CODICE DI PROCEDURA CIVILE (Regio decreto 28 Ottobre 1940,
n. 1443) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 Ottobre 1940, n. 253,
supplemento.
OMISSIS
1. Finché la causa non sia decisa nel
merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della
Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui
all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e
seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.
2. La
pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e
grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di
cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri
attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non
sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
OMISSIS
Salve le disposizioni relative al
gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere
alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per
gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo
carico dalla legge o dal giudice.
Il giudice, con la sentenza che chiude
il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la
competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate
dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate
dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia
notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui
al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288
dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Il giudice, nel pronunciare la condanna
di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può,
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle
spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui
all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese
si intendono compensate salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto
nel processo verbale di conciliazione.
Il difensore con procura può chiedere
che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in
favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che
dichiara di avere anticipate.
Finché il difensore non abbia
conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al
giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del
provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per
gli onorari e le spese.
Gli eredi beneficiati, i tutori, i
curatori e in generale coloro che rappresentano o assistano la parte in giudizio
possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve
specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti,
anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Le spese sostenute dal creditore
procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione
sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal
codice civile.
Se risulta che la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su
istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei
danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del
diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta
domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la
normale prudenza.
La liquidazione dei danni è fatta a
norma del comma precedente.
Se le parti soccombenti sono più, il
giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del
rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di
tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla
ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Il giudice istruttore, il pretore o il
conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore
non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese,
quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel
termine stabilito, il processo si estingue. [1]
OMISSIS
Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o
bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o
cagionare in qualsiasi modo disturbo.
OMISSIS
Il giudice può prescrivere, anche
d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia
eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di
telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano
circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.
Su istanza di parte il giudice
istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni,
il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo
e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina
delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e
178, primo comma.
Fino al momento della precisazione delle
conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo
comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può
chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con
ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.
L'ordinanza deve contenere i
provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642,
nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui
all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai
disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta
contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina
delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza
che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo
653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata
l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere
l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di
venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva
costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
OMISSIS
La decisione è deliberata in segreto
nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che
hanno assistito alla discussione.
Il collegio, sotto la direzione del
presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti
o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
La decisione è presa a maggioranza di
voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il
presidente.
Se intorno a una questione si
prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione,
il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette
ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente
finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione
definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente
scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal
relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o
affidarla all'altro giudice.
OMISSIS
Se prima della costituzione in
cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte
oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del
suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è
interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano
volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione,
osservati i termini di cui all'articolo 163-bis.
Se alcuno degli eventi previsti
nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita
a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre
parti.
Dal momento di tale dichiarazione o
notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione
volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
Se la parte è costituita personalmente,
il processo è interrotto al momento dell'evento.
Se questo riguarda la parte dichiarata
contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è
notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.
Se alcuno degli eventi previsti
nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della
discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di
riapertura dell'istruzione.
Se la parte è costituita a mezzo di
procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o
sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione
dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca
della procura o la rinuncia ad essa.
Nei casi previsti negli articoli
precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza
o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può
chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del
tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati
alle altre parti a cura dell'istante
Se non avviene la prosecuzione del
processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la
fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che
debbono costituirsi per proseguirlo.
In caso di morte della parte il ricorso
deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla
morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi,
nell'ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il
decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la
notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
In caso d'interruzione del processo si
applica la disposizione dell'articolo 298.
Il processo deve essere proseguito o
riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti
si estingue.
OMISSIS
Se nell'atto di notificazione della
sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella
circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere
notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore
costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione può essere notificata
nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della
parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge,
si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
OMISSIS
Le sentenze pronunciate in grado
d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una
delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove
riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte
soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della
sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati
trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in
giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo
errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui
verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza
di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto
nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la
sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra
precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia
pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo
del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Le sentenze per le quali è scaduto il
termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn.
1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della
falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n.
6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma
precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine
stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta
giorni da esso.
OMISSIS
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come
titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva,
salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto
alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona
alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione
"REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE" e nell'apposizione da
parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o
sulla copia, della seguente formula:
"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al
pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
OMISSIS
Su domanda di chi è creditore di una
somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di
chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice
competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del
diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito
riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese
fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque
altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito
riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge
professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la
quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata
anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione,
purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della
controprestazione o l'avveramento della condizione.
L'ingiunzione non può essere
pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643
deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità
italiana.
Sono prove scritte idonee a norma del
numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per
scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal
codice civile.
Per i crediti relativi a
somministrazioni di merci e di danaro fatte da imprenditori che esercitano
un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture
contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché
bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli
estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie,
quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Per i crediti dello Stato, o di enti o
istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i
libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo
autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei
regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato o degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso
versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai
rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti
eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.
Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla
parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e
corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non
occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a
tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a
norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma
domandata, salva la correzione degli errori materiali.
Per l'ingiunzione è competente il
conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente
per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo
633 è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha
deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati e procuratori possono
altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice
competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla
quale sono iscritti; e i notai possono proporla, osservate le disposizioni
relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova
il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede
il consiglio notarile dal quale dipendono.
La domanda d'ingiunzione si propone con
ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione
delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione
del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di
persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove
ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore
oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni
al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso è depositato in cancelleria
insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino
alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.
Quando la domanda riguarda la consegna
di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la
somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in
natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la
somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può
invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle
corporazioni.
Il giudice, se ritiene
insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia
notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito
o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la
rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la
riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633,
il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o
di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma
di cui all'articolo 639
nel termine di quaranta giorni*, con l'espresso avvertimento che
nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli
seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando occorrono giusti motivi, il
termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.
Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori
soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta,
né maggiore di centoventi giorni.
Nel decreto, il giudice liquida le spese
e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
Se il credito è fondato su cambiale,
assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su
atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice,
su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza
dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e
fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria può essere
concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice
può imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice può anche
autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.
L'originale del ricorso e del decreto
rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati
per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza
della lite.
Il decreto d'ingiunzione diventa
inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di quaranta
giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica escluse le province libiche, e di novanta
giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.
L'opposizione si propone davanti
all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto,
con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario
deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio
si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito;
ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.
Quando il decreto è stato pronunciato
per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni
dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma
dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale
appartiene l'opponente.
In tale caso il termine per la
comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo
a quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine stabilito
per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al
pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto.
Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve
essere notificato alla controparte.
Se non è stata fatta opposizione nel
termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice di pace,
il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara
esecutivo il decreto.
Nel primo caso il giudice deve ordinare
che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che
l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato
esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più
proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente
prestata è liberata.
Il giudice istruttore, se l'opposizione
non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con
ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia
già stata concessa a norma dell'articolo 642.
Deve in ogni caso concederla, se la
parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni.
Il giudice istruttore, su istanza
dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non
impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642.
L'intimato può fare opposizione anche
dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito
o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorietà può
essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa
decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Se nel giudizio di opposizione le parti
si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma
l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella
stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli
atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma
o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei
registri immobiliari.
Se l'opposizione è rigettata con
sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata
con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito,
acquista efficacia esecutiva.
Se l'opposizione è accolta solo in
parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli
atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti
nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Con
la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle
vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del
decreto ingiuntivo[3].
L'esecutorietà non disposta con la
sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con
decreto del giudice di pace, del pretore o del presidente scritto in calce
all'originale del decreto di ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una
nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione
del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della
formula.
I decreti dichiarati esecutivi a norma
degli articoli 642,
647 e 648, e quelli
rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Il decreto d'ingiunzione, divenuto
esecutivo a norma dell'articolo
647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2,
5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti
nell'articolo 404 secondo comma.