Regio-decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 1939.

 

Art. 1. 

1. I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, ovvero alla Corte dei conti, nonche' la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente, del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a sezioni riunite.

 

Art. 2.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.