SENTENZA N. 252 ANNO 2009
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Marche - Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 34/1988 - Gruppi consiliari - Personale esterno - Conferimento dell'incarico indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 per il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 22, comma 3bis, lett. b), della legge regionale n. 20/2001 - Conferimento a personale indicato dal Presidente della Giunta, dal Vicepresidente, dagli assessori e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 per il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
la corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari”) e dell'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 253 ANNO 2009
Salute (Tutela della) - Norme della Provincia di Trento - Uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti - Consenso informato - Previsione di consenso scritto dei genitori, predisposizione di apposito modulo ad opera dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, strumenti per favorire l'accesso a terapie alternative, allegazione del consenso scritto a ciascuna prescrizione del farmaco - Lamentata adozione di disciplina in assenza o in difformità di principi e disposizioni emanate dallo Stato, con ostacolo all'esercizio dell'arte medica e trattamento differenziato sul territorio nazionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 254 ANNO 2009
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della delega "ex lege 308/2004" - strumenti di tutela dei corpi idrici e autorizzazione e controllo degli scarichi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione dell'intero testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché di singole disposizioni dello stesso decreto;
dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe) e della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l, della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);
dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 5, 76, 97, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009
ORDINANZA
Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.
F.to Francesco AMIRANTE, PresidenteORDINANZA N. 255 ANNO 2009
Amnistia ed indulto - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione "senza formalità" - Interpretazione da parte della Corte di cassazione dell'espressione "senza formalità" nel senso della possibilità per il giudice di procedere "d'ufficio".
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 256 ANNO 2009
Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Applicazione di misure cautelari - Impugnazione di fronte al Tribunale del riesame - Preclusione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 257 ANNO 2009
Giurisdizione ordinaria - Difetto di giuridizione del giudice ordinario (nella specie: controversie aventi ad oggetto il contributo per il SSN attribuite alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie) - Prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione - Possibilità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, sezione controversie del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 258 ANNO 2009
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (nella specie, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF) - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma e dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, con le ordinanze indicate in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Genova e alla Commissione tributaria provinciale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 213 ANNO 2009
Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Facoltà di organizzare, in favore di possessori di un diploma professionale, corsi annuali per sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso all'università - Disciplina del contenuto dell'esame di Stato in modo difforme dalla normativa statale. Passaggi tra i sistemi di formazione e di istruzione - Corso di qualifica triennale della formazione provinciale - Possibilità di proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica.
La CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12»;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 214 ANNO 2009
Poste - Prevista possibilità di assunzione di lavoratori a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi, per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale. Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro - Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l'apposizione della clausola del termine, per ragioni sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla condizione che fossero indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione - Eccesso di delega - Violazione di vincoli derivanti dal diritto comunitario. Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato in violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine - Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di tutela del lavoro - Incidenza sul diritto di azione e di difesa - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per la diversa disciplina di fattispecie identiche in base alla pendenza o meno di un giudizio alla data di entrata in vigore della legge censurata - Violazione dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla CEDU - Violazione dei principi del giusto processo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, dalle Corti di appello di Torino, Bari, Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dai Tribunali di Milano e Teramo con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 413 del 2008 e dal Tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 217 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 215 ANNO 2009
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Modifiche all'art. 81 della legge Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che, in attuazione delle leggi finanziarie 2007 e 2008, limitava la stabilizzazione al solo personale non dirigenziale - Estensione della portata della norma modificata prevedendo la stabilizzazione anche del personale di primo livello dirigenziale che presti, o abbia prestato, servizio in forza di contratto di lavoro a tempo determinato presso gli enti del Servizio sanitario regionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio dell'associazione “Federazione dei precari della Regione Campania”;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 216 ANNO 2009
Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Esclusione dei contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con delib.C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 217 ANNO 2009
Processo penale - Dibattimento - Assenza del difensore della costituita parte civile dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento - Non consentita possibilità per il giudice di rinviare ad una nuova udienza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 206 ANNO 2009
Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali - Marchio, denominazione o testata identificativa che richiamino, in tutto o in parte, quelli di un'emittente nazionale - Divieto di utilizzazione e di diffusione indipendentemente dalla priorità cronologica dell'uso (anche legittimo) del marchio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLASENTENZA N. 207 ANNO 2009
Procedimento civile - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - Omessa previsione dell'impugnabilità per revocazione delle ordinanze affette da errore di fatto pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375, n. 1), cod. proc. civ., in specie, per mancata integrazione del contraddittorio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLASENTENZA N. 208 ANNO 2009
Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di adottare in luogo di tale misura una diversa misura di sicurezza idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale - Preclusione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLASENTENZA N. 209 ANNO 2009
Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Ripartizione delle risorse - Previsione per le Regioni, Province autonome e Comuni di una quota di cofinanziamento necessaria per accedere al riparto delle risorse statali - Individuazione della quota di cofinanziamento comunale; Individuazione dei contenuti edilizio-urbanistici e delle caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile; Disciplina dei bandi, della commissione per la selezione delle proposte presentate dai comuni da ammettere a finanziamento, e dei poteri sostitutivi in capo al Ministero.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi agli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile);
annulla, per l'effetto, gli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara che spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 6, commi 1 e 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLAORDINANZA N. 210 ANNO 2009
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione, mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Inapplicabilità, secondo il "diritto vivente", di tale beneficio a coloro che prima del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio stesso, pur avendo poi presentato domanda nel prescritto termine decadenziale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLAORDINANZA N. 211 ANNO 2009
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Concessione del beneficio al detenuto padre di figlio minore di anni dieci, qualora la madre sia impossibilitata, soltanto se "non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre".
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLAORDINANZA N. 212 ANNO 2009
Correzione di errore materiale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nell'ultima riga del dispositivo della sentenza n. 183 del 2009 dopo la parola «rappresentanti» e prima della parola «del» siano inserite le parole «di commercio, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLASENTENZA N. 200 ANNO 2009
Istruzione - Organizzazione scolastica - Disposizioni di contenimento della spesa per il pubblico impiego - Incremento di un punto del rapporto alunni/docente - Riduzione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) - Piano programmatico per la razionalizzazione delle risorse - Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati nella legge - Lamentata carenza di previa intesa con le Regioni e finalità di risparmio a scapito della qualità dell'istruzione pubblica. Inserimento, col decreto-legge n.154 del 2008, del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 , convertito nella legge n. 133 del 2008 - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da adottarsi dalle Regioni e dagli enti locali a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno - Inadempienza - Procedura di diffida ed eventuale nomina di commissario 'ad acta' - Lamentata carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge, nonché, nel merito, carattere di dettaglio della norma nella materia di competenza concorrente dell'istruzione, carenza dei presupposti che consentono l'esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materia di legislazione concorrente, carenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la compromissione delle attribuzioni regionali, assenza di qualsiasi forma di intesa con gli enti coinvolti, previsione di poteri sostitutivi al di fuori dell'ambito delimitato dalla Costituzione. Predisposizione da parte dei competenti Ministri, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle commissioni parlamentari, di un piano programmatico di interventi per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali - Lamentata chiamata in sussidiarietà dello Stato di funzioni regionali nella materia concorrente dell'istruzione senza la necessaria intesa. Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati - Abilitazione dei regolamenti medesimi a modificare le disposizioni legislative vigenti - Lamentato esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato nella materia concorrente dell'istruzione, carenza di previa intesa con le Regioni, alterazione del sistema costituzionale delle fonti. Introduzione nell'elenco dei criteri del seguente oggetto: "definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa". Modifica dell'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Attribuzione alle Regioni del compito di assicurare il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze regionali, con obbligo di osservare i termini dati e di attenersi ai criteri stabiliti con regolamento ministeriale - Previsione di potere sostitutivo dello Stato alle Regioni - Lamentata imposizione di termini illogici e non coordinati con i tempi di adozione degli atti necessariamente pregiudiziali di competenza statale, espropriazione dell'attività pianificatoria propria delle Regioni con illegittima previsione di poteri sostitutivi, immotivata disapplicazione del principio di sussidiarietà verticale, disagio lesivo dei diritti degli utenti nei piccoli comuni. Istituzione nella scuola primaria di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, con entrata in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 - Lamentata imposizione di termini illogici e non coordinati con i tempi di adozione degli atti necessariamente pregiudiziali di competenza statale, contrasto con lo speciale ordinamento vigente per la Regione siciliana, illegittima previsione di poteri sostitutivi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'art 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe;
5) dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANAORDINANZA N. 201 ANNO 2009
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria nei confronti del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione, in linea con il principio generale del 'neminem laedere' - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione e del responsabile civile - Eccezione di carenza di contraddittorio opposta dal responsabile civile in relazione alla mancata partecipazione al giudizio della propria compagnia di assicurazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Marano di Napoli;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150 del predetto decreto legislativo n. 209 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vizzini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
ORDINANZA N. 202 ANNO 2009
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia, comunque, avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
ORDINANZA N. 203 ANNO 2009
Reati militari - Definizione - Reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. commesso dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare - Mancata previsione che costituisca reato militare.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte militare d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
ORDINANZA N. 204 ANNO 2009
Reati e pene - Prescrizione - Decorrenza del termine di prescrizione - Reato di truffa (art. 640 cod. pen.) - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza della notizia del fatto che costituisce reato - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
ORDINANZA N. 205 ANNO 2009
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
SENTENZA N. 196 ANNO 2009
- Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri in materia di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Contrasto con le norme statutarie che attribuiscono i poteri medesimi ai presidenti delle Province. - Sicurezza pubblica - Modifiche normative recate dal decreto legge n. 92/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2008 - Prevista attribuzione al Sindaco di ampi poteri in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica - Decreto di attuazione del Ministro dell'interno, recante la definizione delle nozioni di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, nonché l'elencazione delle situazioni in cui il Sindaco è autorizzato a intervenire.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 679 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 3 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), all'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso (reg. ric. n. 59 del 2008) indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 526 del 1987, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 del d.P.R. n. 526 del 1987, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 6 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno definire, con il decreto 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana» previste dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLASENTENZA N. 197 ANNO 2009
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione; Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 503, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
SENTENZA N. 198 ANNO 2009
Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso per la dichiarazione di fallimento di società già in stato di liquidazione - Mancata costituzione in giudizio della detta società - Esonero dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo per gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma secondo, della legge fallimentare - Previsione introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Attribuzione al debitore dell'onere di provare la propria non assoggettabilità al fallimento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione fallimentare, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma secondo, del regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione fallimentare, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 199 ANNO 2009
Professioni - Turismo - Norme della Regione Calabria - Riordino dell'organizzazione turistica regionale - Figure delle professioni turistiche - Individuazione delle nuove figure professionali di guida naturalistico-ambientale, animatore del patrimonio e delle risorse culturali, promotore turistico delle risorse ambientali e culturali, programmatore e promotore turistico - Competenza della Giunta regionale in ordine alla definizione dei titoli necessari per acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche; Competenze delle Province - Attribuzione alla Provincia delle funzioni relative all'indizione ed espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali, alla promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione, al rilascio di autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle professioni turistiche.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
SENTENZA N. 183 ANNO 2009
Previdenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) - Impignorabilità assoluta - Omessa previsione dell'impignorabilità, con le eccezioni previste per i crediti qualificati, della sola quota necessaria per le esigenze di vita del pensionato e della pignorabilità della restante parte nel limite del quinto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLASENTENZA N. 184 ANNO 2009
Processo penale - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti, in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, comma quinto, Cost.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 185 ANNO 2009
Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 186 ANNO 2009
Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Prelievo venatorio - Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette - Introduzione di una serie diversificata di casi per i quali è ammissibile il ricorso ai piani selettivi di cattura e/o abbattimento - Lamentato contrasto con l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 che limita la possibilità dei prelievi e/o abbattimenti esclusivamente per la superiore esigenza di ricomporre gli equilibri ecologici all'interno delle aree protette, esorbitanza dalla competenza in materia di caccia e tutela del paesaggio attribuita dallo Statuto speciale alla Regione Siciliana, contrasto con la ratio della legge istitutiva dei parchi, contrasto con le norme a tutela degli animali domestici e con le norme in materia di polizia veterinaria, interferenza in materia penale; Commercializzazione della fauna abbattuta o catturata - Lamentato contrasto con l'art. 1 della legge 1992, n. 157, che riconosce la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, interferenza in materia penale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 187 ANNO 2009
Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 188 ANNO 2009
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa a carico dell'on. Vittorio Sgarbi per le opinioni espresse nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 189 ANNO 2009
Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2008 - Lamentata protrazione dell'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, che consentiva l'inquadramento dei soli medici in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999 - Lamentato contrasto con l'art. 1, comma 565 della legge n. 296 del 2006, contenente l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale; Personale tecnico specializzato operante nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi - Individuazione e disciplina della figura dell' "autista soccorritore" e delle connesse "attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore" - Lamentata autorizzazione a svolgere attività a carattere sanitario, con individuazione di fatto di una nuova professione sanitaria.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 190 ANNO 2009
Circolazione stradale - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada e la successiva ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida - Sanzionabilità del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti - Omessa indicazione dei casi e dei modi in cui la libertà personale del conducente può essere legittimamente compressa - Mancata previsione di un controllo giurisdizionale - Omessa esclusione della responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pontassieve, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 191 ANNO 2009
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal terzo trasportato nei confronti del vettore e della compagnia di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro - Disciplina dell'azione diretta del danneggiato terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del detto veicolo - Omessa previsione dell'accertamento di responsabilità del vettore nella produzione del sinistro - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia di assicurazione - Incidenza sul diritto di difesa della compagnia di assicurazione del vettore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata e dal Giudice di pace di Milano, e da quest'ultimo anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 192 ANNO 2009
Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina del processo di cassazione e dell'arbitrato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 193 ANNO 2009
Processo penale - Appello - Impugnazione della parte civile avverso sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace - Attribuzione alla parte civile della facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilità civile, anche al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previste dall'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 194 ANNO 2009
Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma nono, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ORDINANZA N. 195 ANNO 2009
Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto di pagamento proposta dal consulente - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
SENTENZA N. 180 ANNO 2009
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia di assicurazione - Eccepito difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del responsabile civile - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria anche nei confronti del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione, in linea con il principio generale del 'neminem laedere' - Estraneità ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 181 ANNO 2009
Processo penale - Udienza preliminare - Rinnovazione dell'avviso - Mancata previsione della possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 182 ANNO 2009
Processo penale - Procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Casi di citazione diretta a giudizio - Prevista limitazione dei casi di citazione diretta, oltre alle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena superiore nel massimo a quattro anni o con la multa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale e dell'art. 550, comma 1, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 177 ANNO 2009
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare (nella specie, concessa a condannata madre di prole di età non superiore ad anni dieci) - Allontanamento dal domicilio - Sanzione penale ai sensi dell'art. 385 cod. pen. - Mancata previsione della limitazione della punibilità alla sola ipotesi dell'allontanamento dal domicilio che si protragga più di dodici ore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 178 ANNO 2009
Esecuzione penale - Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione - Competenza a decidere - Ipotesi di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere rimanga attribuita al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 25, primo comma, 111, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 179 ANNO 2009
Procedimento civile - Provvedimenti in materia di potestà genitoriale - Ipotesi di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio della potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del pubblico ministero - Possibilità per il Tribunale di nominare d'ufficio un curatore legittimato a proporre azione nell'interesse del minore - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 173 ANNO 2009
Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni - Modalità di svolgimento - Previsione, all'esito dell'udienza, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Redazione di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non può contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 50 del 2008);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 84 del 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 174 ANNO 2009
Referendum - Campagne per i referendum abrogativi in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 - Deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico - Disciplina della partecipazione alle trasmissioni da parte dei soggetti legittimati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Denunciata mancata previsione che, nel consuntivo degli spazi di comunicazione, calcolato in relazione a ciascuna tipologia di trasmissione ed alla sua "importanza", la concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore sia equivalente a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli ai referendum - Violazione delle garanzie e attribuzioni del Comitato promotore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di cui in epigrafe, nella parte relativa all'adozione, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dell'art. 5, commi 4 e 7, della delibera approvata il 14 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 »;
dichiara che spettava alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'art. 7, commi 1 e 3, della medesima delibera approvata il 14 maggio 2009, in quanto da interpretare nei sensi di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 175 ANNO 2009
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Divieto di avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile - Autorizzazioni in deroga.
la corte costituzionale
riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 176 ANNO 2009
Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione dell'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Appello proposto avverso sentenza pubblicata in data posteriore all'entrata in vigore della riforma.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 172 ANNO 2009
Referendum - Campagne per i referendum abrogativi in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 - Deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico - Disciplina della partecipazione alle trasmissioni da parte dei soggetti legittimati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Denunciata mancata previsione che, nel consuntivo degli spazi di comunicazione, calcolato in relazione a ciascuna tipologia di trasmissione ed alla sua "importanza", la concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore sia equivalente a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli ai referendum - Violazione delle garanzie e attribuzioni del Comitato promotore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dai promotori e presentatori dei referendum in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, con l'atto indicato in epigrafe;
fissa per la discussione sul merito del ricorso l'udienza del 9 giugno 2009;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla parte ricorrente della presente ordinanza;
che il ricorrente notifichi immediatamente il ricorso e la presente ordinanza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e depositi presso la cancelleria della Corte, entro il prossimo 4 giugno, l'atto di costituzione unitamente alla prova dell'avvenuta notifica;
che la eventuale costituzione del resistente avvenga entro il prossimo 8 giugno 2009.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 1° giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 164 ANNO 2009
Tutela del paesaggio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Territori contermini ai laghi artificiali - Previsione di tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 165 ANNO 2009
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina della programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria - Sottoposizione di tutto il territorio regionale al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, incluse la fascia di mare fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura - Destinazione a protezione della fauna di una quota del territorio agro-silvo-pastorale compresa tra il 10 e il 20 per cento - Contrasto con la norma nazionale e abbassamento della porzione da sottoporre a tutela ai sensi della legge quadro nazionale; Organizzazione della gestione venatoria - Suddivisione del territorio in unità denominate "riserve di caccia", accorpate nei cosiddetti "distretti venatori", aventi l'obbligo di aderire ad un'associazione denominata "associazione dei cacciatori" - Contrasto con la norma fondamentale di riforma economico sociale secondo la quale, negli organismi di gestione faunistica, deve essere assicurata la presenza paritaria delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni di protezione ambientale; Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie - Esonero dagli obblighi di legge previsti dalla legge quadro nazionale; Novella dell'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993 - Previsto utilizzo indiscriminato di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli,nonché prevista uccellagione - Contrasto con norme comunitarie e obblighi internazionali che vietano l'uso delle reti, nonché con la legislazione nazionale che vieta con sanzione penale ogni forma di uccellagione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 8 e 9, della legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della medesima legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 166 ANNO 2009
Tutela dell'ambiente - Regione Basilicata - Procedura per la costruzione di impianti eolici - Procedure autorizzatorie in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica, nella specie autorizzazioni alla costruzione di impianti eolici - Prevista sottoposizione alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica - Previsione fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, PIEAR, del divieto di autorizzazione degli impianti non rientranti nei limiti e non conformi alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 giugno 2001, n. 220.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata dal Tribunale amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 167 ANNO 2009
Alimenti e bevande - Regione Umbria - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi - Previsione di limiti di estensione territoriale più restrittivi per le tartufaie controllate; Obbligo di riparametrazione delle tartufaie esistenti prima dell'entrata in vigore della legge censurata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 18 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 168 ANNO 2009
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche della famiglia - Previsione dettagliata delle attività, delle iniziative e degli interventi sociali da sostenere - Introduzione, aggiuntiva rispetto alle previsioni della legge finanziaria per il 2007, delle ulteriori attività consistenti nel favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone non autosufficienti e nel favorire l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti di minori.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), introdotte dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 169 ANNO 2009
Tutela dell'ambiente - Regione Basilicata - Procedura per la costruzione di impianti eolici - Previsione fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, PIEAR, del divieto di autorizzazione degli impianti non rientranti nei limiti e non conformi alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 giugno 2001, n. 220.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), sollevata dal Tribunale amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 170 ANNO 2009
Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerali alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità 'ratione temporis' dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 171 ANNO 2009
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. (recidiva reiterata) - Obbligatorietà, in tale caso, di un aumento di pena predeterminato - Aumento di pena in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave nell'ipotesi della continuazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma, e 99, quinto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 159 ANNO 2009
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana - Obbligo per gli uffici dell'intera regione di rispondere in friulano alla generalità dei cittadini, nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità; Diritto di usare la lingua friulana nei Consigli comunali e negli altri organi collegiali dei Comuni - Cittadini che non comprendono la lingua friulana - Possibilità che sia prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta; Possibilità per gli enti locali di adottare l'uso di toponimi anche nella sola lingua friulana con valore di denominazione ufficiale a tutti gli effetti; Apprendimento scolastico della lingua minoritaria - Necessità di una dichiarazione espressa della volontà di non volersi avvalere dell'insegnamento di tale lingua - Ritenuta imposizione alle istituzioni scolastiche dell'obbligo di impartire l'insegnamento; Garanzia dell'insegnamento della lingua friulana per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico e previsione di modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue; Previsione che la Regione possa sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, e 14, commi 2, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2007, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 160 ANNO 2009
Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 3/2007 - Procedure di aggiudicazione e criteri di qualificazione - Istituto dell'avvalimento - Applicabilità ai soli appalti sopra la soglia comunitaria e non anche ai contratti che non hanno rilevanza comunitaria, come previsto dalle norme statali; Modifica dell'art. 38, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 3/2007 - Possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario, a condizione che tale possibilità sia indicata nel bando originario - Ritenuto contrasto con la norma statale che prevede tale possibilità entro tre anni da quello della stipulazione del contratto originario; Modifica dell'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 3/2007 - Obbligatorietà dell'esclusione automatica delle offerte anomale da parte delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso - Contrasto con la norma statale che stabilisce la facoltà e non l'obbligatorietà dell'esclusione; Aggiunta del comma 10-bis all'art. 46, comma 10, della legge regionale n. 3/2007 - Disciplina della qualificazione dei concorrenti - Ritenuto contrasto con la disciplina statale; Modifica della legge regionale n. 3/2007 - Mancato rispetto dell'impegno assunto dalla Regione di modificare una serie di disposizioni al fine di adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008);
b) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 20, comma 2, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);
c) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2007, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 161 ANNO 2009
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a cinque anni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), così come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 162 ANNO 2009
Arbitrato - Controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Divieto di devoluzione a collegi arbitrali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144); e dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 (Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 41, 42, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione – dal Collegio arbitrale di Napoli, costituito per l'arbitrato tra il Consorzio CPR2 e la locale Curia arcivescovile, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 163 ANNO 2009
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso da alcuni magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese a mezzo stampa dal senatore Augusto Cortelloni - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica. Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Obbligo per il giudice di uniformarsi alla deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Ancona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 152 ANNO 2009
Forze di polizia - Invalidità per causa di servizio - Indennità speciale 'una tantum' di importo pari all'equo indennizzo maggiorato del venti per cento - Corresponsione agli appartenenti alle forze armate - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 153 ANNO 2009
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rifiuti - Definizione di "punto di raccolta" e "centro di trasferenza" in maniera non conforme alla normativa nazionale e comunitaria - Esclusione che si tratti di centri di stoccaggio e conseguente non necessità di autorizzazione; Prevista realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti attraverso l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in deroga alla pianificazione regionale - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria; Attribuzione al Presidente della Giunta del potere di emanare atti straordinari, non solo nei casi previsti dalla legislazione nazionale ma anche al fine di individuare impianti di smaltimento esistenti, di localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e di disporre la realizzazione diretta di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria; Espropriazione e utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica - Contrasto con il codice dell'ambiente che non contempla alcuna procedura di espropriazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 154 ANNO 2009
Istruzione - Norme della legge finanziaria 2008 - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza unificata, del potere di adottare atti di indirizzo per determinare finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa - Previsione di organismi territoriali aventi il compito di attuare gli obiettivi fissati e attribuzione agli uffici regionali di funzioni di monitoraggio - Previsione di un piano di distribuzione delle risorse.
La Corte costituzionale
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 155 ANNO 2009
Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Prevista competenza del tribunale monocratico - Conseguente preclusione dell'ammissione all'oblazione, consentita agli imputati del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti, di competenza del giudice di pace.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 156 ANNO 2009
Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 157 ANNO 2009
Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Decreto di autorizzazione delle intercettazioni - Mancata previsione, a pena di nullità, della sottoscrizione del giudice.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, dal Tribunale di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 158 ANNO 2009
Professioni - Avvocato e procuratore - Esami per l'abilitazione professionale - Candidati ammessi alle prove orali a seguito di sentenza del TAR da cui derivi l'obbligo per l'amministrazione di rivalutare le prove scritte - Previsto conseguimento ad ogni effetto dell'abilitazione nel caso di superamento delle prove orali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 137 ANNO 2009
Contabilità pubblica - Regione Lazio - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Erogazione con norma provvedimento di contributi per la promozione ed il sostegno di iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo ai soli soggetti indicati nella Tabella B allegata alla legge censurata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 138 ANNO 2009
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Pratiche ed attività bionaturali - Descrizione dei compiti assegnati all'operatore di pratiche bio-naturali e delle finalità della sua azione, nonché istituzione del Comitato regionale con compiti nell'ambito degli ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e istituzione di un elenco regionale; Norme funzionalmente e inscindibilmente collegate alle norme specificamente censurate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 (Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere), nonché, in via conseguenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della predetta legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole «e dalla presente legge» con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 139 ANNO 2009
Consorzi - Norme della legge finanziaria 2008 - Consorzi di bacini imbriferi, di bonifica e di miglioramento fondiario - Obbligo di riduzione entro un anno dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi sulla base di parametri indicati dallo Stato o, in alternativa, soppressione e riordino dei consorzi medesimi d'intesa con lo Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse con il ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi dell'anno 2008;
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, della anzidetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione), con il ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi del 2008;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della stessa legge n. 244 del 2007, sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, con il ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi del 2008;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con il ricorso iscritto al n. 24 del registro ricorsi del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 140 ANNO 2009
Reati e pene - Delitti contro l'attività giudiziaria (nella specie: reato di favoreggiamento personale) - Casi di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Mancata previsione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari della scriminante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 141 ANNO 2009
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni - Ricorso avverso ingiunzione di pagamento di somma dovuta a titolo di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari relativamente all'anno 2004 - Ritenuto difetto di giurisdizione sul presupposto della natura non tributaria del canone comunale sulla pubblicità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 142 ANNO 2009
Processo penale - Udienza preliminare - Presentazione della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio - Trasmissione del fascicolo processuale - Sanzione della nullità per il deposito di un fascicolo non rispondente al dettato delle norme relative alla formazione dei fascicoli - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 143 ANNO 2009
Procedimento civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (nella specie, erede del defunto responsabile civile citata in riassunzione, e conducente del veicolo danneggiante) - Omessa previsione che, anche nel caso in cui non sia disponibile alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 246 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dal Tribunale ordinario di Napoli con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 144 ANNO 2009
Imposte e tasse - Imposta catastale - Ricorso proposto da amministrazione provinciale avverso avviso di liquidazione dell'imposta catastale suppletiva dovuta in relazione ad atto di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare da adibire a sede di uffici e servizi provinciali - Previsione legislativa dell'esenzione dall'imposta per le volture eseguite nell'interesse dello Stato - Omessa estensione della detta esenzione anche alle volture eseguite nell'interesse delle province, oltre che degli altri enti pubblici territoriali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 145 ANNO 2009
Esecuzione penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Obbligo del differimento in caso di esecuzione della pena nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno (ordd. nn. 325/08 e 450/08) e di donna incinta (ordd. nn. 403/08 e 404/08) - Mancata previsione della possibilità per il giudice di negare il differimento quando lo ritenga non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, Cost. e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il pericolo di recidiva.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), del codice penale (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 146 ANNO 2009
Processo penale - Incidente probatorio - Possibilità di presentare la richiesta dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 147 ANNO 2009
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio Gasparri, imputato del reato di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dell'avere recato offesa col mezzo della stampa) nei confronti del magistrato Henry John Woodcock - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini del Tribunale di Milano, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 5 agosto 2008, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell'avvenuta notifica, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 148 ANNO 2009
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e particolarmente le Regioni - Divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, e di assumere e mantenere partecipazioni in tali società, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 149 ANNO 2009
Regione Sardegna - Statuto Regionale - Promulgazione di delibera statutaria non approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi in sede di referendum regionale, ritualmente richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri regionali e dichiarato invalido dall'autorità giudiziaria per il mancato raggiungimento del 'quorum' costitutivo di un terzo degli elettori previsto da legge regionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe limitatamente alla parte relativa alla denunciata incompatibilità con l'art. 15 dello statuto sardo della normativa regionale in base alla quale è stato emanato l'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale);
dichiara che non spettava al Presidente della Regione Sardegna procedere alla promulgazione della suddetta legge statutaria della Sardegna n. 1 del 2008;
annulla, per l'effetto, la promulgazione medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 150 ANNO 2009
Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Condono edilizio - Aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985 - Prevista possibilità, secondo il diritto vivente, di essere ammessi a sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito indicate ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l) e terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 151 ANNO 2009
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della produzione di un numero massimo di tre embrioni ai fini dell'impianto - Previsione della crioconservazione degli embrioni solo nel caso che il trasferimento degli stessi nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Previsione che la volontà di ciascuno dei soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possa essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo - Irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati, dal momento della fecondazione dell'ovulo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 323 del 2008;
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza r.o. n. 323 del 2008 e, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con ordinanza r.o. n. 382 del 2008;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 382 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1¡ã aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio reg. ord. n. 159 del 2008 sono intervenute l'Associazione Cecos Italia, le Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché la S.LS.Me.R. s.r.l. – Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nessuna delle quali è stata parte nel giudizio a quo;
che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 323 del 2008 sono intervenuti l'Associazione Sos Infertilità Onlus, l'Associazione Hera Onlus, nonché C.M. e G.R., nessuno dei quali è stato parte nel giudizio a quo;
che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 382 del 2008 sono intervenute l'Associazione Hera Onlus, l'Associazione Sos Infertilità Onlus, l'Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, l'Associazione Cecos Italia, nonché le Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nessuna delle quali è stata parte nel giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008, n. 414 del 2007, ordinanza pronunciata all'udienza del 26 febbraio 2008);
che l'inammissibilità dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, posto che l'ammissibilità di tale intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenza n. 220 del 2007; ordinanza n. 393 del 2008, cit., ordinanze pronunciate alle udienze del 3 luglio 2007 e del 19 giugno 2007).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Cecos Italia, delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché della S.I.S.Me.R. s.r.l. – Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 159 del 2008; gli interventi dell'Associazione Sos Infertilità Onlus, dell'Associazione Hera Onlus nonché di C.M. e G.R., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 323 del 2008; gli interventi dell'Associazione Hera Onlus, dell'Associazione Sos Infertilità Onlus, dell'Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, dell'Associazione Cecos Italia, nonché delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 382 del 2008.
F.to: Francesco Amirante, Presidente
SENTENZA N. 129 ANNO 2009
Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Decreto del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008 recante sospensione per 10 giorni, con effetto immediato, della licenza di esercizio n. 669/2747 rilasciata dal sindaco di Bolzano al sig. Ausserer per la gestione del Bar Caffè "Teatro" in Bolzano.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato adottare il decreto del Questore della Provincia di Bolzano 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008, con cui è stata disposta la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè “Teatro”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 130 ANNO 2009
Giustizia amministrativa - Composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento - Sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 17 luglio 2008, n. 1717, "nel punto in cui, disattesa l'eccezione, sollevata dal Comune di Transacqua, di incostituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. 6 aprile n. 1984 n. 426, che stabilisce che spetta alla Provincia autonoma di Trento la nomina di due dei sei magistrati del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, statuì sul merito dei ricorsi ivi decisi".
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n. 1717, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 131 ANNO 2009
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Procedimento penale per il reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro a carico di datore di lavoro dichiarato, nelle more, fallito - Citazione, quale responsabile civile, della compagnia di assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 132 ANNO 2009
Istruzione - Istruzione pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Docenti bibliotecari dei conservatori musicali - Orario di servizio di 38 ore settimanali pari a quello del personale amministrativo anziché di 12 ore settimanali per 27 settimane all'anno come previsto per i docenti bibliotecari in servizio negli altri conservatori nazionali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano), sollevata dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe, con riferimento agli articoli 3, 36, 70 e seguenti della Costituzione, nonché all'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 133 ANNO 2009
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà della misura in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, cod. pen.) in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari - Interpretazione della Corte di cassazione (in sede di giudizio di rinvio) per il superamento della presunzione legale di pericolosità: necessità della prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 134 ANNO 2009
Procedimento civile - Costituzione del convenuto - Differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione nell'ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell'atto di citazione - Possibilità per il convenuto di costituirsi venti giorni prima della nuova udienza - Omessa previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera – con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 135 ANNO 2009
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti i reati di competenza del giudice di pace; Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di anni sei o quattro, a fronte del termine di tre anni previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 289 del 2008);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Nocera Inferiore, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 361 del 2008);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 250 e n. 380 del 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 136 ANNO 2009
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti dell'amministrazione regionale inquadrati nella categoria B - Inquadramento a domanda nel primo livello retributivo della superiore categoria C, se in possesso dei requisiti dell'assunzione con concorsi pubblici non riservati e della idoneità alle selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 - Aumento della dotazione organica nella categoria C e uguale corrispondente riduzione della categoria B.
la Corte costituzionale
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 123 ANNO 2009
Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso i tribunali e le corti d'appello indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Procedimento di reclamo avverso ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca delle misure cautelari concesse alla parte resistente che ha instaurato la causa di merito, avente ad oggetto una fattispecie di concorrenza sleale, in data anteriore all'istituzione delle dette sezioni specializzate - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, il Tribunale di Napoli) delle procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, il Tribunale di Campobasso) - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 124 ANNO 2009
Disabile - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per la mobilità dei disabili - Interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato - Determinazione delle modalità per il funzionamento del Fondo con decreto ministeriale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe relative ad altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 125 ANNO 2009
Previdenza - Prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive, salvo per quelle ritenute aiuti illegittimi di Stato dalla Commissione europea, soggette a prescrizione decennale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 9, lettera a), ultima parte, e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in combinato disposto, con l'art. 15 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 659/1999, del 22 marzo 1999, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 126 ANNO 2009
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal tribunale del riesame, e contro la decisione non sia stato proposto ricorso per cassazione, né siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini - Mancata previsione; Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di appellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Camerino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 127 ANNO 2009
Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilità delle ordinanze e delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina del processo di cassazione e dell'arbitrato. In subordine: Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocità - Accertamento dell'infrazione mediante strumenti elettronici - Disciplina dei mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione - Omessa previsione che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità secondo il sistema di taratura previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 273. (Ord. n. 330/08)
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, e dal Tribunale ordinario di Sondrio, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 128 ANNO 2009
Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concessione da parte del giudice dell'esecuzione in relazione a una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata a causa dell'esistenza di una precedente condanna poi revocata per violazione del divieto del 'bis in idem' - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 114 ANNO 2009
Assistenza e solidarietà sociale - Norme della legge finanziaria 2008 - Asili nido - Istituzione di un fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa - Modalità di programmazione e progettazione da definirsi da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri - Inclusione dei predetti servizi nel sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui al comma 1259 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevate dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 458, 459 e 460 della legge n. 244 del 2007, sollevata dalla Regione Veneto, per violazione degli art. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120 della Costituzione e dell'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 115 ANNO 2009
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva e applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: necessità che le dichiarazioni siano corroborate da riscontri esterni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 3 e 6 dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate nel citato art. 197-bis, comma 1, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste», questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 116 ANNO 2009
Processo penale - Notificazioni - Imputato sottoposto ad amministrazione di sostegno - Mancata previsione che le notificazioni vengano eseguite presso l'amministratore nominato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. pen., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 117 ANNO 2009
Processo penale - Processo penale a carico di imputati minorenni - Applicazione, specialmente applicazione provvisoria, di una misura di sicurezza, anche nei confronti dei minori infraquattordicenni, senza previsione di alcun limite minimo di età.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 118 ANNO 2009
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada, in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata – in riferimento all'articolo 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di S. Anastasia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 119 ANNO 2009
Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Ricorso avverso atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni per omesso versamento della tassa dovuta dal ricorrente in relazione ad autoveicolo cancellato dal pubblico registro automobilistico successivamente alla scadenza del termine per il pagamento - Obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, anziché proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Dedotta impossibilità per il contribuente di effettuare versamenti frazionati e per l'ente impositore di procedere a riscossione con riferimento ai soli periodi inferiori all'anno in cui si sia verificato il presupposto impositivo del possesso dell'autoveicolo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure urgenti in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 120 ANNO 2009
Elezioni - Parlamento europeo - Approvazione da parte del Senato, nella seduta del 3 febbraio 2009, del Testo unificato delle proposte di legge (A.C. 22 e abbinate-A) recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Previsione di una soglia di sbarramento al 4 per cento per l'attribuzione dei seggi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico «Lista Consumatori C.O.D.A.CONS.» nei confronti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 121 ANNO 2009
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal tribunale del riesame, e contro la decisione non sia stato proposto ricorso per cassazione, né siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini - Mancata previsione; Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 122 ANNO 2009
Commercio - Attività economica di somministrazione di alimenti e bevande - Rilascio delle autorizzazioni in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalle Giunte regionali e dai comuni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 107 ANNO 2009
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Intervento statale di rientro di deficit sanitari regionali, in duplice forma - Anticipazione di 9.100 milioni di euro per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti cumulati fino al 31.12.2005, con restituzione in trent'anni, per le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, firmatarie di accordi con lo Stato per il risanamento dei relativi servizi - Accesso ad un finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità negli anni antecedenti il 2007.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse sempre dalla Regione Veneto con il ricorso n. 19 del 2008,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTISENTENZA N. 108 ANNO 2009
Professioni - Avvocato e procuratore - Esami per l'abilitazione professionale - Candidati ammessi alle prove orali a seguito di sentenza del TAR da cui derivi l'obbligo per l'amministrazione di rivalutare le prove scritte - Previsto conseguimento ad ogni effetto dell'abilitazione nel caso di superamento delle prove orali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTIORDINANZA N. 109 ANNO 2009
Reati tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilità per determinati reati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 53, 54 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 15, comma 7, della legge n. 289 del 2002 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 79 Cost., dal Tribunale di Spoleto con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
ORDINANZA N. 110 ANNO 2009
Contratto, atto e negozio giuridico - Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto per morosità - Contumacia dell'intimato - Nullità dei contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, per omessa registrazione - Dedotta impossibilità di pronunciare sulla convalida richiesta dall'intimante per insussistenza di un valido rapporto locativo - Incidenza di un adempimento fiscale su rapporto civilistico
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTIORDINANZA N. 111 ANNO 2009
Straniero - Espulsione amministrativa - Nulla osta del giudice all'atto di convalida - Automaticità del provvedimento del giudice - straniero sottoposto a procedimento penale (nella specie, per il reato di indebito trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore) - Possibilità per il giudice di negare, per esigenze difensive, il rilascio del nulla osta all'espulsione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo. Straniero - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione del convivente 'more uxorio' con cittadino italiano - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 13, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTIORDINANZA N. 112 ANNO 2009
Impiego pubblico - Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali (c.d. "spoil system") dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte costituzionale - Previsione del potere della Giunta regionale di deliberare in via alternativa il reintegro nelle cariche ed il ripristino dei relativi rapporti di lavoro o un'offerta di equo indennizzo ovvero solo quest'ultima soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTIORDINANZA N. 113 ANNO 2009
Procedimento civile - Prova testimoniale - Facoltà di astensione dei testimoni - Omessa previsione per i prossimi congiunti di una delle parti in causa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTISENTENZA N. 106 ANNO 2009
Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero, intese ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato, nonché richiesta di rinvio a giudizio dei predetti funzionari ed agenti Segreto di Stato - Decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 16 febbraio 2007 del G.I.P., operante in veste di G.U.P., presso il Tribunale di Milano, nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero e di altri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, instaurato nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero - Richiesta inoltrata dalla Procura di Milano al Ministro della difesa per l'acquisizione di atti e informazioni concernenti il sequestro o in generale di documenti, informative e atti relativi alla pratica delle c.d. "renditions" Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri, relativamente al sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar - Ordinanze istruttorie emesse dal Tribunale di Milano, sez. IV penale, giudice monocratico, con le quali veniva disposta la revoca della precedente ordinanza di sospensione del procedimento e la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, dei documenti omissati con quelli non omissati (ordinanza del 19 marzo 2008) e, successivamente, l'ammissione della prova testimoniale così come richiesta dal pubblico ministero (ordinanza del 14 marzo 2008) Segreto di Stato - Procedimento penale per i reati di favoreggiamento personale e di sequestro di persona aggravato in danno di Abu Omar - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto dai testimoni
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto «nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2007 proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
accoglie parzialmente i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, e, per l'effetto, dichiara che non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all'Autorità giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, e con essa sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l'effetto, tali atti processuali nelle corrispondenti parti;
accoglie parzialmente il ricorso n. 14 del 2008 proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano, limitatamente all'ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarando che non spettava al Giudice predetto ammettere le prove ivi indicate;
respinge il ricorso n. 20 del 2008 proposto dal Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando che spettava a quest'ultimo emettere sia la nota 6 ottobre 2008 (n. 6000.1/42025/GAB) sia le due note 15 novembre 2008 (n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 94 ANNO 2009
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al Decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996. Sanità pubblica - Regione Puglia - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui alla Delibera della Giunta regionale 27 maggio 1997, n. 3006 in attuazione del Decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'art. 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), sollevata in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97 e 113 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 95 ANNO 2009
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare nei confronti del figlio maggiorenne - Pignoramento effettuato nella casa del genitore convivente che ha proposto opposizione di terzo - Limiti legali alla prova testimoniale e, conseguentemente, alla prova per presunzioni - Omessa previsione dell'ammissibilità della prova per presunzioni diretta ad accertare il diritto dominicale dell'opponente sui beni pignorati quando l'esistenza di detto diritto sia resa verosimile dal rapporto di convivenza tra terzo genitore e figlio debitore esecutato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 96 ANNO 2009
Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di piego spedito attraverso il servizio di "postacelere" - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di negligente comportamento del gestore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 97 ANNO 2009
Reati tributari - Confisca - Previsione, 'ex' art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), della confisca c.d. per equivalente per i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 - Applicabilità della misura ai reati commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 98 ANNO 2009
Disabile - Parente entro il quarto grado, tutore e convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 99 ANNO 2009
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Finanziamenti statali per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico - Modifica delle previsioni normative contenute nella legge finanziaria per il 2007, comportante incremento dello stanziamento e differenti previsioni di vincolo sulla destinazione delle risorse.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 280, lettere a) e b), della legge n. 244 del 2007;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 279 e 280, lettera c), della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 279 e 280, lettera c), della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 100 ANNO 2009
Imposte e tasse - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Norme della Regione Calabria - Determinazione della misura dell'addizionale dovuta per il consumo di gas metano usato come combustibile per produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica - Contrasto con disposizione di legge statale di interpretazione autentica secondo cui l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile l'intervento della Regione Calabria nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 149 del 2008;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), sollevate, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 101 ANNO 2009
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa - Divieto nelle more dell'individuazione degli appositi ambiti territoriali da parte dei comuni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 102 ANNO 2009
Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsto svolgimento del giudizio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 103 ANNO 2009
Amnistia ed indulto - Concessione di indulto - Esclusioni - Mancata previsione dell'inapplicabilità del beneficio per il delitto previsto dall'art. 648-ter del codice penale, limitatamente all'ipotesi che l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 104 ANNO 2009
Amministrazione pubblica - Cerimoniale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008, recante "Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche" - Ampliamento e innovazione di diverse disposizioni del DPCM 14 aprile 2006 - Disciplina della posizione protocollare degli organi della Regione e degli altri enti autonomi territoriali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 105 ANNO 2009
Tutela della salute - Ordinanza contingibile ed urgente in data 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche occupazionali concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina - Previsione dell'obbligo per il proprietario o detentore di un cane di provvedere all'identificazione e alla registrazione dello stesso mediante applicazione di microchip da parte dei veterinari pubblici competenti per territoro o dei veterinari liberi professionisti autorizzati ad accedere all'anagrafe canina regionale - Obblighi per i comuni di identificare e registrare in anagrafe canina i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero autorizzate - Disciplina relativa alla produzione e commercializzazione di microchip - Obbligo delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano di assegnare ai direttori generali delle ASL il compito di provvedere all'attuazione della ordinanza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 86 ANNO 2009
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al coniuge superstite nella misure del 50 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto - Estensione al convivente 'more uxorio' - Mancata previsione; Rendita al figlio naturale pari al 20 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, anziché al 40 per cento, come previsto per gli orfani di entrambi i genitori, in caso di genitore superstite convivente 'more uxorio'.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 1, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 87 ANNO 2009
Corte dei conti - Procedimento disciplinare a carico di magistrato contabile - Facoltà dell'incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro anziché da altro magistrato - Esclusione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 88 ANNO 2009
Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Impianti offshore - Autorizzazione ministeriale previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima - Mancata previsione dell'intesa con la Regione - attribuzione alla Provincia del compito di rilasciare l'autorizzazione unica necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposta nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposta dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 89 ANNO 2009
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Emanazione delle ordinanze di ingiunzione - Attribuzione del relativo potere al Prefetto, anziché al Presidente della Giunta regionale - Contrasto con i principi e i criteri direttivi posti dalla legge 22 marzo 2001, n. 85.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 90 ANNO 2009
Elezioni - Operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali - Ricorso avverso gli atti endoprocedimentali attualmente lesivi anteriormente alla proclamazione degli eletti - Esclusione secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 91 ANNO 2009
Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 92 ANNO 2009
Previdenza - Dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro e di altri fondi o casse, indicati dall'art. 1 della legge n. 177/1976 - Ricongiunzione di periodi di iscrizione ad altre gestioni previdenziali (nella specie Cassa Nazionale di previdenza architetti) - Applicazione, per la determinazione della riserva matematica, prevista nel comma 2 dell'art. 2 della legge censurata, dei coefficienti più favorevoli contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con d.m. del 27 gennaio 1964 anziché di quelli contenuti nel d.m. 19 febbraio 1981 - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla medesima Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 93 ANNO 2009
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Opposizione all'esecuzione esattoriale - Prevista inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Marcianise con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 75 ANNO 2009
Reati e pene - Casi di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - False o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere, in quanto persona indagata di reato probatoriamente collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono - Esclusione della punibilità - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 76 ANNO 2009
Turismo - Norme della legge finanziaria 2008 - Attrazione in capo al potere esecutivo centrale di una generale attività di riordino e semplificazione di tutto il settore turistico e attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del compito di sostenere e promuovere progetti di investimento capaci di riqualificare il prodotto turistico nazionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di illegittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 194, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 195, della legge n. 244 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 77 ANNO 2009
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo (non legato al debitore da rapporti di coniugio, parentela o affinità) proposta da società titolari di aziende concesse, in tutto o in parte, in affitto al debitore esecutato in data anteriore all'avvio della procedura esecutiva - Pignoramento di beni mobili, compresi nei rapporti di affitto, asseritamente appartenenti alle società opponenti, in quanto inclusi in elenchi allegati ai contratti stipulati con il debitore - Imposizione al terzo opponente dell'onere di dimostrare l'appartenenza del bene mediante titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima del detto anno) - Ritenuta inidoneità dei menzionati contratti di affitto a fondare la proposta opposizione, perché stipulati nell'anno cui si riferiscono i tributi per i quali si procede - Omessa previsione che l'opposizione di terzo, non legato al debitore da rapporti di coniugio, parentela o affinità, possa essere proposta in forza di titolo avente data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore, ovvero, in subordine, che la detta opposizione sia assoggettata alla medesima disciplina dettata dall'art. 58, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 per il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del debitore esecutato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 78 ANNO 2009
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del voto verbalizzato in termini alfanumerici - Esclusione in base al "diritto vivente".
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, e degli artt. 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata, con riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 79 ANNO 2009
Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme della Regione Veneto - Esclusione dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale dal novero delle ipotesi per le quali è previsto il pagamento del tributo in misura ridotta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 6, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 80 ANNO 2009
Filiazione - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Legittimazione passiva in caso di morte del presunto genitore e dei suoi eredi - Riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 21287/2005 - Omessa previsione che la domanda debba essere proposta, nell'ipotesi di premorienza del presunto genitore e dei suoi eredi, nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore, ovvero di un curatore speciale nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere instaurato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 81 ANNO 2009
Appalti pubblici - Commissione di gara - Incompatibilità all'assunzione o mantenimento dell'incarico di commissario per coloro che abbiano svolto o svolgano alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 82 ANNO 2009
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e per la graduazione degli sfratti - Previsione della possibilità d'istituzione nei comuni individuati nell'art. 1, comma 1, di apposite commissioni con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione degli sfratti, fatte salve le competenze dell'A.G.O., finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui all'art. 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Commissione per la graduazione degli sfratti - Organizzazione e funzionamento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 83 ANNO 2009
Forze armate - Vicebrigadieri della Guardia di finanza - Emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde attribuito ai vicebrigadieri - Previsto riassorbimento con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo anziché all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore come stabilito per i sottufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e delle restanti Forze armate: Esercito, Marina militare e Aeronautica militare.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 84 ANNO 2009
Tutela dell'ambiente - Rifiuti - Ordinanza cautelare di revocazione n. 5610/2008 emessa dalla 5. Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato concesso alla Esogest srl di svolgere attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e solidi non pericolosi nel Comune di Pastorano.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano nei confronti del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 85 ANNO 2009
Petizioni alle Camere - Presentazione alla Camera dei deputati di una petizione avente ad oggetto:" Distacco dalle Regioni di appartenenza e aggregazione ad altre Regioni dei Comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost." - Mancato esame. Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Richiesta alla Corte costituzionale di accertare la violazione del diritto del ricorrente alla conoscibilità delle opinioni dissenzienti e concorrenti eventualmente manifestate dai componenti del collegio della medesima Corte giudicante i ricorsi decisi con le pronunce costituenti giurisprudenza applicabile alla decisione del ricorso e di ordinare la pubblicazione di tali opinioni eventualmente manifestate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal sig. Fabio Ratto Trabucco, in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione n. 12 del 28 aprile 2008, nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 69 ANNO 2009
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Richiesta e votazione nell'Assemblea degli azionisti RAI, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, della revoca di un consigliere di amministrazione della RAI.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell'Assemblea degli azionisti della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
annulla, per l'effetto:
a) la nota del Ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2007;
b) la nota, in pari data, del Presidente del Consiglio dei ministri, indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
c) la nota, in pari data, del Ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al Direttore generale del Dipartimento del Tesoro;
d) la nota, in pari data, del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale della RAI S.p.A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 70 ANNO 2009
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007 - Condizione - Espletamento di servizio anche non continuativo di almeno tre anni nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge censurata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 71 ANNO 2009
Rapporto di lavoro - Lavoratori autoferrotranvieri - Ammissione in servizio - Condizioni - Cittadinanza italiana.
la Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, numero 1), dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, giudice monocratico del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 72 ANNO 2009
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste e dalla Corte d'appello di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 73 ANNO 2009
Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione della fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Alessandria e dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 74 ANNO 2009
Finanza regionale - Norme della legge finanziaria 2008 - Proventi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Devoluzione alla Regione dei sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute sui redditi da pensione, riscossi nel territorio della Regione stessa - Adozione di disposizioni di prima applicazione, attraverso legge ordinaria modificativa delle disposizioni di attuazione dello statuto - Previsione che i maggiori introiti di bilancio non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro e che a partire dall'anno 2010 gli ulteriori maggiori introiti sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 61 ANNO 2009
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti - Nozione - Condizioni per le quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti; Gestione dei materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti; Realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo - Esclusione delle procedure autorizzative di cui al codice dell'ambiente; Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Esclusione dell'autorizzazione e previsione che le operazioni di conferimento non sono considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento. Ubicazione delle aree di stoccaggio attrezzate - Preferibile coincidenza con i siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti - Possibilità che in tali casi la gestione dei materiali inerti da scavo sia assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della suddetta legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed al punto D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
SENTENZA N. 62 ANNO 2009
Militari - Sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e militari di truppa in servizio permanente (caso di specie) - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà del Ministro di discostarsi, in casi di particolare gravità, dal giudizio della Commissione di disciplina, anche a sfavore dell'incolpato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
SENTENZA N. 63 ANNO 2009
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Crediti da risarcimento del danno differenziale subito dal lavoratore in conseguenza di infortunio sul lavoro, vantati nei confronti di datore di lavoro dichiarato fallito - Azione diretta del lavoratore nei confronti dell'assicuratore del datore di lavoro - Mancata previsione secondo il "diritto vivente".
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
SENTENZA N. 64 ANNO 2009
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione - Mancata previsione della connessione di procedimenti nella ipotesi in cui una persona sia imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Competenza per materia determinata dalla connessione - Ipotesi di persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Esclusione della connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, e in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLAORDINANZA N. 65 ANNO 2009
Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente; Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco o scommessa - Contrasto con la normativa comunitaria, direttiva 98/34/CE.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dallo stesso Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLAORDINANZA N. 66 ANNO 2009
Reati e pene - Codice in materia di protezione dei dati personali - Trattamento illecito di dati - Trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare nell'esercizio di attività giornalistica - Previsto esonero dal consenso dell'interessato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLAORDINANZA N. 67 ANNO 2009
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Previsione dell'arresto obbligatorio anziché facoltativo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLAORDINANZA N. 68 ANNO 2009
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Competenza per materia determinata dalla connessione - Ipotesi di persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Esclusione della connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice; Reati commessi da più persone in danno reciproco le une con le altre - Mancata previsione quale ipotesi di spostamento della competenza determinata dalla connessione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLASENTENZA N. 54 ANNO 2009
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 - Disciplina regionale per la richiesta del c.d. condono edilizio - Nuove modifiche comportanti la proroga di termini nonché l'ampliamento delle ipotesi degli interventi ammessi a sanatoria.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c) della legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (Modifica ed integrazione alla L.R. 12 novembre 2004, n. 18), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ai principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di certezza del diritto;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettere b), d), e), f) e g), della legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ai principi di leale cooperazione tra Stato e Regioni e di certezza del diritto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ai principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di certezza del diritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 55 ANNO 2009
Consorzi - Consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa - Previsione legislativa della nomina, da parte della competente autorità di vigilanza, di un commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006 di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007 - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica secondo cui il nuovo commissario unico è nominato in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, in carica alla suddetta data - Previsione della sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici, in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri commissari monocratici.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i «commissari monocratici» dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri «commissari monocratici».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 56 ANNO 2009
Imposte e tasse - Termini in materia tributaria - Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari - Previsione legislativa della proroga dei termini scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale, attualmente di competenza dell'ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, che accerta la durata del suddetto periodo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 57 ANNO 2009
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Procedimento per decreto penale di condanna - Trattamento sanzionatorio delle ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia accertato in via sintomatica a seguito del rifiuto del contravventore di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico mediante etilometro - Successione nel tempo di norme penali incriminatrici - Ritenuta applicabilità, in coerenza con il principio del 'favor rei', delle sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada, nel testo introdotto dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 - Intervenuta depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro - Omesso assoggettamento della guida sotto l'influenza dell'alcool sintomaticamente accertata alle più aspre sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con particolare riguardo ai casi in cui sia ragionevole ritenere il superamento delle fasce di concentrazione alcolica connesse alle fattispecie più gravemente punite - Configurazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro quale illecito amministrativo, anziché quale reato punito ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate – in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 58 ANNO 2009
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 In subordine: Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Dedotto contrasto con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 che sanciscono i principi di irretroattività delle norme tributarie e di obbligatoria indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4 ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova, con le due ordinanze in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevata, con riferimento agli artt. 101, 102 e 108 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia e dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 59 ANNO 2009
Catasto - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria - Termine per la notificazione - Mancata previsione - Conseguente assoggettamento a tempo indeterminato del contribuente all'azione accertatrice dell'amministrazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 60 ANNO 2009
Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini ordinari di fase - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 47 ANNO 2009
Minori - Figli naturali - Normativa applicabile ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (in specie, istanza di genitore non coniugato per l'affidamento esclusivo dei figli conviventi e per la condanna del genitore non convivente al versamento di un assegno mensile per il mantenimento dei figli, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche e straordinarie) - Estensione ai detti procedimenti della disciplina dettata dalla legge n. 54 del 2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Attribuzione al tribunale dei minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse della prole naturale, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 48 ANNO 2009
Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Istituzione, sotto la forma di autorità regionale, di una stazione appaltante unica per tutte le amministrazioni committenti del territorio regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici - Istituzione, attraverso fonte regolamentare, di un albo ufficiale contenente l'elenco delle aziende che possono essere destinatarie di subappalti di lavori e forniture - Asserito contrasto con i principi fissati dal codice dei contratti; Funzione di vigilanza sulle procedure di gara e di comminazione di sanzioni - Asserita duplicazione dell'Autorità statale che vigila sui contratti pubblici, prevista dal codice dei contratti; Obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e coordinamento solamente per i lavori di importo superiore a 150.000 euro - Asserito contrasto con i principi fissati dal codice dei contratti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 49 ANNO 2009
Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Sospensione della patente da quindici giorni a due mesi alla seconda infrazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 – dal Giudice di pace di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 50 ANNO 2009
Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 51 ANNO 2009
Telecomunicazioni - Controversie tra utenti o categorie di utenti e un soggetto autorizzato o destinatario di licenze (nella specie Telecom Italia S.p.a.) oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro - Obbligo di preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione al CO.RE.COM entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione nonché in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 52 ANNO 2009
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti dei magistrati Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLAORDINANZA N. 53 ANNO 2009
Tutela del paesaggio - Norme della Regione Calabria - Valenza paesaggistica del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) e Piani Paesaggistici d'Ambito. Beni culturali - Norme della Regione Calabria - Funzioni di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - Attribuzione a provvedimento regionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 37 ANNO 2009
Fallimento e procedure concorsuali - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assenza di una pronuncia di responsabilità per colpa dei creditori ricorrenti ovvero del soggetto già dichiarato fallito - Istanza del curatore fallimentare per la liquidazione del proprio compenso - Disciplina legislativa delle spese della procedura fallimentare - Omessa inclusione tra le spese anticipate dall'erario delle spese e degli onorari spettanti al curatore fallimentare in caso di revoca del fallimento, anche se pronunciata con sentenza non contenente disposizioni circa il soggetto responsabile per la erroneamente ritenuta insolvenza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Testo A), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 38 ANNO 2009
Istruzione - Regione Emilia-Romagna - Attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole private dell'infanzia - Contributi ai comuni - Criteri di ripartizione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento spiegato dalla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) nel presente giudizio;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 33, primo, secondo e terzo comma, e all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 39 ANNO 2009
Circolazione stradale - Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni della stessa disposizione - Applicazione del criterio sanzionatorio del cumulo materiale, anziché del cumulo giuridico previsto per il concorso formale di violazioni del codice della strada - Omessa previsione dell'applicabilità anche ai responsabili di violazioni del codice della strada del cumulo giuridico della sanzione, come stabilito per l'autore dell'illecito amministrativo continuato in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 40 ANNO 2009
Professioni - Notaio - Concorso per notaio - Diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova preselettiva informatica e dei due concorsi successivi per i candidati che abbiano superato l'ultima prova preselettiva anteriore all'entrata in vigore della norma censurata e non anche per quelli che abbiano superato la penultima.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 41 ANNO 2009
Straniero - Espulsione amministrativa - Configurazione della fattispecie di reato previsto a carico dello straniero, già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, trovato nel territorio dello Stato - Mancata inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale della clausola "senza giustificato motivo".
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli att. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 42 ANNO 2009
Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Preclusione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 43 ANNO 2009
Enti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Patrocinio dell'Avvocatura Regionale - Previsione che gli enti individuati dalla Giunta Regionale, tra quelli costituenti il sistema regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 30 del 2006, si avvalgano, di norma, del patrocinio dell'Avvocatura Regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale - Deroga alla disciplina recata dalla legge professionale forense secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento del Consiglio Nazionale Forense;
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 44 ANNO 2009
Porti - Porti civili di rilevanza economica regionale e interregionale della Regione Toscana - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Nota del Ministero dei trasporti-Direzione Generale dei Porti del 17 aprile 2008 - Asserita spettanza allo Stato della competenza amministrativa in materia di demanio marittimo in forza del DPCM 21 dicembre 1995.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 45 ANNO 2009
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa "nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio" (rientranti nella legislazione residuale regionale ex art. 117, comma quarto, Costituzione), anziché alla materia delle comunicazioni (rientrante nella legislazione concorrente, ex art. 117, comma terzo, Costituzione), alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. e), Costituzione) e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. m), Costituzione); Introduzione di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività; Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Applicabilità retroattiva; Inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia fisso, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività; Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 46 ANNO 2009
Imposte e tasse - Imposta di registro - Acquisto di abitazione non di lusso - Agevolazioni tariffarie per l'acquisto della 'prima casa' - Alienazione prima dei cinque anni e riacquisto di altro immobile entro un anno dall'alienazione - Obbligo di adibire a propria abitazione principale l'immobile riacquistato per evitare la decadenza dai benefici fiscali - Omessa previsione della sufficienza, per evitare la decadenza, del perfezionamento di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, o di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione sulle stesse.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare […] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 27 ANNO 2009
Elezioni - Direttori delle case di cura private convenzionate - Ineleggibilità a sindaco e consigliere comunale dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 28 ANNO 2009
Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Attribuzione ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contagiata a seguito di somministrazione di derivati del sangue - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 29 ANNO 2009
Processo penale - Prove - Prevista acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato - Conseguente utilizzabilità di tale mezzo di prova documentale oltre i casi e i limiti di efficacia probatoria previsti in via generale (artt. 234 e 236 cod. proc. pen.).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 30 ANNO 2009
Ambiente - Regione Veneto - Conservazione degli habitat naturali - Deliberazione della Giunta 4 marzo 2008 n. 438, recante "Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 legge regionale 28.4.1998, n. 19" - Riconoscimento delle specie ittiche carpa, pesce gatto, trota iridea e lavarello quali "specie para-autoctone" con conseguente autorizzazione all'immissione delle stesse nelle acque di competenza regionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) devono essere considerate “specie para-autoctone”;
annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19), con riferimento ai punti 1, 2 e 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLASENTENZA N. 31 ANNO 2009
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo della stampa a carico del senatore Cesare Previti per le opinioni espresse nei confronti di David Maria Sassoli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, nei confronti del Senato della Repubblica, dalla Corte d'appello di Roma, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 32 ANNO 2009
Comuni e province - Regione Veneto - Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti - Rapporti conseguenti tra detto comune ed il Comune di Venezia - Previsione della determinazione con deliberazione della Giunta provinciale in base al criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto in relazione all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima legge regionale n. 11 del 1999, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio di legalità sostanziale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 33 ANNO 2009
Previdenza - Somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali - Previsione che le stesse siano comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione – dal Tribunale di Siena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 34 ANNO 2009
Reati e pene - Prescrizione - Effetti della sospensione e della interruzione -Modifiche normative - Previsto collegamento dei differenti aumenti dei termini di prescrizione, per interruzione, allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 35 ANNO 2009
Previdenza e assistenza - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap - Assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente - Attribuzione del diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa - Omessa inclusione nel novero dei beneficiari del soggetto convivente 'more uxorio' con persona portatrice di handicap grave.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ORDINANZA N. 36 ANNO 2009
Imposte e tasse - Regime di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità del detto regime per contrasto con il divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune - Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), e 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 18 ANNO 2009
Trasporto - Norme della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Previsione di un rappresentante nominato dalla Regione nel comitato di coordinamento degli aeroporti, in contrasto con le norme comunitarie che non inseriscono tra i soggetti ammessi a partecipare a tale organo consultivo i rappresentanti dei governi regionali; Coordinamento aeroportuale - Attribuzione alla Regione del compito di concorrere a definire i parametri di coordinamento, in contrasto con le norme comunitarie che attribuiscono tale ruolo allo Stato membro e con le norme statali sulla istituzione e le competenze dell'E.N.A.C.; Concessioni di gestione aeroportuale - Attribuzione alla Regione del potere di emanare direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC, aventi valore di linee guida vincolanti - Contrasto con il Codice della navigazione che attribuisce le competenze medesime al Ministero dei trasporti e all'ENAC e prevede un ruolo solo consultivo delle Regioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
SENTENZA N. 19 ANNO 2009
Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA