Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058. Approvazione del
testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1924, n. 158.
TITOLO
I
Competenza
della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale[1]
1. (Art. 1° del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art.
32 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839). - La Giunta provinciale
amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere,
pronunciando anche in merito, dei ricorsi che non siano di competenza
dell'Autorità giudiziaria, né appartengono alla giurisdizione od alle
attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie
seguenti:
1°
Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni
fatte a pro delle generalità degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni,
alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e di
beneficienza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed
alla revisione dei conti delle opere di carità e di beneficienza, delle chiese
parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini
degli artt. 132, 133 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato col regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
2°
Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative
all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono
eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della
Provincia o del Comune a mente dell'art. 307 del testo unico succitato.
3°
Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica,
emanati dal Sindaco sulle materie di edilità e di polizia locale ed in materia
d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi
emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati,
nonché contro l'ordinanza del sottoprefetto, che rende esecutoria la nota delle
medesime, ai termini di quanto è disposto nell'art. 153 del testo unico
suddetto, modificato dall'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
4°
Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia d'igiene
dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 69,
70 e 71 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1°
agosto 1907, n. 636.
5°
Ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati,
per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e
contro i provvedimenti previsti dall'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale
1° settembre 1918, n. 144, circa i consorzi per la manutenzione e la
ricostruzione delle strade vicinali.
6°
Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico
esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato
nell'interesse generale.
7°
Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria.
8°
Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai Sindaci per contravvenzione alla
legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle
opere pubbliche dei Comuni.
2.[2]
3.
(Art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - Nelle materie in cui
la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso
dell'articolo seguente, essa è autorizzata a decidere di tutte le questioni
pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.
Su
dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa
giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.
Restano
sempre in esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria l'incidente di falso,
e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo
che si tratti della capacità a stare in giudizio.
4. (Art. 1, n. 12 art. 2, del testo unico 17 agosto 1907,
n. 639; art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - La Giunta
provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per
questioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotti da impiegati assunti in
servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni,
dalle Province, dalle istituzioni pubbliche di beneficienza o da qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restando tuttavia ferme le
disposizioni vigenti circa i maestri elementari.
Pei
ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali
gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi
altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi
ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianità, la Giunta
provinciale amministrativa decide anche in merito.
Sono
altresì attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale
amministrativa, che si pronuncia anche in merito:
1°
I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in
materia di fiere e mercati, ai termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866,
n. 2983, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel
secondo capoverso del detto articolo.
2°
I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione
del chinino agli operai ed ai coloni affetti di febbri palustri, ai termini
dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 1° agosto 1907, n. 636.
5.
(Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840.) - Nelle materie deferite
alla esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, questa
conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.
Restano,
tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria, ordinaria le questioni
attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimità
dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui salvo
che si tratti di capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente
di falso.
6.
(Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Il ricorso in sede
contenziosa davanti alla Giunta provinciale non è più ammesso quando, contro
l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via
gerarchica secondo le leggi vigenti.[3]
TITOLO
II
Del
procedimento e della decisione[4]
7.
(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 18 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2840.) - I ricorsi della Giunta provinciale amministrativa
in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di
esse o da un procuratore speciale.
Essi
debbono essere notificati tanto all'autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si
riferisce, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento
stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, salvo la possibilità
di rinnovare o integrare la notificazione nei casi di errore che dalla Giunta
sia ritenuto scusabile. Non si ammette come equipollente della notificazione se
non la prova che l'interessato ha avuto cognizione del provvedimento.
8.
(Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Il ricorso, con la prova
dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi, deve essere
depositato entro dieci giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento
impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.
Il
segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.
Il
ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio nella città dove siede
la Giunta provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la
segreteria della Giunta.
9.
(Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Entro quindici giorni
successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti
alle quali il ricorso fosse notificato, possono presentare, nella segreteria
della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sull'ammissibilità o sul
merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno
del loro assunto
10.
(Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Nei casi di urgenza, il
presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso
prescritto nell'art. 8. Per gravi motivi può anche prorogarlo.
Nell'uno
o nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in egual misura, il
termine per la presentazione delle memorie di cui all'articolo precedente.
11.
(Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - I ricorsi in via
contenziosa non hanno effetto sospensivo.
Tuttavia
l'esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa, per gravi
ragioni: con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sopra istanza del
ricorrente .
12.
(Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 63 del regio decreto
26 ottobre 1923, n. 2275). - Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini
fissati negli articoli precedenti, il ricorrente deve presentare, sotto pena di
decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno
della discussione del ricorso.
Il
decreto del presidente deve essere notificato all'autorità che ha emanato il
provvedimento impugnato ed alle parti, dieci giorni almeno prima di quello
stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi,
abbreviato dal presidente.
La
presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione e delle
domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla
bolletta di ricevuta della tassa indicata all'art. 23. In caso di inadempimento
a tale prescrizione, la Giunta ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza
con ordinanza esente da bollo.
13.
(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.) - Le udienze della Giunta
sono pubbliche ed è ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale
munito di procura speciale.
L'amministrazione
può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto tra
i funzionari da essa dipendenti.
Lette
le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro
rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere
succintamente il proprio assunto.
La
polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la
pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del codice di
procedura civile.
14.
(Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - Se la Giunta
provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti
affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le
risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere
dei corpi consuntivi, istituiti per legge o per regolamento, richiedere
all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di
documenti, od ordinare all'amministrazione medesima di far nuove verificazioni
autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre
determinati documenti.
Ove
le verificazioni ordinate importino spese, debbono essere anticipate dalla
parte ricorrente.
I
provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso possono anche
essere disposti dal presidente, nei modi stabiliti dal regolamento.
15.
(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.) - Entro quindici giorni dalla
notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della Giunta, che la
istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono
nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di
decadenza presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della
discussione del ricorso.
16.
(Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 19 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2840.) - Nell'esercizio della giurisdizione attribuitale
dalla presente o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento,
in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due
consiglieri di Prefettura e del più anziano e del meno anziano dei consiglieri
elettivi.
Gli
altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine
sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di
supplenti ai consiglieri impediti od assenti.
17.
(Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 20 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2840.) - Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo
rigetta.
Se
accoglie il ricorso per motivo di incompetenza, annulla l'atto o provvedimento
e rimette l'affare all'autorità competente.
Se
accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 e nell'art.
4, primo comma, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori
provvedimenti dell'autorità amministrativa, e negli altri casi decide nel
merito.
18.
(Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 21 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2840.) - L'incompetenza per ragione di materia può essere
proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale
deve pronunciarla anche d'ufficio.
Contro
tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, salvo sempre contro le decisioni di esso, il ricorso alle
sezioni unite della cassazione a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.
19.
(Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - La decisione deve
contenere:
1°
Il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza.
2°
Il tenore delle domande.
3°
I motivi in fatto e in diritto.
4°
Il dispositivo.
5°
La firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore.
6°
La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata.
I
requisiti indicati nei nn. 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.
La
parte che soccombe è condannata alle spese di giudizio.
Quando
concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate (19/a).
20.
(Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639.) - È ammessa la domanda di
revocazione nei casi stabiliti dal codice di procedura civile, e previo
deposito della somma di lire 100, che è devoluta all'erario in caso di rigetto
della domanda.
È
dispensata dal deposito l'amministrazione .
21.
(Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.) - Il termine per proporre la
domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.
Quando
il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2
e 3 dell'articolo 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art.
497 del codice di procedura civile.
22.
(Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639; art. 22 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2840.) - Contro le decisioni della Giunta provinciale
possono, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione,
ricorrere al Consiglio di Stato:
a)
le parti interessate di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande
o le eccezioni;
b)
la Pubblica Amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o
parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende,
ancorché non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta
provinciale.
Nei
casi dell'art. 2 e del primo comma dell'articolo 4, il ricorso è proponibile
per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere, negli altri casi il
ricorso si estende anche al merito.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le
norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Però,
se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o nella
decisione della Giunta provinciale amministrativa, annulla la decisione stessa
e rimette la controversia alla Giunta provinciale, amministrativa per la
rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo: e se trattasi di altra
violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla
decisione impugnata.
23.
(Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, numero 639: art. 63 del regio decreto
26 ottobre 1923, n. 2275). - I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si
producono alla Giunta provinciale sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle
leggi sul bollo e per gli affari da trattarsi in sede di giustizia
amministrativa.
Gli
originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia
natura emessi Giunta provinciale amministrativa, sono esenti da bollo, ma le
parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'Ufficio del registro, senza
riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di lire 20 per ciascun ricorso
principale e di lire 12 per ciascuna domanda di sospensione, salvo rimborso a
carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese.
La tassa suddetta è comprensiva dell'addizionale.
La
tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.
Gli
atti indicati nei due primi comma non sono soggetti a tassa di registro.
24.
Con regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il
Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi
avanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in
quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a
quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima
25.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
26.
La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1924.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 9-20 aprile 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenuta nel Titolo I.
[2] Articolo abrogato dall'art. 224, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 9-20 aprile 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenuta nel Titolo I.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenute nel titolo II.
[5] Il comma 20 è stato abrogato dall'art. 7, della legge 18 giugno 1925, n. 1094.