Regio-decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito
dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. Disposizioni
circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del
Consiglio di Stato o della Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.47 del 25 febbraio 1939.
Art. 1.
1. I
provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni
al Consiglio di Stato, ovvero alla Corte dei conti, nonche' la soppressione o
la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e
le funzioni dei predetti consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero
giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente, del Consiglio di
Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a sezioni riunite.
Il presente decreto entrera' in vigore
il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sara'
presentato al Parlamento per la conversione in legge.