Regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282. Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.

 

Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.

 

Art. 2. L'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

Il beneficio del gratuito patrocinio può essere concesso anche per le cause e per i ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 

Art. 3. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo ché la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

 

Art. 4. Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del Procuratore generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello, dell'Avvocato generale nella circoscrizione della rispettiva sezione distaccata di Corte di appello e dei Procuratori della Repubblica del circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.

Essi vegliano perché le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e, scorgendo qualche negligenza od altra mancanza hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti.

Sulla loro richiesta le Corti d'appello, le sezioni distaccate ed i tribunali civili e penali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, le pene disciplinari stabilite dal codice di procedura civile per i difensori che trasgrediscano i loro doveri, secondo le forme ivi prescritte, senza pregiudizio dell'azione di danni riservata alle parti interessate.

Per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa o ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, la sorveglianza sul gratuito patrocinio spetta al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, e i poteri di cui al precedente comma spettano alla sezione o al collegio, osservate, in quanto siano applicabili, le norme del detto codice di procedura civile.

 

Art. 5. Presso ogni tribunale, ogni corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e la Corte di cassazione è istituita una Commissione per il gratuito patrocinio, composta:

1) di un membro del corpo giudicante del tribunale o della corte, ovvero d'un ex magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal primo presidente della Corte di cassazione o della corte di appello o dal presidente della sezione staccata di corte di appello, e tiene la presidenza della Commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione;

2) di un funzionario del ministero pubblico, addetto alla corte od al tribunale, che è designato ogni anno dal procuratore generale, o dall'avvocato generale della sezione distaccata, ed esercita le funzioni di relatore. Queste possono, invece, essere affidate dal procuratore generale o dal detto avvocato generale ad un giudice o ad un giudice aggiunto, ovvero anche ad un uditore, il quale ultimo, però, non avrà voto deliberativo;

3) del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, o, in assenza o mancanza, di un avvocato patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della Corte o dal presidente della sezione distaccata di corte di appello.

Un cancelliere o primo cancelliere della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.

L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a lire 50, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Nel procedimento fallimentare il giudice delegato, mediante decreto da emanarsi di volta in volta, dispone l'anticipazione delle spese giudiziarie occorrenti per la procedura, dalla sentenza dichiarativa di fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo.

 

Art. 6. 1. Presso il Consiglio di Stato è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali, ed è composta:

1) di un consigliere di Stato, che la presiede;

2) di un referendario del Consiglio di Stato;

3) di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione.

2. Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte delle sezioni giurisdizionali, e possono scegliersi anche tra i funzionari dello Stato a riposo con grado corrispondente. L'avvocato patrocinante è designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

3. Esercita le funzioni di segretario il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso.

4. Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

 

Art. 7. Presso ogni prefettura è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ed è composta:

1) di un vice-prefetto (o del sotto-prefetto del capoluogo della provincia) o di un consigliere di prefettura che non faccia parte della Giunta, incaricato, al principio di ogni anno, dal prefetto, presidente;

2) di un giudice o di un giudice aggiunto, anche in funzioni di pretore, designato, al principio di ogni anno, dal presidente del tribunale;

3) di un avvocato designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il presidente e il magistrato possono anche essere scelti tra i funzionari dello Stato a riposo, con grado rispettivamente corrispondenti a quelli indicati ai nn. 1 e 2.

Esercita le funzioni di segretario, il segretario della Giunta provinciale amministrativa.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

 

Art. 8. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti ai pretori od i tribunali civili e penali, viene fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti d'appello della Commissione esistente presso la corte stessa.

 

Art. 9. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nondimeno, nei casi urgenti essa può intanto, salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commissione presso la Corte d'appello, nella cui giurisdizione fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio in cassazione.

 

Art. 10. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti altri tribunali od autorità per affari giudiziari, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte d'appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette.

Ferma la competenza della detta Commissione per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche, è tuttavia devoluta alla decisione della Commissione istituita presso la Corte di cassazione l'ammissione al gratuito patrocinio per i ricorsi di competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 

Art. 11. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili di competenza delle giurisdizioni amministrative quanto nei penali, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3) gli atti giudiziari od amministrativi che siano necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze, venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4) sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai periti e quelle necessarie per l'audizione dei testimoni;

5) si fanno gratuitamente nei giornali, incaricati delle pubblicazioni giudiziarie, le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti. In tal caso l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto dal capo della corte, del tribunale, della pretura o dell'organo giurisdizionale, presso cui si tratta la causa o l'affare;

6) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli artt. 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'art. 50 del codice civile, e dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per qualsiasi circostanza venga a cessare in essa lo stato di povertà;[1]

7) sono altresì anticipate dall'erario le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'art. 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, prevista dagli artt. 534 capoverso, 570 e 576 capoverso, n. 4 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora sia cessato il suo stato di povertà, e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli artt. 2755 e 2770 del codice civile sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.[2]

 

Art. 12. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

 

Art. 13. L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione.

Tuttavia la parte che l'ottenne, quando sia rimasta soccombente, non può giovarsene per proporre impugnazione, senza aver ottenuta nuova ammissione dalla Commissione competente per il collegio, cui deve deferirsi l'esame dell'impugnazione.

 

Art. 14. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo seguente, non esclusi gli stranieri, possono essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito, quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2) dell'articolo seguente, e con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

 

Art. 15. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:

1) lo stato di povertà;

2) la probabilità dell'esito favorevole nella causa di affare.

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma del successivo art. 17.

Ogni altra persona deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio. L'Ufficio distrettuale delle imposte che rilascerà il detto certificato dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà dei richiedenti.

A tal fine il cancelliere del tribunale, in luogo delle copie delle deliberazioni della Commissione competente e dei documenti relativi, comunica mensilmente alla intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, corredato dei certificati di rito.

Negli affari civili o attribuiti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale in sede contenziosa e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche la esistenza di ambedue le dette condizioni è riconosciuta dalla competente Commissione per il gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della corte di assise.

 

Art. 16. Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del Comune dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altro.

Quando si tratti di liti da intentarsi nell'interesse di minori occorrono anche i certificati di nullatenenza dei genitori, e per quelle nell'interesse di donne maritate occorre dimostrare anche la povertà del marito, ove non si tratti di coniugi separati, o di reato per cui si proceda contro la moglie a querela del marito.

Nel procedimento fallimentare il gratuito patrocinio è concesso, se nel patrimonio del fallito non è disponibile il denaro necessario alle spese giudiziarie occorrenti per la procedura che la legge richiede.

Tuttavia le autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed, in caso di dubbio, devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

 

Art. 17. Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli artt. 14 primo alinea e 15 primo alinea gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al presidente della Commissione per il gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione si fa per decreto, con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio.

Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al corpo morale occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi corte, tribunale, pretura, od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'art. 15.

Essa per altro non esime dall'obbligo, che alcuni corpi morali avessero per legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa.

 

Art. 18. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata o corpo morale, deve farne domanda con ricorso, in carta da lire quattrocento, diretto al presidente della competente Commissione pel gratuito patrocinio.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua domanda o la sua difesa.

Esso dovrà essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e vi dovranno essere uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.

Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte deve essere dalla medesima inviato al presidente della Commissione per mezzo del pretore, sempre che si tratti di affari di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

 

Art. 19. Il ricorso coi relativi documenti viene dal presidente della Commissione comunicato al relatore.

 

Art. 20. La Commissione prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, ne darà avviso alla parte avversa, la quale nel termine che le sarà assegnato potrà presentarsi sia per contestare la dedotta povertà, sia per dare delle spiegazioni sul merito della causa, od esporre le sue contestazioni per iscritto.

Se la parte avversa comparisce, la Commissione potrà anche fare un esperimento di conciliazione.

Di regola non potrà aver luogo l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attore e del convenuto nello stesso giudizio.

Qualora sia impugnato l'atto o il provvedimento di una pubblica autorità, il presidente della Commissione, prima che questa provveda sulla domanda di gratuito patrocinio, ne dà, occorrendo, avviso all'autorità stessa, affinché, entro il termine fissato dal presidente stesso, possa, se del caso, presentare le contestazioni opportune.

 

Art. 21. In qualunque stadio della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di povertà o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio dei poveri, potrà, con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione da cui emanò il decreto di ammissione la revoca del beneficio stesso; potrà parimenti ricorrere, per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all'autorità presso cui è istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa Intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al beneficio.

Il tribunale, la corte o sezione distaccata di corte di appello o la corte di cassazione, la sezione giurisdizionale del consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa, i tribunali o il tribunale superiore delle acque pubbliche, provvederanno sul ricorso anzidetto in camera di consiglio.

Tale ricorso sarà sospensivo, ma potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti di urgenza.

 

Art. 22. Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i tribunali che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la corte di appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

 

Art. 23. La Commissione di cui al precedente articolo 5, si aduna periodicamente nei giorni fissati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, da quello della Corte di appello e dal presidente della sezione distaccata, ed in caso di urgenza dietro invito del suo presidente.

Il relatore, completate ed istruite le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla Commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

 

Art. 24. Le Commissioni di cui ai presenti artt. 6 e 7, si adunano periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal prefetto con decreto da emanarsi al principio di ogni anno, e, in caso di urgenza, dietro invito del loro presidente.

Il presidente, per ogni affare, designa il relatore.

 

Art. 25. Nei casi d'urgenza il presidente della Commissione può concedere in via provvisoria alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

La Commissione istituita presso la prefettura per gli affari da trattarsi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, sempre nei casi di urgenza, può, salvo ulteriori determinazioni della Commissione presso il Consiglio di Stato, concedere l'ammissione al gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto però si impugnino atti o provvedimenti di autorità o corpi locali. In tale ipotesi è, a cura del presidente della Commissione istituita presso la prefettura, inviata copia del decreto alla Commissione presso il Consiglio di Stato.

 

Art. 26. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto d'ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta della comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare, nei rapporti del bollo, la citazione o il ricorso e gli atti prodotti, e ad effettuare il deposito della carta bollata prescritta. Il termine è di giorni dieci per i giudizi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

 

Art. 27. Contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa non è ammesso ricorso.

 

Art. 28. Nella segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative è tenuto un registro, nel quale sono notati tutti i ricorsi riflettenti le persone e gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. In tale registro sono notati il cognome, il nome, la paternità e la residenza della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, e della controparte nonché l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve annotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazione fatte dall'erario, per tasse di bollo, di diritto di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo; in essi si tiene altresì nota della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

I segretari sono responsabili delle omissioni delle suindicate annotazioni.

 

Art. 29. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore d'ufficio.

Nelle materie civili e, quando occorra, nelle materie amministrative, tale destinazione si fa dalla Commissione per il gratuito patrocinio.

Nelle materie penali essa vien fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata, salvo le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

 

Art. 30. La corrispondenza delle Commissioni per il gratuito patrocinio di cui ai precedenti artt. 5 e 10 e del difensore destinato, con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o dell'avvocato generale, presso la sezione distaccata di corte d'appello o del procuratore della Repubblica, secondoché la causa o l'affare stesso penda avanti la corte o la sezione distaccata di corte di appello o al tribunale o ad una pretura o ad un ufficio di conciliazione del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'autorità che ha fatto la richiesta e la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

La corrispondenza delle Commissioni di cui agli artt. 6 e 7, e del difensore destinato, con tutti i pubblici ufficiali, ha luogo a mezzo del presidente.

 

Art. 31. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene disciplinari di cui all'art. 4, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente.

 

Art. 32. L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per effetto però della sorveglianza di cui all'art. 4, l'avvocato ed il procuratore, specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti a dare rispettivamente al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di Corte di appello, al procuratore della Repubblica o al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, di cui all'ultimo comma del detto art. 4, ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi il procuratore generale, l'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello, il procuratore della Repubblica o il presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, secondo i casi, può provocare la destinazione d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l'avvocato od il procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

 

Art. 33. Gli avvocati ed i procuratori deputati all'officioso patrocinio, notificheranno, rispettivamente, al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello, al procuratore della Repubblica, al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio le sentenze, le decisioni ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza o della decisione, indicandone il motivo, sotto pena di essere tenuti a pagare in proprio le spese prenotate a debito.

 

Art. 34. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se, per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se, finalmente, per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella, ammessa al beneficio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi, il consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della commissione da cui emanò il decreto di ammissione, la revoca del beneficio stesso. Per le cause pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa, e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente della sezione o del collegio può fare le opportune segnalazioni al presidente della competente Commissione ai fini della revoca del beneficio.

Il presidente comunica tali domande o segnalazioni alla Commissione, la quale provvede con decreto motivato osservate le norme di cui negli artt. 23 e 24. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà dai collegi e dai Consigli sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, o, secondo la natura del giudizio, all'avvocato, o direttamente alla parte stessa, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle norme di procedura.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al beneficio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

 

Art. 35. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio.

 

Art. 36. Ai fini del ricupero delle spese nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente del collegio giurisdizionale, è trasmessa al procuratore del registro che procederà agli atti per il ricupero.

 

Art. 37. L'azione di recupero, stabilita a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio delle leggi sulle tasse di registro e bollo, potrà essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Quanto alle spese anticipate dall'erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle in ogni caso con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

Nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite per transazione, tutte le parti sono validamente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, ed è vietato di accollarle alla parte o all'ente ammesso al gratuito patrocinio, malgrado ogni patto contrario, che è da considerare nullo.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti comma per l'esercizio dell'azione di ricupero contro il povero.

 

Art. 38. Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinuncia.

Analogamente, nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa si sia resa attrice esperimentando uno dei mezzi di impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinuncia, sarà tenuta a pagare le tasse, i diritti e le spese notate a debito.

Nelle cause che interessano persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinuncia, risulti che la rinuncia stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorché tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di ricupero contro il povero si applicano, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, le norme contenute nei comma primo e secondo dell'art. 37.

 

Art. 39. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata la causa, nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, il Fondo per il culto, persone o enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si farà luogo alla esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito, e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese di giudizio.

L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà pagare le tasse e i diritti notati a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinto la lite o che sia insolvente.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione di ricupero a norma dell'art. 37, e salva la disposizione del secondo comma il detto articolo, per quel che riguarda il rimborso delle spese anticipate, allorché il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore uguale almeno al sestuplo di tutte le tasse e diritti ripetibili, pagherà entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la causa sarà definitivamente ultimata od in qualunque modo abbandonata, la tassa di bollo per gli atti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 12 per cento della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di lire 12 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nel caso di opposizione del povero all'azione di ricupero per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata nelle spese di lite, se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

Qualora da sentenza, che ha definito la causa di patrocinio gratuito, non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo trascorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione.

La notificazione anzidetta avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse, diritti e spese notate a debito, né gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

 

Art. 40. Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al procuratore, all'avvocato o al patrocinatore nominato d'ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

 

Art. 41. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie, da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

 

Art. 42. Sono registrate a debito cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1) le sentenze e gli atti designati nella parte seconda della tariffa annessa al R.D.L. 22 gennaio 1922 n. 107, e che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile (e commerciale) nei quali siano interessate le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.

Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissioni di immobili ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2) gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa suindicata, dei quali nell'interesse esclusivo delle persone o enti morali anzidetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

3) gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti morali, dopo iniziatosi procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

4) gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registio suindicata e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri;

5) gli atti relativi alla procedura di fallimento pei quali rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio.

 

Art. 43. Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle contenute nel R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627; nella L. 19 luglio 1880, n. 5536; nel R.D. 17 agosto 1907, n. 640, e negli artt. 28 e 29 del R.D. 27 novembre 1919, n. 2235.

Per le giurisdizioni speciali alle quali la presente legge espressamente non si riferisce, continuano ad aver vigore le disposizioni rispettive sulla gratuità dell'esercizio dell'azione .

 



[1] Tale numero è stato aggiunto dalla legge 21 gennaio 1943, n. 46.

[2] Tale numero è stato aggiunto dalla legge 21 gennaio 1943, n. 46.