Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (in Gazz. Uff., 1 agosto 1934, n. 179). -- Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI Articolo 1
La Corte dei conti [del Regno d'Italia] (1) ha sede in Roma é divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali (2), ed è composta di: 1 presidente; 3 presidenti di sezione; 22 consiglieri; 1 procuratore generale; 3 vice procuratori generali; 23 primi referendari; 30 referendari (3). Il presidente della Corte presiede le sezioni riunite, la sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre sezioni Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il Pubblico Ministero Un consigliere ha le funzioni di segretario generale (1) Della Repubblica italiana (2) Attualmente le sezioni della Corte dei conti sono tredici. Vedi art. 1, commi 8 e 8-bis, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. in l. 14 gennaio 1994, n. 19 (3) Vedi, ora, le tabelle B e C, allegate alla l. 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 2
Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo (1), primo ministro segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa (2) (1) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri (r.d.l. 16 maggio 1944, n. 136) (2) Vedi, ora, l'art. 100, comma 2, Cost. Articolo 3
La Corte a sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa (1) La sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'art. 24 Delle due sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti (2) (1) Vedi, ora, l'art. 12, l. 6 agosto 1984, n. 425 (2) Vedi art. 1, nota 1. Articolo 4
Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a sezioni separate, sia a sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle sezioni giurisdizionali e di undici per le sezioni riunite Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza. Articolo 5
I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole sezioni né di quattro nelle sezioni riunite. Articolo 6
La tabella A annessa al presente testo unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti (1) (1) Vedi, ora, le tabelle B, D, E, F e G allegate alla l. 20 dicembre 1961, n. 1345. Articolo 7
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (1) I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa (2) Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere già di grado 4º (3), ovvero di grado 5º (3) che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza Previa determinazione del Consiglio dei ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due (4), si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791 (1) Vedi, ora, l'art. 13, l. 20 dicembre 1961, n. 1345 (2) Ora primi referendari (3) Ora, rispettivamente, dirigente superiore e dirigente generale (4) Vedi, ora, art. 8, l. 21 marzo 1953, n. 161. Articolo 8
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati né collocati d'ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo (1) (1) Disposizione estesa anche al procuratore generale e ai vice procuratori generali dall'art. 4, d.lg. 5 maggio 1948, n. 589. Articolo 9
Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta (1) (1) La norma è stata estesa anche ai vice procuratori generali dall'art. 4, d.lg. 5 maggio 1948, n. 589, e ai magistrati con qualifiche inferiori a quella di consigliere ex art. 25, l. 20 dicembre 1961, n. 1345. Articolo 10
Le nomine, promozioni e r'mozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5º e 6º sono fatte con decreto reale a relazione del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento (1) Con le stesse modalità, ma con decreto del capo del Governo (2), primo ministro segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine (3) Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60 (4), è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee (1) Vedi, ora, artt. 12 e 13, l. 20 dicembre 1961, n. 1345 (2) Vedi art. 2, nota 1 (3) Per il personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario, vedi, ora, art. 22, l. 20 dicembre 1961, n. 1345. Per il personale di dattilografia, vedi art. 9, l. 20 dicembre 1961, n. 1345 (4) Sostituito dall'art. 2, d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 335. Articolo 11
[Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purché in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonché i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di età, salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922 (1) Non si applicano al personale della corte le disposizioni del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482] (2) (1) I diritti e le preferenze per meriti fascisti ai fini della nomina ad impieghi, della progressione della carriera, del trattamento economico in servizio e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, sono stati soppressi in base all'art. 1, d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 301 (2) Articolo da ritenersi abrogato in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 12, l. 20 dicembre 1961, n. 1345. Articolo 12
Il personale di revisione coadiuva quello di concetto (1) in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso (1) Ora Magistratura in base all'articolo 10, l. 21 marzo 1953, n. 161 e all'art. 10 l. 20 dicembre 1961, n. 1345 che hanno unificato la carriera di concetto con quella di magistratura. Articolo 13
La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti: fa il riscontro dei decreti presidenziali; fa il riscontro delle spese dello Stato; vigila la riscossione delle pubbliche entrate; fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi; fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perché sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia; parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento; giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge; giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni; giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali; giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni, delle Province, delle istituzioni di pubblica beneficenza; giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione; giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70; ; fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge (1) Alinea abrogato dall'art. 12, l. 6 agosto 1984, n. 425. Articolo 14
Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. Articolo 15
La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni. Articolo 16
La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. Articolo 17
I decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perché, esercitato il controllo di legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione Potrà il regolamento stabilire quali decreti presidenziali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione (1) (1) Emanato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1332. Articolo 18
Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 200 milioni e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 100 milioni quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato (1) Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità (2) (1) I limiti originari di somma comunque indicati nel presente decreto sono stati prima elevati di 60 volte per effetto dell'art. 1, l. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal d.p.r. 30 giugno 1972, n. 422 e, infine, di 1000 volte dall'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367 a far data dal 10 dicembre 1994 (2) Vedi, anche, l'art. 24, l. 3 gennaio 1978, n. 1. Articolo 19
I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e di altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi. Articolo 20
La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti. Articolo 21
La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni. Articolo 22
Al controllo degli atti di ogni singolo ministero, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto reale a relazione del Capo del governo (1), primo ministro segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze (2), su proposta della Corte dei conti a sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le amministrazioni centrali, oltre quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo (1) Vedi art. 2, nota 1 (2) Ora, Ministro del tesoro in base al d.lgt. 22 giugno 1944, n. 154 e del d.lgt. 5 settembre 1944, n. 202. Articolo 23
Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonché al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il ministero al quale appartengano, e sulla cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno (1) è rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento (2) (1) Soppressa in base all'art. 1, d.lg.lgt. 19 aprile 1945, n. 256 (2) Comma da ritenersi abrogato per effetto dell'art. 12, d.lg. 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con l. 29 gennaio 1951, n. 33. Articolo 24
Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22 Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa (1) presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma (2) (1) Ora, Delegazioni regionali, per effetto dell'art. 5, l. 20 dicembre 1961, n. 1345 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 21 marzo 1953, n. 161. Articolo 25
Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi: a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del ministero che lo ha emesso; b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici; c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi. Articolo 26
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative. Articolo 27
La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte. Articolo 28
Per le amministrazioni autonome e speciali aziende statali delle ferrovie, delle poste e telegrafi, dei servizi telefonici, dei monopoli industriali, degli uffici per i lavori portuali, delle colonie, della cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della azienda della strada, delle foreste demaniali, [del fondo speciale per le corporazioni] (1), del fondo di massa della [regia] guardia di finanza, del fondo generale del corpo degli agenti di custodia delle carceri (2), degli archivi notarili e della cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno (3), la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali (1) Fondo da ritenersi soppresso per effetto del r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721, sulla soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia (2) Fondo soppresso in virtù dell'art. 1, l. 12 agosto 1957, n. 759 (3) Cassa soppressa in virtù dell'art. 1, d.lg.lgt. 19 aprile 1945, n. 256. Articolo 29
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle [regie] università e dei [regi] istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale (1) (1) Ora ministero della pubblica istruzione, per effetto dell'articolo unico r.d. 29 maggio 1944, n. 142. Articolo 30
I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero della educazione nazionale (1), entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilità speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente (1) Vedi art. 29, nota 1. Articolo 31
I conti consuntivi delle [regie stazioni agrarie] (1) a cominciare dal 1º gennaio 1926, muniti del visto del ministro e direttore capo della ragioneria e corredati dai necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità (1) Ora istituti sperimentali in agricoltura. Articolo 32
La Corte alla fine di ogni anno comunica al capo del Governo (1), primo ministro segretario di Stato, ed al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione (1) Vedi art. 2, nota 1. Articolo 33
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato (1) Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato Con decreto reale a relazione del capo del Governo (2), primo ministro segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze (3), sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse (1) Vedi, anche, l'art. 5, d.lg. 5 maggio 1948, n. 589 (2) Vedi art. 2, nota 1 (3) Ora ministro del tesoro. Articolo 34
I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati (1) (1) Vedi, anche, l'art. 5, d.lg. 5 maggio 1948, n. 589. Articolo 35
Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forme di detto riscontro sono determinati per decreto reale, su proposta del capo del Governo (1), primo ministro segretario di Stato, e del Ministro delle finanze (2) sentito il parere della Corte dei conti Con decreti promossi dal Ministro delle finanze (2) di concerto col ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocché il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo Il Ministro delle finanze (2) fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte (3) (1) Vedi art. 2, nota 1 (2) Vedi art. 33, nota 3 (3) Vedi, anche, l'art. 5, d.lg. 5 maggio 1948, n. 589. Articolo 36
Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato (1) (1) Vedi, anche, l'art. 5, d.lg. 5 maggio 1948, n. 589. Articolo 37
Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e quelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sono sottoposti al visto della Corte Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione. Articolo 38
Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle finanze (1) deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere (1) Vedi art. 33, nota 3. Articolo 39
La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro. Articolo 40
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa. Articolo 41
Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre: le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti; le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario; le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. Articolo 42
La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al capo del Governo, prima ministro segretario di Stato (1), e, con modalità che questi determinerà con suo decreto [, trasmesse al gran consiglio del fascismo] (2) (1) Vedi art. 2, nota 1 (2) Consiglio soppresso dal r.d.l. 2 agosto 1943, n. 706. Articolo 43
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze (1) che ne cura la presentazione al Parlamento (1) Vedi art. 33, nota 3. Articolo 44
La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. Articolo 45
La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente sezione, da notificarsi dall'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi: a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione del loro ufficio; b) di deficienze accertate dall'amministrazione; c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. Articolo 46
Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2 milioni (1). Può anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente (1) Limite di somma aumentato prima mediante elevazione di 60 volte dell'originaria misura di l. 2.000, per effetto dell'art. 4, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, poi di 240 volte dell'originaria misura per effetto del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 422 e, infine, di 1000 volte dall'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, a far data dal 10 dicembre 1994. Articolo 47
Quando i conti di cui all'art. 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dallo stesso relatore, previa comunicazione di essa al Procuratore generale. Articolo 48
Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purché citati o intervenuti in giudizio. Articolo 49
Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'amministrazione da cui dipende. L'agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura. Articolo 50
Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinché si proceda secondo le leggi, per la punizione del reo. Articolo 51
L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'amministrazione da cui dipende Non si ammettono opposizioni allorché la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49. Articolo 52
I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto. Articolo 53
I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti La denunzia deve essere immediata Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia. Articolo 54
Nei casi di deficenza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunciarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori o cauzionanti anche prima del giudizio sul conto. Articolo 55
Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 5 milioni (1), il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità, purché il valore della causa non ecceda la detta somma (1) Limite di somma da ultimo così elevato dall'art. 5, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. in l. 14 gennaio 1994, n. 19. Articolo 56
Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'intendenza di finanza (1), col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili (1) Ora, Ministro delle finanze. Articolo 57
I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, che rispondano direttamente all'amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo Qualora l'amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionato dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti (1), ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del Procuratore generale (2) (1) Vedi gli artt. 1 e 4, r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 (2) La Corte cost., con sent. 28 luglio 1976, n. 201, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in collegamento con l'art. 25, comma 2, l. 7 luglio 1907, n. 429, nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel terzo comma dell'art. 25, l. 429/1907 citata, rispondono direttamente all'amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza, e che le autorità competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre ovvero non applicare, l'addebito per il danno subìto dall'amministrazione. Articolo 58
Gli impiegati di cui agli artt. 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti disposta dall'amministrazione ai termini della legge sulla contabilità generale dello Stato. Articolo 59
[Nei casi previsti dagli artt. 40, 41, 42 e 43 del regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni è sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, in Camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilità avanti la sezione del contenzioso contabile, e trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 L'azione per far valere le responsabilità avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso] (1) (1) L'articolo deve ritenersi abrogato in seguito alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, operata in virtù del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Articolo 60
Contro il decreto del Ministro per l'interno, emesso ai sensi degli articoli 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui all'art. 66, da parte degli interessati, [del Governatore di Roma] e di qualsiasi contribuente, ancorché non abbia previamente reclamato. Articolo 61
I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi e sulle responsabilità connesse, riguardanti enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro 30 giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento. Articolo 62
Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente. Articolo 63
Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennità Quando l'ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennità, ricorra, secondo la facoltà conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato Per il Procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere (1) (1) La Corte cost., con sent. 8 luglio 1971, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. La stessa Corte, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato. Articolo 64
Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, né contro la liquidazione dell'indennità, per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo (1) (1) La Corte cost., con sent. 1 marzo 1972, n. 38, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Articolo 65
(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 6 agosto 1984, n. 425. Articolo 66
La corte, sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello delle decisioni del consiglio di prefettura sui conti consuntivi delle province, dei comuni, dei relativi consorzi, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali contemplati da leggi speciali, nonché dalle decisioni degli stessi consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli enti medesimi, sulle responsabilità dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata (1) (1) La Corte cost., con sent. 17 maggio 1966, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Articolo 67
Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno arrecato all'erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di leggi speciali diverse, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni purché la somma oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2 milioni (1) L'appello è concesso, senza limite di somma, anche al Pubblico Ministero (1) Limite di somma aumentato, prima di 60 volte l'originaria misura di lire 2.000, per effetto dell'art. 4, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, poi di 240 volte dell'originaria misura per effetto del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 422 e, infine, di 1000 volte dall'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367 a far data dal 10 dicembre 1994. Articolo 68
Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando: a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione; d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti della notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale. Articolo 69
Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all'articolo precedente, può aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del Pubblico Ministero, anche d'ufficio Nella revocazione d'ufficio il giudizio è preceduto da decreto in camera di consiglio sull'ammissione in rito, sentito il Pubblico Ministero. Articolo 70
La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea. Articolo 71
Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di cassazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata Se la decisione è annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di cassazione. Articolo 72
I giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici. é sempre sentito il Pubblico Ministero. Articolo 73
La Corte può disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari. Articolo 74
Il Pubblico Ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti. Articolo 75
Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura L'abbandono non è applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio; si applica bensì nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi (1) (1) L'obbligo di chiedere la fissazione dell'udienza, al termine dell'istruttoria grava sul Procuratore generale ai sensi dell'art. 7, r.d. 6 febbraio 1942, n. 50. Articolo 76
Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l'erario sono trasmessi a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, alle amministrazioni interessate Per l'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776 (1) (1) Leggasi, ora, d.p.r. 24 giugno 1998, n. 260. Articolo 77
L'opposizione, l'appello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono l'esecuzione delle decisioni della Corte Può però la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il Pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate. Articolo 78
Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. Articolo 79
Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle [Il patrocinio legale è obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore] (1) (1) Vedi, ora, l'art. 3, l. 21 marzo 1953, n. 161. Articolo 80
Presso la Corte dei conti è costituita una commissione per il gratuito patrocinio pei giudizi di sua competenza. La commissione è nominata, ogni anno, con decreto del presidente della Corte ed è composta: 1) di un consigliere della Corte che la presiede; 2) di un primo referendario o referendario della Corte; 3) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, [designato dal direttorio del sindacato] (1) negli avvocati e procuratori di Roma Esercita le funzioni di segretario un vice referendario Per ciascuna categoria dei componenti la commissione sono nominati membri supplenti (1) Ora, Consiglio dell'ordine, per effetto dell'art. 1, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste. Articolo 81
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 82
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 83
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 84
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 85
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 86
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 87
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 88
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 89
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 90
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 91
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 92
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 93
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 94
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi desuete. Articolo 95
Le norme concernenti l'ordinamento della Corte dei conti devono essere stabilite con le forme di cui all'art. 1º, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e all'art. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693. Articolo 96
Il governo del Re [della Repubblica], sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia. Articolo 97
Con decreti a relazione del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, sono stabilite: a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte (1); b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose; c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa (2) (1) Il regolamento è stato emanato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (2) Il regolamento è stato emanato con r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364. Articolo 98
Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del presente testo unico. Articolo 99
Il presente testo unico entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del [regno] (1) (1) Della Repubblica italiana. Allegato 1 omissis |
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