinciale non è più ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.[3]

 

TITOLO II

Del procedimento e della decisione[4]

7. (Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - I ricorsi della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati tanto all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione nei casi di errore che dalla Giunta sia ritenuto scusabile. Non si ammette come equipollente della notificazione se non la prova che l'interessato ha avuto cognizione del provvedimento.

 

8. (Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Il ricorso, con la prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi, deve essere depositato entro dieci giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.

Il ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio nella città dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

 

9. (Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sull'ammissibilità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto

 

10. (Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Nei casi di urgenza, il presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 8. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno o nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in egual misura, il termine per la presentazione delle memorie di cui all'articolo precedente.

 

11. (Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia l'esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni: con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sopra istanza del ricorrente .

 

12. (Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 63 del regio decreto 26 ottobre 1923, n. 2275). - Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti, il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del presidente deve essere notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti, dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa indicata all'art. 23. In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Giunta ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza con ordinanza esente da bollo.

 

13. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.) - Le udienze della Giunta sono pubbliche ed è ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L'amministrazione può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto tra i funzionari da essa dipendenti.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del codice di procedura civile.

 

14. (Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere dei corpi consuntivi, istituiti per legge o per regolamento, richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'amministrazione medesima di far nuove verificazioni autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese, debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso possono anche essere disposti dal presidente, nei modi stabiliti dal regolamento.

 

15. (Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.) - Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della Giunta, che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

 

16. (Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - Nell'esercizio della giurisdizione attribuitale dalla presente o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di Prefettura e del più anziano e del meno anziano dei consiglieri elettivi.

Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti.

 

17. (Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo di incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 e nell'art. 4, primo comma, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e negli altri casi decide nel merito.

 

18. (Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - L'incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo sempre contro le decisioni di esso, il ricorso alle sezioni unite della cassazione a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

 

19. (Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - La decisione deve contenere:

1° Il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza.

2° Il tenore delle domande.

3° I motivi in fatto e in diritto.

4° Il dispositivo.

5° La firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore.

6° La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata.

I requisiti indicati nei nn. 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

La parte che soccombe è condannata alle spese di giudizio.

Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate (19/a).

[5]

20. (Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - È ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal codice di procedura civile, e previo deposito della somma di lire 100, che è devoluta all'erario in caso di rigetto della domanda.

È dispensata dal deposito l'amministrazione .

 

21. (Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.) - Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del codice di procedura civile.

 

22. (Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - Contro le decisioni della Giunta provinciale possono, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione, ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la Pubblica Amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorché non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

Nei casi dell'art. 2 e del primo comma dell'articolo 4, il ricorso è proponibile per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere, negli altri casi il ricorso si estende anche al merito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Però, se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o nella decisione della Giunta provinciale amministrativa, annulla la decisione stessa e rimette la controversia alla Giunta provinciale, amministrativa per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo: e se trattasi di altra violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla decisione impugnata.

 

23. (Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639: art. 63 del regio decreto 26 ottobre 1923, n. 2275). - I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta provinciale sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo e per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi Giunta provinciale amministrativa, sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'Ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di lire 20 per ciascun ricorso principale e di lire 12 per ciascuna domanda di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. La tassa suddetta è comprensiva dell'addizionale.

La tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.

Gli atti indicati nei due primi comma non sono soggetti a tassa di registro.

 

24. Con regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima

 

25. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

 

26. La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1924.



[1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 9-20 aprile 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenuta nel Titolo I.

[2] Articolo abrogato dall'art. 224, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 9-20 aprile 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenuta nel Titolo I.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenute nel titolo II.

[5] Il comma 20 è stato abrogato dall'art. 7, della legge 18 giugno 1925, n. 1094.