AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELIBERAZIONE 10 settembre 2008
G.U.R.I. 29 settembre 2008, n. 228
Regolamento concernente l'accesso ai documenti
formati o detenuti stabilmente dall'Autorità.
L'AUTORITA'
Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, nella parte in
cui stabilisce che il diritto di accesso nei
confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza
si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
secondo quanto previsto dall'art. 24 della stessa
legge;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 63;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n. 184;
Visto l'art. 7 del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorità;
Vista la deliberazione dell'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici 31 agosto 2000 e
seguenti modifiche e integrazioni recante il
«Regolamento concernente le categorie di documenti
formati o comunque rientranti nella disponibilità
della Autorità, sottratti all'accesso»;
Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del
proprio ordinamento, all'emanazione di un
regolamento concernente l'accesso ai documenti
amministrativi dell'Autorità;
Delibera
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di
esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla
Autorità, individuando altresì le categorie di
documenti sottratti all'accesso.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le
definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Non sono ammesse richieste generiche relative a
intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad
un controllo generalizzato della attività della
Autorità.
4. L'esercizio del diritto di accesso non comporta
l'obbligo per l'Autorità di elaborare dati in suo
possesso al fine di soddisfare le richieste.
Art. 2
Soggetti legittimati all'accesso
1. La richiesta di accesso può essere presentata da
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori
di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è
richiesto l'accesso.
Art. 3
Documenti esclusi dall'accesso per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la
riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed
associazioni, garantendo peraltro agli interessati
la visione e l'estrazione di copia degli atti dei
procedimenti amministrativi, se necessaria per
curare o difendere i propri interessi giuridici,
sono esclusi dall'accesso:
a) gli accertamenti medico-legali e relativa
documentazione;
b) i documenti relativi alla salute delle persone
ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle
medesime;
c) i rapporti informativi nonchè le note personali
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate
riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
d) la documentazione caratteristica, matricolare
nonchè quella relativa a situazioni private
dell'impiegato;
e) la documentazione attinente alla fase istruttoria
dei procedimenti penali, disciplinari e cautelari
nonchè quella concernente l'istruzione dei ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente;
f) la documentazione attinente ai provvedimenti di
dispensa o cessazione dal servizio per i soggetti
diversi dall'interessato;
g) la documentazione riguardante il trattamento
economico individuale del personale in servizio e in
quiescenza, ed in particolare la c.d. busta paga, se
dalla stessa si possano desumere informazioni di
carattere riservato qualora la richiesta provenga da
persona diversa dal richiedente;
h) i documenti amministrativi riguardanti la
concessione di sussidi e provvidenze per effetto di
particolari motivazioni connesse allo stato di
necessità o salute limitatamente ai motivi;
i) la documentazione attinente ad accertamenti
ispettivi e amministrativo-contabili per la parte
relativa alla tutela della vita privata e della
riservatezza;
l) la documentazione relativa alla situazione
finanziaria, economica e patrimoniale di persone,
gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata
ai fini dell'attività amministrativa.
2. E' escluso l'accesso nei confronti dell'attività
dell'Autorità diretta all'emanazione di atti
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione,
salvo che questi non siano richiesti per la tutela
in sede giurisdizionale di situazioni giuridiche
soggettive attinenti al rapporto individuale di
lavoro del richiedente.
3 E' altresì escluso l'accesso nei procedimenti
tributari per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano.
4. E' esclusa la divulgazione di documenti
contenenti informazioni riservate di carattere
personale, commerciale, industriale e finanziario,
salvo che le stesse non siano necessarie per
garantire al richiedente il contraddittorio o il
diritto alla difesa. In quest'ultimo caso, occorre
comunque interessare i soggetti che hanno prodotto i
citati documenti per chiedere in quale forma e in
che termini gli stessi possono essere divulgati.
Art. 4
Documenti amministrativi esclusi dall'accesso
per motivi di ordine e sicurezza pubblica
1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la
sicurezza e l'ordine pubblico, sono escluse
dall'accesso, garantendo ai richiedenti la visione e
l'estrazione di copia degli atti dei procedimenti
amministrativi, se necessaria per curare o difendere
i propri interessi giuridici, le seguenti categorie
di documenti:
a) i documenti amministrativi che per la loro
connessione con le categorie di cui all'art. 8,
comma 5, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano
qualificati come riservati da parte di uffici della
Autorità;
b) i documenti amministrativi concernenti gli
impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede
dell'Autorità;
c) i documenti amministrativi relativi al
responsabile del trattamento dei dati del personale
e dei componenti il Consiglio dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici;
d) i documenti amministrativi concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
sicurezza nell'ambito dell'Autorità in occasione di
visite ufficiali di autorità civili e militari o di
incontri con rappresentanti di organismi italiani o
stranieri;
e) i lavori preparatori, la documentazione
predisposta e i carteggi scambiati in vista di
incontri con rappresentanti di organismi nazionali o
internazionali;
f) i documenti amministrativi che riguardano
l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire
la sicurezza personale dei componenti dell'Autorità,
dei dirigenti e degli impiegati dell'Autorità
stessa, che svolgano incarichi di particolare natura
o rilevanza.
Art. 5
Documenti esclusi dall'accesso per motivi di
segretezza e riservatezza dell'Autorità, nonchè di
tutela delle relazioni internazionali
1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela
del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle
informazioni aventi comunque natura confidenziale o
riservata, sono sottratti all'accesso le seguenti
categorie di documenti:
a) le note, le proposte dei servizi ed ogni altra
elaborazione con funzione di studio e di
preparazione del contenuto di atti o provvedimenti;
b) gli atti e i documenti concernenti l'attività di
segnalazione al Governo;
c) i pareri legali relativi a controversie in atto o
potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che
gli stessi costituiscano presupposto logico
giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e
siano in questi ultimi richiamati;
d) gli atti e corrispondenza inerente la difesa
dell'Autorità nella fase precontenziosa e
contenziosa;
e) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle
parti riguardanti atti, documenti ed informazioni
sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino
opinioni e posizioni singolarmente espresse dai
componenti il Consiglio;
f) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in
quanto non scorporabili da documenti direttamente
utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano
avuto specifico rilievo nelle determinazioni
amministrative;
g) i documenti formati dall'Autorità o detenuti
stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso,
ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241
del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di
divieto di divulgazione comunque previsti
dall'ordinamento;
h) i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e
le istituzioni dell'Unione europea, nonchè tra
l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia
stata autorizzata o prevista, anche in base alla
normativa di recepimento delle direttive
comunitarie, la divulgazione;
i) convenzioni o accordi tra l'Autorità ed altre
pubbliche amministrazioni, per i quali non vi sia
l'autorizzazione dell'altra amministrazione alla
divulgazione.
Art. 6.
Differimento dell'accesso ai documenti
amministrativi
1. L'accesso alle categorie di documenti
amministrativi di seguito indicate viene differito
fino al momento espressamente specificato per
ciascuna di esse:
a) nelle procedure concorsuali, selettive o di
avanzamento del personale dipendente, fino
all'esaurimento dei relativi procedimenti ad
eccezione degli elaborati del candidato richiedente.
E' comunque escluso l'accesso nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psico-attitudinale. Nei concorsi per
titoli ed esami il candidato può richiedere,
successivamente alla comunicazione di cui all'art.
12, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali
contenenti i criteri di valutazione dei titoli
posseduti;
b) nelle procedure di affidamento relative a lavori,
servizi e forniture, l'accesso ai documenti
amministrativi è differito nei termini di cui
all'art. 13, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni;
c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali
di privati, di organizzazioni sindacali e di
categorie o altre associazioni, l'accesso è
differito fino a quando non sia conclusa la relativa
istruttoria;
d) l'accesso può essere differito per salvaguardare
specifiche esigenze dell'Autorità, specie nella fase
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a
documenti la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento della
procedura di accesso ne indica anche la durata.
3. L'accesso ai documenti amministrativi non può
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al
potere di differimento.
Art. 7
Modalità della richiesta di accesso
1. L'accesso si esercita mediante apposita istanza
motivata, indirizzata all'ufficio competente,
utilizzando i moduli allegati al presente
regolamento.
2. Il responsabile del procedimento provvede a
valutare la legittimità della richiesta e in
presenza di controinteressati individuati in base al
contenuto del documento richiesto o ai contenuti dei
documenti connessi, richiamati dallo stesso, invia
ai controinteressati comunicazione della richiesta
di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione della richiesta di accesso, avvenuta
con raccomandata con avviso di ricevimento, o per
via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione alla
richiesta, anche per via telematica.
3. Decorso tale termine, dopo aver accertato
l'avvenuta ricezione da parte dei controinteressati
della citata comunicazione, il responsabile del
procedimento istruisce la richiesta.
4. Il differimento, la limitazione, il rifiuto
all'accesso richiesto sono motivati, a cura del
responsabile del procedimento, facendo riferimento
specifico alla normativa vigente, alle categorie di
documenti esclusi dall'accesso ed alle circostanze
di fatto per cui la richiesta non puoessere accolta,
così come è stata proposta.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento, entro dieci giorni,
provvede a darne comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con
altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In
tale caso, il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta
corretta.
6. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti
dalla presentazione della richiesta di accesso
all'Autorità, si conclude il procedimento di
accesso. Decorso inutilmente tale termine, la
richiesta si intende respinta.
7.Qualora in relazione alla natura del documento non
risulti la presenza di controinteressati, il diritto
di accesso può essere esercitato ai sensi dell'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n. 184.
Art. 8
Accoglimento della richiesta di accesso
1. In caso di accoglimento della domanda di accesso,
al richiedente vengono indicati l'ufficio presso
cui, entro un periodo di tempo non inferiore a
quindici giorni, lo stesso o persona da lui
incaricata può prendere visione ed eventualmente
estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante
il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra
indicazione necessaria per potere esercitare
concretamente il diritto di accesso.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un
documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti, che sono nello stesso documento
richiamati, se appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di
regolamento.
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non
devono essere sottratti o asportati dal luogo presso
cui sono dati in visione, o comunque non possono
essere alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame o la sola visione dei documenti, sono
effettuati in presenza del dirigente dell'ufficio
competente.
5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
copia è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, nonchè ai diritti di ricerca e di
visura così come determinati dall'Autorità. Su
richiesta dell'interessato le copie possono essere
autenticate.
6. In presenza del dirigente l'interessato puoò
prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte,
sotto la personale responsabilità, il contenuto dei
documenti visionati di cui si dovrà dare atto in
apposto verbale sottoscritto oltre che dal dirigente
anche dal richiedente l'accesso.
7. L'atto di accoglimento o di diniego della
richiesta di accesso avviene esclusivamente ad opera
del dirigente dell'ufficio competente.
Art. 9
Accesso ai documenti informatici
1. L'accesso alle informazioni contenute in
strumenti informatici avviene attraverso la visione,
da effettuarsi mediante collegamento in rete, previo
rilascio da parte del dirigente dell'ufficio
competente all'interessato di un codice
identificativo del documento cui si accede e di un
codice di accreditamento.
Art. 10
Pubblicità
1. Il presente regolamento è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito dell'Autorità.
2. Il presente regolamento sostituisce quello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239, del 12
ottobre 2000, e successive modifiche ed
integrazioni.
Così deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 10
settembre 2008.
Roma, 10 settembre 2008
Il presidente: GIAMPAOLINO
Allegato n. 1
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni)
Richiesta di visione documenti amministrativi
All'Ufficio...........
Il sottoscritto........... nato a............ il
....................... residente in...........
via/piazza ........... c.a.p................
Documento di riconoscimento
..................................................
n............... rilasciato il...........
da...........
Consapevole delle responsabilità del sottoscritto,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso
di falsità delle succitate dichiarazioni, chiede di
prendere visione dei seguenti documenti:...........
(indicare per ciascun documento la tipologia, la
data, il numero d'ordine o di protocollo,
l'oggetto). Nel rispetto di quanto previsto dal capo
V della legge 241 del 1990, e successive
modificazioni, si rappresentano le seguenti
motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto
ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a
supporto si allega la seguente documentazione....
Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà
le informazioni di cui ha preso visione
esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla
legge n. 241 del 1990 e quindi affinchè allo stesso
sia garantito il contraddittorio o il diritto di
difesa in giudizio, impegnandosi a non divulgare le
informazioni a terzi, se non per la tutela di propri
diritti e interessi.
Data.......................
Firma.......................
Si allega copia del documento di riconoscimento ai
sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Allegato n. 2
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni)
Richiesta di copia documenti amministrativi
All'Ufficio...........
Il sottoscritto........... nato a............ il
....................... residente in...........
via/piazza ........... c.a.p................
Documento di riconoscimento
..................................................
n................ rilasciato il...........
da...........
Consapevole delle responsabilità del sottoscritto,
ai sensi dell'art 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso
di falsità delle succitate dichiarazioni, chiede
copia dei seguenti documenti:........... (indicare
per ciascun documento la tipologia, la data, il
numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).
Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della
legge 241 del 1990 e segenti modificazioni si
rappresentano le seguenti motivazioni attestanti
l'interesse diretto, concreto ed attuale del
sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega
la seguente documentazione ...........
Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà i
documenti di cui ha estratto copia esclusivamente
nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241 del
1990 e quindi affinchè allo stesso sia garantito il
contraddittorio o il diritto di difesa in giudizio,
impegnandosi a non divulgare i documenti a terzi, se
non per la tutela di propri diritti e interessi.
Data.................... Firma...................
Si allega copia del documento di riconoscimento ai
sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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