Regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282. Approvazione del testo di legge sul gratuito
patrocinio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un
ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei
procuratori.
Art.
2. L'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo nei giudizi
civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di
volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.
Il beneficio del gratuito patrocinio può
essere concesso anche per le cause e per i ricorsi da trattarsi innanzi ai
Tribunali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art.
3. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di
crediti e ragioni altrui, salvo ché la cessione apparisca indubbiamente fatta
in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art.
4. Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata
del Procuratore generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello,
dell'Avvocato generale nella circoscrizione della rispettiva sezione distaccata
di Corte di appello e dei Procuratori della Repubblica del circondario di
ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.
Essi vegliano perché le cause dei
poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime
e, scorgendo qualche negligenza od altra mancanza hanno altresì facoltà di
promuovere i necessari provvedimenti.
Sulla loro richiesta le Corti
d'appello, le sezioni distaccate ed i tribunali civili e penali hanno rispettivamente
il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero
al loro ufficio, le pene disciplinari stabilite dal codice di procedura civile
per i difensori che trasgrediscano i loro doveri, secondo le forme ivi
prescritte, senza pregiudizio dell'azione di danni riservata alle parti
interessate.
Per gli affari da trattarsi davanti
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale
amministrativa in sede contenziosa o ai tribunali o al tribunale superiore
delle acque pubbliche, la sorveglianza sul gratuito patrocinio spetta al
presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, e i poteri di cui al
precedente comma spettano alla sezione o al collegio, osservate, in quanto
siano applicabili, le norme del detto codice di procedura civile.
Art.
5. Presso ogni tribunale, ogni corte di appello o sezione
distaccata di corte di appello e la Corte di cassazione è istituita una
Commissione per il gratuito patrocinio, composta:
1) di un membro del corpo giudicante
del tribunale o della corte, ovvero d'un ex magistrato di pari grado, che è
designato ogni anno dal primo presidente della Corte di cassazione o della
corte di appello o dal presidente della sezione staccata di corte di appello, e
tiene la presidenza della Commissione. Egli non può intervenire nei giudizi
riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione;
2) di un funzionario del ministero
pubblico, addetto alla corte od al tribunale, che è designato ogni anno dal
procuratore generale, o dall'avvocato generale della sezione distaccata, ed
esercita le funzioni di relatore. Queste possono, invece, essere affidate dal
procuratore generale o dal detto avvocato generale ad un giudice o ad un
giudice aggiunto, ovvero anche ad un uditore, il quale ultimo, però, non avrà
voto deliberativo;
3) del presidente del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati, o, in assenza o mancanza, di un avvocato
patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della Corte o dal
presidente della sezione distaccata di corte di appello.
Un cancelliere o primo cancelliere
della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.
L'ammissione al gratuito patrocinio per
le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a
lire 50, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario
deve aver luogo il giudizio.
Nel procedimento fallimentare il
giudice delegato, mediante decreto da emanarsi di volta in volta, dispone
l'anticipazione delle spese giudiziarie occorrenti per la procedura, dalla
sentenza dichiarativa di fallimento a quella che ne ordina la cessazione per
mancanza di attivo.
Art. 6. 1. Presso il Consiglio di Stato è
costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da
trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali, ed è composta:
1) di un consigliere di Stato, che la
presiede;
2) di un referendario del Consiglio di
Stato;
3) di un avvocato patrocinante presso
la Corte di cassazione.
2. Il
consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal presidente del
Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte
delle sezioni giurisdizionali, e possono scegliersi anche tra i funzionari
dello Stato a riposo con grado corrispondente. L'avvocato patrocinante è
designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Roma.
3. Esercita le
funzioni di segretario il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso.
4. Per ciascuna
categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri
supplenti.
Art.
7. Presso ogni prefettura è costituita una Commissione per il
gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alla Giunta provinciale
amministrativa in sede contenziosa, ed è composta:
1) di un vice-prefetto (o del
sotto-prefetto del capoluogo della provincia) o di un consigliere di prefettura
che non faccia parte della Giunta, incaricato, al principio di ogni anno, dal
prefetto, presidente;
2) di un giudice o di un giudice
aggiunto, anche in funzioni di pretore, designato, al principio di ogni anno,
dal presidente del tribunale;
3) di un avvocato designato, al
principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
Il presidente e il magistrato possono
anche essere scelti tra i funzionari dello Stato a riposo, con grado
rispettivamente corrispondenti a quelli indicati ai nn. 1 e 2.
Esercita le funzioni di segretario, il
segretario della Giunta provinciale amministrativa.
Per ciascuna categoria dei componenti
la Commissione possono essere designati membri supplenti.
Art.
8. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono
essere trattate avanti ai pretori od i tribunali civili e penali, viene fatta
dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il
giudizio od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi
innanzi le Corti d'appello della Commissione esistente presso la corte stessa.
Art.
9. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di
cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla Commissione istituita presso
la Corte.
Nondimeno, nei casi urgenti essa può
intanto, salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso
la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commissione presso la Corte
d'appello, nella cui giurisdizione fu emanata la sentenza, che dà luogo al
giudizio in cassazione.
Art.
10. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono
essere trattate avanti altri tribunali od autorità per affari giudiziari, è
concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di
Corte d'appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette.
Ferma la competenza della detta
Commissione per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche, è
tuttavia devoluta alla decisione della Commissione istituita presso la Corte di
cassazione l'ammissione al gratuito patrocinio per i ricorsi di competenza del
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art.
11. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili
di competenza delle giurisdizioni amministrative quanto nei penali, produce i
seguenti effetti:
1) la difesa gratuita per la causa o
per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio
medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria,
condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi
costituzione di parte civile;
2) l'annotazione a debito delle tasse
di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei
regolamenti relativi;
3) gli atti giudiziari od
amministrativi che siano necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione
sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e
gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i
periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla
parte condannata nelle spese od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito
patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze, venisse
a cessare in essa lo stato di povertà;
4) sono anticipate dal pubblico erario,
salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio
e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli
oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e le altre effettivamente
sostenute dai periti e quelle necessarie per l'audizione dei testimoni;
5) si fanno gratuitamente nei giornali,
incaricati delle pubblicazioni giudiziarie, le inserzioni, delle quali
abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti. In tal caso l'inserzione ha
luogo sulla presentazione di un ordine scritto dal capo della corte, del
tribunale, della pretura o dell'organo giurisdizionale, presso cui si tratta la
causa o l'affare;
6) sono anticipate dall'erario dello
Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi
degli artt. 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione
dalle persone indicate nei capoversi dell'art. 50 del codice civile, e dalla
stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per qualsiasi circostanza
venga a cessare in essa lo stato di povertà;[1]
7) sono altresì anticipate dall'erario
le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'art. 120 del
codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di
vendita, prevista dagli artt. 534 capoverso, 570 e 576 capoverso, n. 4 dello
stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o
la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora sia cessato il suo stato
di povertà, e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli artt. 2755 e
2770 del codice civile sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di
assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.[2]
Art.
12. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od
affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano
essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.
Art.
13. L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di
giurisdizione.
Tuttavia la parte che l'ottenne, quando
sia rimasta soccombente, non può giovarsene per proporre impugnazione, senza
aver ottenuta nuova ammissione dalla Commissione competente per il collegio,
cui deve deferirsi l'esame dell'impugnazione.
Art.
14. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo
seguente, non esclusi gli stranieri, possono essere ammessi al beneficio del
gratuito patrocinio.
Le istituzioni pubbliche di beneficenza
sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito, quando concorra a loro favore
la condizione preveduta dal n. 2) dell'articolo seguente, e con
l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al
difensore officioso un altro difensore.
Art.
15. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:
1) lo stato di povertà;
2) la probabilità dell'esito favorevole
nella causa di affare.
Per i corpi morali che hanno a scopo la
carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la
ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma del successivo art. 17.
Ogni altra persona deve esibire un
certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e
della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o
in quello del domicilio. L'Ufficio distrettuale delle imposte che rilascerà il
detto certificato dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà dei
richiedenti.
A tal fine il cancelliere del
tribunale, in luogo delle copie delle deliberazioni della Commissione
competente e dei documenti relativi, comunica mensilmente alla intendenza di
finanza un elenco nominativo delle persone ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio, corredato dei certificati di rito.
Negli affari civili o attribuiti alle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale in sede
contenziosa e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche la
esistenza di ambedue le dette condizioni è riconosciuta dalla competente
Commissione per il gratuito patrocinio.
Nelle materie penali è richiesta
soltanto la condizione di cui al n. 1) e l'ammissione al gratuito patrocinio si
fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o
dal presidente della corte di assise.
Art.
16. Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno
stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite.
La povertà viene attestata mediante
certificati emessi dal sindaco del Comune dove il ricorrente ha il suo
domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto
dall'altro.
Quando si tratti di liti da intentarsi
nell'interesse di minori occorrono anche i certificati di nullatenenza dei
genitori, e per quelle nell'interesse di donne maritate occorre dimostrare
anche la povertà del marito, ove non si tratti di coniugi separati, o di reato
per cui si proceda contro la moglie a querela del marito.
Nel procedimento fallimentare il
gratuito patrocinio è concesso, se nel patrimonio del fallito non è disponibile
il denaro necessario alle spese giudiziarie occorrenti per la procedura che la
legge richiede.
Tuttavia le autorità, alle quali spetta
di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio,
possono, ed, in caso di dubbio, devono richiedere le altre giustificazioni e
praticare le indagini che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione
della povertà.
Art.
17. Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei
corpi morali, in ordine agli artt. 14 primo alinea e 15 primo alinea gli
amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al presidente della
Commissione per il gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i
documenti atti a giustificare la qualità suddetta.
La ricognizione si fa per decreto, con
cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi
a godere del gratuito patrocinio.
Tale dichiarazione è valevole per
qualunque causa che al corpo morale occorra d'intraprendere o sostenere davanti
qualsiasi corte, tribunale, pretura, od altra giurisdizione, salvo il parere di
merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'art. 15.
Essa per altro non esime dall'obbligo,
che alcuni corpi morali avessero per legge, di munirsi in ciascuna causa della
preventiva autorizzazione amministrativa.
Art.
18. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio,
sia essa privata o corpo morale, deve farne domanda con ricorso, in carta da
lire quattrocento, diretto al presidente della competente Commissione pel
gratuito patrocinio.
Il ricorso conterrà una chiara e
precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di
prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua domanda o la sua
difesa.
Esso dovrà essere sottoscritto dalla
parte, o da un avvocato o procuratore, e vi dovranno essere uniti i documenti
giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.
Qualora il ricorso fosse sottoscritto
soltanto dalla parte deve essere dalla medesima inviato al presidente della
Commissione per mezzo del pretore, sempre che si tratti di affari di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Art.
19. Il ricorso coi relativi documenti viene dal presidente della
Commissione comunicato al relatore.
Art.
20. La Commissione prima di provvedere sulla domanda del gratuito
patrocinio, ne darà avviso alla parte avversa, la quale nel termine che le sarà
assegnato potrà presentarsi sia per contestare la dedotta povertà, sia per dare
delle spiegazioni sul merito della causa, od esporre le sue contestazioni per
iscritto.
Se la parte avversa comparisce, la
Commissione potrà anche fare un esperimento di conciliazione.
Di regola non potrà aver luogo
l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attore e del convenuto nello stesso
giudizio.
Qualora sia impugnato l'atto o il
provvedimento di una pubblica autorità, il presidente della Commissione, prima
che questa provveda sulla domanda di gratuito patrocinio, ne dà, occorrendo,
avviso all'autorità stessa, affinché, entro il termine fissato dal presidente
stesso, possa, se del caso, presentare le contestazioni opportune.
Art.
21. In qualunque stadio della causa o del procedimento l'Intendenza
di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di povertà o mutata la
condizione economica della persona ammessa al beneficio dei poveri, potrà, con
ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione
da cui emanò il decreto di ammissione la revoca del beneficio stesso; potrà
parimenti ricorrere, per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio
all'autorità presso cui è istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto
della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa
Intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la
condizione economica della persona ammessa al beneficio.
Il tribunale, la corte o sezione
distaccata di corte di appello o la corte di cassazione, la sezione
giurisdizionale del consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa, i
tribunali o il tribunale superiore delle acque pubbliche, provvederanno sul
ricorso anzidetto in camera di consiglio.
Tale ricorso sarà sospensivo, ma
potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti di
urgenza.
Art.
22. Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i tribunali
che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere
da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la corte di
appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità
dell'esito favorevole nella causa od affare.
Tale ricorso ha effetto sospensivo;
potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del
ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati,
quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile
pregiudizio.
Art.
23. La Commissione di cui al precedente articolo 5, si aduna
periodicamente nei giorni fissati rispettivamente dal primo presidente della
Corte di cassazione, da quello della Corte di appello e dal presidente della
sezione distaccata, ed in caso di urgenza dietro invito del suo presidente.
Il relatore, completate ed istruite le
domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla Commissione.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.
Art.
24. Le Commissioni di cui ai presenti artt. 6 e 7, si adunano
periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal presidente del Consiglio
di Stato e dal prefetto con decreto da emanarsi al principio di ogni anno, e,
in caso di urgenza, dietro invito del loro presidente.
Il presidente, per ogni affare, designa
il relatore.
Art.
25. Nei casi d'urgenza il presidente della Commissione può concedere
in via provvisoria alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo
a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.
La Commissione istituita presso la
prefettura per gli affari da trattarsi dinanzi alla Giunta provinciale
amministrativa in sede contenziosa, sempre nei casi di urgenza, può, salvo
ulteriori determinazioni della Commissione presso il Consiglio di Stato,
concedere l'ammissione al gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi
presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto però si
impugnino atti o provvedimenti di autorità o corpi locali. In tale ipotesi è, a
cura del presidente della Commissione istituita presso la prefettura, inviata
copia del decreto alla Commissione presso il Consiglio di Stato.
Art.
26. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto d'ammissione
provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di
giorni trenta della comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a
rettificare, nei rapporti del bollo, la citazione o il ricorso e gli atti
prodotti, e ad effettuare il deposito della carta bollata prescritta. Il
termine è di giorni dieci per i giudizi innanzi alla Giunta provinciale
amministrativa.
Art.
27. Contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio
per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa non è
ammesso ricorso.
Art.
28. Nella segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato e delle Giunte provinciali amministrative è tenuto un registro, nel quale
sono notati tutti i ricorsi riflettenti le persone e gli enti morali ammessi al
beneficio del gratuito patrocinio. In tale registro sono notati il cognome, il
nome, la paternità e la residenza della parte ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio, e della controparte nonché l'autorità della quale viene impugnato
l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti
che danno luogo alla spesa, che deve annotarsi a debito; la distinzione delle
spese occorse per anticipazione fatte dall'erario, per tasse di bollo, di
diritto di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario o messo comunale, e
il loro importo totale per ciascun articolo; in essi si tiene altresì nota
della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e
del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.
I segretari sono responsabili delle
omissioni delle suindicate annotazioni.
Art.
29. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la
destinazione del difensore d'ufficio.
Nelle materie civili e, quando occorra,
nelle materie amministrative, tale destinazione si fa dalla Commissione per il
gratuito patrocinio.
Nelle materie penali essa vien fatta
dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata,
salvo le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa
officiosa.
Art.
30. La corrispondenza delle Commissioni per il gratuito patrocinio
di cui ai precedenti artt. 5 e 10 e del difensore destinato, con tutti i
pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie,
certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od
affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o
dell'avvocato generale, presso la sezione distaccata di corte d'appello o del
procuratore della Repubblica, secondoché la causa o l'affare stesso penda
avanti la corte o la sezione distaccata di corte di appello o al tribunale o ad
una pretura o ad un ufficio di conciliazione del distretto o circondario.
Degli atti rilasciati non si potrà fare
uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno
notati il nome delle parti, l'autorità che ha fatto la richiesta e la data del
decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.
La corrispondenza delle Commissioni di
cui agli artt. 6 e 7, e del difensore destinato, con tutti i pubblici
ufficiali, ha luogo a mezzo del presidente.
Art.
31. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone
ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene disciplinari di cui
all'art. 4, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto
tale dalla Commissione competente.
Art.
32. L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio
devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.
Per effetto però della sorveglianza di
cui all'art. 4, l'avvocato ed il procuratore, specialmente incaricati del
patrocinio, sono tenuti a dare rispettivamente al procuratore generale,
all'avvocato generale presso la sezione distaccata di Corte di appello, al
procuratore della Repubblica o al presidente della sezione giurisdizionale o
del collegio, di cui all'ultimo comma del detto art. 4, ogni opportuno
schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto
coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati,
esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i
rispettivi clienti.
Per gravi motivi il procuratore
generale, l'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di
appello, il procuratore della Repubblica o il presidente della sezione
giurisdizionale o del collegio, secondo i casi, può provocare la destinazione
d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati
all'officioso patrocinio.
La sostituzione di cui nel precedente
alinea può eziandio aver luogo ove l'avvocato od il procuratore deputati al
patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne
possano essere dispensati.
Art.
33. Gli avvocati ed i procuratori deputati all'officioso patrocinio,
notificheranno, rispettivamente, al procuratore generale, all'avvocato generale
presso la sezione distaccata di corte di appello, al procuratore della
Repubblica, al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio le
sentenze, le decisioni ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano
affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio,
il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del
pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza o della decisione,
indicandone il motivo, sotto pena di essere tenuti a pagare in proprio le spese
prenotate a debito.
Art.
34. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al
gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un
avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se,
per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte
stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se, finalmente, per
altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di
proseguire la causa, la parte contraria a quella, ammessa al beneficio, gli
avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi, il consiglio
dell'ordine o di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al
presidente della commissione da cui emanò il decreto di ammissione, la revoca
del beneficio stesso. Per le cause pendenti dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa,
e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente
della sezione o del collegio può fare le opportune segnalazioni al presidente
della competente Commissione ai fini della revoca del beneficio.
Il presidente comunica tali domande o
segnalazioni alla Commissione, la quale provvede con decreto motivato osservate
le norme di cui negli artt. 23 e 24. Qualora dichiari la cessazione del
gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà dai collegi e dai Consigli sopra
menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati
al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte
contraria, o, secondo la natura del giudizio, all'avvocato, o direttamente alla
parte stessa, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle norme di
procedura.
In questi casi, ove la parte contraria
venga alla sua volta ammessa al beneficio surriferito, questa sarà sostenuta da
avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.
Art.
35. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa
al beneficio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà
direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo
rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa
la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter
restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a
tale rivalsa.
Nell'attribuzione delle spese
all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei
difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio.
Art.
36. Ai fini del ricupero delle spese nei giudizi davanti alle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale
amministrativa in sede contenziosa, una nota delle spese annotate a debito,
compilata dal segretario ed approvata dal presidente del collegio
giurisdizionale, è trasmessa al procuratore del registro che procederà agli
atti per il ricupero.
Art.
37. L'azione di recupero, stabilita a carico della persona ammessa
al gratuito patrocinio delle leggi sulle tasse di registro e bollo, potrà
essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti
ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo
delle dette tasse e diritti.
Quanto alle spese anticipate
dall'erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle in ogni caso con la somma o
valore conseguito, qualunque esso sia.
Nelle cause interessanti persone od
enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite per transazione, tutte le
parti sono validamente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese
notate a debito, ed è vietato di accollarle alla parte o all'ente ammesso al
gratuito patrocinio, malgrado ogni patto contrario, che è da considerare nullo.
Restano in ogni caso ferme le norme
contenute nei precedenti comma per l'esercizio dell'azione di ricupero contro
il povero.
Art.
38. Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio
gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e
spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga
abbandonata per espressa rinuncia.
Analogamente, nelle cause promosse da
persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso
della causa si sia resa attrice esperimentando uno dei mezzi di impugnativa
previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo
abbandoni con espressa rinuncia, sarà tenuta a pagare le tasse, i diritti e le
spese notate a debito.
Nelle cause che interessano persone o
enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute
solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando
l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per
rinuncia, risulti che la rinuncia stessa sia stata determinata da accordi fra
le parti, ancorché tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto
di transazione.
Tuttavia per l'esercizio dell'azione di
ricupero contro il povero si applicano, nel caso di rinuncia agli atti del
giudizio, le norme contenute nei comma primo e secondo dell'art. 37.
Art.
39. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata la
causa, nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, il
Fondo per il culto, persone o enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si
farà luogo alla esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela,
delle tasse annotate a debito, e ciò in proporzione della condanna delle stesse
parti nelle spese di giudizio.
L'Amministrazione del Fondo per il
culto dovrà pagare le tasse e i diritti notati a debito quando non debba o non
possa aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinto la lite o che sia
insolvente.
Indipendentemente dall'esercizio
dell'azione di ricupero a norma dell'art. 37, e salva la disposizione del
secondo comma il detto articolo, per quel che riguarda il rimborso delle spese
anticipate, allorché il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per
mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una
somma o un valore uguale almeno al sestuplo di tutte le tasse e diritti
ripetibili, pagherà entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la causa
sarà definitivamente ultimata od in qualunque modo abbandonata, la tassa di
bollo per gli atti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una
sopratassa eguale al 12 per cento della somma da esso dovuta.
Per l'esecuzione delle precedenti
disposizioni i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il
computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note
all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine
stabilito per il pagamento sotto la pena di lire 12 in caso di non fatta o
ritardata trasmissione.
Nel caso di opposizione del povero
all'azione di ricupero per non avveratosi conseguimento del sestuplo,
l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata nelle spese di lite,
se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non
avrà giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore
corrispondente al detto sestuplo.
Qualora da sentenza, che ha definito la
causa di patrocinio gratuito, non sia stata notificata a cura delle parti
contendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione
finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo trascorsi 180 giorni da quello
della sua pubblicazione.
La notificazione anzidetta avrà il solo
effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse, diritti e
spese notate a debito, né gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per
l'appello o altro rapporto qualsiasi.
Art.
40. Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio,
gli onorari e le indennità dovute al procuratore, all'avvocato o al
patrocinatore nominato d'ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro
delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche
nel caso di transazione della lite.
Art.
41. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti
morali ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se
in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione al
gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie, da prodursi
in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
Nonostante l'ammissione al gratuito
patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse
di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si
trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di
bollo.
Art.
42. Sono registrate a debito cioè senza contemporaneo pagamento
delle tasse dovute:
1) le sentenze e gli atti designati
nella parte seconda della tariffa annessa al R.D.L. 22 gennaio 1922 n. 107, e
che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile (e commerciale)
nei quali siano interessate le persone o gli enti morali ammessi al beneficio
dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e
nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.
Sono eccettuate le sentenze che portano
trasmissioni di immobili ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti,
ragioni ed azioni;
2) gli atti e documenti non soggetti a
registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di
registro e della tariffa suindicata, dei quali nell'interesse esclusivo delle
persone o enti morali anzidetti, occorresse di fare la produzione in giudizio
negli accennati procedimenti contenziosi;
3) gli atti anche soggetti alla
registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la
formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti morali,
dopo iniziatosi procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o
per la sua definizione;
4) gli originali degli atti che
occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura
di quelli specificamente designati dalla citata tariffa per una tassa e non
siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registio suindicata e
vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali
atti al beneficio dei poveri;
5) gli atti relativi alla procedura di
fallimento pei quali rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice
di commercio.
Art.
43. Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle
contenute nel R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627; nella L. 19 luglio 1880, n. 5536;
nel R.D. 17 agosto 1907, n. 640, e negli artt. 28 e 29 del R.D. 27 novembre
1919, n. 2235.
Per le giurisdizioni speciali alle
quali la presente legge espressamente non si riferisce, continuano ad aver
vigore le disposizioni rispettive sulla gratuità dell'esercizio dell'azione .