DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007 , n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu'
concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una
maggiore funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere
interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa
di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al
31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a
sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo
di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini,
su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma "Missioni
militari di pace". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni
di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n.
270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il
programma "Missioni militari di pace", sul quale Fondo confluiscono le
autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il
Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze
informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a
disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa,
a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.
Art. 2.
Proroga di termini in materia di difesa
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: " al 2008".
2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le
parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno
2012".
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"fino all'anno 2012".
4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino al 31 dicembre 2009
e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma
8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive
per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di
adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 4.
Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico
1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".
Art. 5.
Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21,
comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e' prorogato al 30 aprile 2008.
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti
pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza,
lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del 23 luglio
2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tale fine,
da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei
Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei Consigli
di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilita' di
procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare
provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.
2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali, e' fissato al 31 dicembre 2008.
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' cooperative
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
"entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
settembre 2008".
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78
della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua
attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita'
del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla
Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore
di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi
della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita'
ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano
ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli
dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella
categoria.
Sezione IV
Salute
Art. 8.
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture
erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,
all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di
remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai
sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di
modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei
tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo
di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),
fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia' sottoscritti per l'anno 2008, e
seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a far data
dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle
tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima
applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle
tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari
regionali, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria
interessate.".
Art. 9.
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in
ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi
programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in
coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente
normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008,
le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle
singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta
lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008;
le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle
singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre
2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorita' dell'Amministrazione centrale
di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del
mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica,
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del
farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e' offerto
in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo
massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si
applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun
medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
Art. 10.
Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione
e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che
internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e'
autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58.
Art. 11.
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", ha sede in Foggia ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.
Sezione V
Universita'
Art. 12.
Disposizioni in materia di universita'
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati
al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono
ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di
reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31
dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le
disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle
universita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il
30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della
legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta' degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita' per la relativa qualifica.
Sezione VI
Giustizia
Art. 14.
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari
1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.
Art. 16.
Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con
esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A
allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di
vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.";
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il compenso
spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto
del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del
comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete
esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore
al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle
spese.".
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 17.
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole:
"e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008".
2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2,
comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 15 dicembre
2008.
Art. 18.
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge speciale," sono inserite le
seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,";
b) nel secondo periodo, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il
31 dicembre 2008".
Art. 19.
Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 20.
Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.
Art. 21.
Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2008".
Art. 23.
Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 24.
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e,
in particolare, per rafforzare e dare continuita' all'azione del Sistema Italia
per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivita'
rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero
del commercio internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di
espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del
28 settembre 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro
100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno)
milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni
2008 e 2009, mediante riduzione del "Fondo per interventi strutturali di
politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per
fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.
494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3,
pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per
i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
Art. 25.
Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
Sezione IX
Agricoltura
Art. 26.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato
ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente:
"In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di
concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per
l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre
2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il
bilancio dello Stato.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole:
"31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008".
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:
"31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno
presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle
cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli
elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995,
possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal
citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in
essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento
di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di
presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei fondi gia'
stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in
mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30
aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto
della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua
destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di
tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario
straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per
l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei
progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in
corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi
attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale
importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad
attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette
disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto
necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere
realizzate dallo stesso.
7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento dell'Amministrazione centrale
attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti
utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le
disponibilita' del Fondo delle crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni
di euro per l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le
finalita' di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 27.
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sezione X
Sviluppo economico
Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione
previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societa'
regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita'
connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro
equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere
le attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai
titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di
queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in
relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la
continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico,
con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da
completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.
Art. 29.
Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31
marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della
stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche'
mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di
autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2",
immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al
trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la
rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di
cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non
risultino intestatari di veicoli gia' registrati, possono richiedere in
alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni,
per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car
sharing), secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture
ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o
"euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di
categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per
chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a
diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori due annualita'
se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui
al periodo precedente e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di
autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120
grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e'
aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta'
di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato
dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria
"euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi,
di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di
massa, e' concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a 3000
chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500
chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i veicoli nuovi
acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal
1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31
marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo
periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il
limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per le
istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli
impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo.
11. La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo di cui
all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione
e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.
Sezione XI
Ambiente
Art. 30.
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente :
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da
adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono
individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle
disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i
centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei
distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al
comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore di tale decreto.".
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le
parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le seguenti:
"e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene
assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".
Art. 31.
Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza
1. L'attivita' della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalita' di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche' la valutazione di compatibilita' ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.
Art. 32.
Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni".
Art. 33.
Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
Sezione XII
Interno
Art. 34.
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
Art. 35.
Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti
locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,
nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o
e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della
riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "se
superiori a cinquemila euro," sono inserite le seguenti: "in un numero massimo
di otto rate trimestrali di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila
euro,".
4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: "fino ad un
massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un
anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento".
Art. 37.
Abolizione tassa sui contratti di borsa
1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli
di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a
qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in
moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte
prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.";
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche unilaterali,
comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla
tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura
ad essi inerente" sono soppresse.
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "emessi dallo Stato" sono
inserite le seguenti: "o garantiti";
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono
sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita";
c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla
compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.".
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative,
nonche' l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.
Art. 38.
Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
Art. 39.
Proroghe in materia radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti
dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi
spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008.
Art. 40.
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato
al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato
al 31 dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le
transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale
di 150 milioni di euro.
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della
procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente
e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la
massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal
sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero
dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 41.
Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono sostituite dalle seguenti: "prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Art. 42.
Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le
parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".
Art. 43.
Accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 44.
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45.
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, e' destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalita' previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli riconosciuti
inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle
25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con
convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al
citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai
soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al trattamento minimo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del comma
1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di
euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante
corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale e quanto a euro 800.000
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
Art. 47.
Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole:
"a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli
contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi
impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state
adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita' di cui al comma 29
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti
beneficiari non di diritto pubblico".
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' soppresso.
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro
per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e
quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
Art. 48.
Utilizzo delle sanzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti:
"possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo".
Art. 49.
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali
1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali", entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.
Art. 50.
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente
comma possono essere rifinanziati, per uno o piu' degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.".
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1
della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre
2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000
euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007
utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti
2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la
proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della
solidarieta' sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro
866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di
parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e al Ministero dell'universita' e della ricerca e, per
l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli
accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della
solidarieta' sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 51.
Trattamento di fine rapporto
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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