Ultime pronunce pubblicate deposito del 23/04/2010
 
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Deposito del 23/04/2010 (dalla 141 alla 148)

 
S.141/2010 del 14/04/2010
Udienza Pubblica del 23/03/2010, Presidente AMIRANTE, Redattore QUARANTA


Norme impugnate: Artt. 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio 06/04/2009, n. 9.

Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Servizio sanitario nazionale - Istituzione di un nuovo tipo di distretti socio-sanitari definiti "montani" con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilità di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla normativa statale in vista del contenime nto della spesa sanitaria, contrasto con l'Accordo Stato-Regione Lazio, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, contenente il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario della Regione, disconoscimento del potere sostitutivo esercitato dallo Stato con la nomina di un commissario ad acta.

Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ric. 40/2009
S.142/2010 del 14/04/2010
Udienza Pubblica del 23/03/2010, Presidente AMIRANTE, Redattore GALLO


Norme impugnate: Artt. 4, c. 1° lett. b), 5, c. 4°, e 8 della legge della Regione Lombardia 29/01/2009, n. 1.

Artt . 3, c. 1° lett. p), q) ed r), e 15, c. 9°, della legge della Regione Lombardia 29/06/2009, n. 10.

Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Attribuzione alla competenza della Regione della verifica del piano d'ambito approvato dall'Autorità d'ambito, ferme restando le competenze del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Coviri) - Contrasto con gli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuiscono al Coviri la competenza di verifica del piano d'ambito;
Risorse idriche - Previsione che la Giunta regionale verifichi il piano d'ambito in base ai criteri di cui all'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, e detti, ove necessario, prescrizioni vincolanti - Contrasto con gli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuiscono al Coviri la competenza di verifica del piano d'ambito;
Sostituzione degli artt. 48 e 51 della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con l'art. 154, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della lett. e) del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 26/2003, come sostituita dall'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 - Servizi idrici - Determinazione del sistema tariffario - Attribuzione alla Regione "limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio" - Contrasto con il codice dell'ambiente;
Sostituzione del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 1/2009 - Servizi idrici - Determinazione da parte dell'autorità d'ambito del sistema tariffario - Ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio - Appli cazione delle disposizioni regionali in luogo della normativa nazional e - Contrasto con il codice dell'ambiente;
Sostituzione del secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 - Risorse idriche - Verifica del Piano d'ambito - Attribuzione alla Giunta regionale, sentita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, già COVIRI, anziché alla Commissione nazionale medesima in via esclusiva - Contrasto con il codice dell'ambiente;
Servizio idrico - Determinazione della tariffa - Sanatoria degli atti emanati in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8/5448 del 2007, inclusi i Piani d'ambito approvati e impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottati anteriormente alla legge regionale n. 1/2009 - Contrasto con il codice dell'ambiente.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ric. 26 e 56/2009
S.143/2010 del 14/04/2010
Udienza Pubblica del 23/03/2010, Presidente AMIRANTE, Redattore DE SIERVO


Norme impugnate: Legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22.

Oggetto: Elezioni - Regione Siciliana - Incompatibilità tra la carica di deputato del consiglio regionale e quella sopravvenuta di assessore in un comune di grandi dimensioni - Mancata previsione.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 185/2009
O.144/2010 del 14/04/2010
Camera di Consiglio del 24/03/2010, Presidente DE SIERVO, Redattore GALLO


Norme impugnate: Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, ed in particolare l'art. 153.

Oggetto: Tutela dell'ambiente - Gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato - Previsione che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato.

Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ord. 297/2009
O .145/2010 del 14/04/2010
Camera di Consiglio del 24/03/2010, Presidente DE SIERVO, Redattore CASSESE


Norme impugnate: Art. 20, c. 2°, della legge della Regione Basilicata 30/01/2007, n. 1.

Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Composizione delle Commissioni mediche di accertamento dell'invalidità e dell'handicap - Previsione della possibilità di nomina quali Presidenti delle stesse anche di medici in possesso di specializzazioni "equivalenti" a Medicina-Legale e della possibilità di sostituzione del componente in possesso di specializzazione in Medicina del lavoro, con medico in possesso di specializzazioni "equivalenti" a Medicina del lavoro.

Dispositivo: restituzione atti - jus superveniens
Atti decisi: ord. 284/2009
O.146/2010 del 14/04/2010
Camera di Consiglio del 24/03/2010, Presidente DE SIERVO, Redattore CRISCUOLO


Norme impugnate: Art. 124 del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Querela - Termine per proporre la querela - Computo del termine - Lamentata previsione del termine di tre mesi e non di novanta giorni.

Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ord. 288/2009
O.147/2010 del 14/04/2010
Camera di Consiglio del 24/03/2010, Presidente DE SIERVO, Redattore CASSESE


Norme impugnate: Artt. 3, c. 1°, 5, 11, 12, c. 1°, lett. c), 46, c. 3°, lett. a) e b), della legge della Regione Liguria 28/04/2008, n. 10.

Oggetto: Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Ordinamento degli uffici regionali - Dirigenza - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato - Conferimento già previsto entro il limite del cinque per cento dei dirigenti - Ampliamento della possibilità di attribuire gli incarichi dirigenziali a tempo determinato fino al trenta per cento dei dirigenti;
Dipendenti regionali vincitori di concorso o procedura selettiva che, avendo svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria, hanno perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria, a seguito di provvedimenti giurisdizionali - Norma confermativa della posizione economica e giuridica già acquisita - Ass erita adozione di norme di contenuto concreto e particolare espressame nte volte a neutralizzare un giudicato;
Stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione - Progressiva stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno dodici mesi, anche non continuativi nel triennio precedente all'entrata in vigore della legge - Contrasto con la legge statale che prevede la stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni , anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 - Lamentato ampliamento dei soggetti interessati alla stabilizzazione in violazione di principi validi su tutto il territorio nazionale e di regole unitarie;
Modifiche all'art. 5 della legge Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 - Aziende sanitarie ed enti equiparati - Stabilizzazione del personale non dirigenziale "assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con decreto del Pre sidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96 della legge 244/2007" - Asserita incoerenza della norma censurata con la legge statale rinviata che non contemplerebbe nuove assunzioni;
Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esclusione dei piani e dei programmi adottati prima del 31 luglio 2007, nonché dei piani e dei programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 dall'applicazione delle disposizioni di cui al codice dell'ambiente in materia di valutazione ambientale strategica - Contrasto con norme statali costituenti standard di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale e con la normativa europea.

Dispositivo: estinzione del processo
Atti decisi: ric. 34/2008
O.148/2010 del 14/04/2010
Cam era di Consiglio del 24/03/2010, Presidente DE SIERVO, Redattore CASSESE


Norme impugnate: Artt. 2, 9, c. 1° e 4°, lett. a) e b), 13, c. 3°, lett. b) e 15, c. 3°, della legge della Regione Calabria 17/08/2009, n. 25.

Oggetto: Elezioni - Partiti politici - Norme della Regione Calabria - Necessità per i partiti e gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale di svolgere elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale - Mancata candidatura alla carica di Presidente della Giunta di colui che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione primaria - Sanzione della esclusione dal rimborso delle spese sostenute e dalla restituzione della cauzione - Lamentata imposizione di vincoli alla partecipazione elettorale in contrasto con i principi della normativa statale di attuazione del dettato c ostituzionale, indebita imposizione del metodo di formazione delle liste lesiva dell'autonomia politica dei partiti;
Elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale - Procedimento - Utilizzo di schede di colore diverso e di urne differenziate per ciascuna delle liste partecipanti - Lamentata conoscibilità della scelta di ciascun elettore che deve pubblicamente richiedere e riconsegnare una determinata scheda elettorale riferita ad un partito o gruppo politico, lamentato trattamento in pubblico di dati sensibili in contrasto con il codice della tutela dei dati personali.

Dispositivo: estinzione del processo
Atti decisi: ric. 99/2009

pronuncia successiva

SENTENZA N. 141

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani), «nonché degli altri articoli ad essi collegati», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10 giugno 2009, depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani), «nonché degli altri articoli ad essi collegati», asserendo la violazione degli articoli 81, quarto comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

1.1.— Il ricorrente premette che, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nel testo modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le Regioni – come il Lazio – gravate da disavanzi di bilancio nel settore sanitario sono tenute «ad una ricognizione delle cause» di tale fenomeno e all’elaborazione di «un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio». Sempre in base alla stessa disposizione i «Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola Regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173» del medesimo art. 1 della legge n. 311 del 2004.

In attuazione del citato art. 1, comma 180, è stata stipulata – rammenta sempre il ricorrente – l’intesa Stato-Regione del 22 (recte: 23) marzo 2005 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), che ha stabilito le modalità di riattribuzione del maggior finanziamento statale in ragione della effettiva attuazione del citato programma di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale.

Per la Regione Lazio, l’accordo per l’approvazione del piano di rientro, ai sensi del citato art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, è stato adottato in data 28 febbraio 2007. Tale accordo ha stabilito la realizzazione di una serie di interventi diretti a ricondurre, entro il 2010, la spesa del servizio sanitario regionale nei limiti coerenti con il finanziamento ordinario. Con deliberazione del 6 marzo 2007, n. 149, la Giunta regionale della Regione Lazio ha preso atto di tale accordo.

Successivamente, in data 11 luglio 2007, essendosi la Regione Lazio resa inadempiente rispetto agli impegni assunti con il già citato accordo, il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Lazio quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dei disavanzi nel settore sanitario.

Con la stessa delibera, il Commissario ad acta è stato incaricato di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche, ovvero per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sanitarie private, sino all’avvenuta adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale.

1.2.— Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5 della impugnata legge regionale n. 9 del 2009, ritenendo gli stessi in contrasto con gli impegni assunti dalla Regione Lazio per il rientro dal disavanzo nel settore sanitario e con le misure adottate, sempre a tale scopo, dal Commissario ad acta.

1.2.1.— In primo luogo, il ricorrente ha dedotto la lesione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», quest’ultima rimessa alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.

Ed infatti, con le disposizioni in esame, la Regione Lazio sarebbe venuta meno agli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro, in contrasto con i principi fondamentali volti al contenimento della spesa sanitaria, di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). Esso, infatti, qualifica espressamente come vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico» oggetto degli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

Sarebbe evidente, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, che «la vincolatività dell’accordo che la Regione ha violato discende dalla sua elevazione a principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, con la conseguenza che le disposizioni qui impugnate eccedono, anche manifestamente, dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica».

1.2.2.― In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Ed infatti, poiché le intese e gli accordi stipulati per il riequilibrio della spesa nel settore sanitario sono finalizzati ad assicurare il contenimento della spesa pubblica nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i fondamentali diritti civili e sociali delle persone, l’osservanza degli stessi «costituisce una condizione essenziale per assicurare la corretta erogazione delle prestazioni assistenziali che devono essere necessariamente garantite, secondo valutazioni e determinazioni riservate allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.». Pertanto, il mancato rispetto dell’accordo contenente il piano di rientro, «non solo viola gli obblighi di natura economico-finanziaria, assunti dalle Regioni, ma espone altresì a rischio la capacità di erogare quelle prestazioni essenziali che possono trovare garanzia solo nel contesto di una gestione equilibrata dalla spesa».

Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, quindi, che le disposizioni impugnate, sancendo l’istituzione di nuove strutture sanitarie, contrastano con l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica ed incidono, anche se indirettamente, sulle misure contenute nel piano di rientro, rivolte alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. Vi sarebbe stata, pertanto, un’invasione della potestà legislativa riservata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

1.2.3.― Ulteriore censura consiste nella violazione sia degli artt. 117 e 118 Cost., che del principio di leale collaborazione.

Gli articoli della legge regionale in esame, nel prevedere l’istituzione di un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani», con i rispettivi ospedali ed il correlato servizio di eliambulanze, nonché la possibilità di derogare alla vigente normativa regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica, implicherebbero un impegno di spesa in contrasto con il contenuto dell’accordo tra Stato e Regione Lazio del 28 febbraio 2007 contenente il piano di rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario della Regione.

Le misure oggetto delle disposizioni impugnate, nell’incidere sulla materia disciplinata dall’accordo, si porrebbero in contrasto con gli impegni con esso assunti e violerebbero il fondamentale principio di leale collaborazione (è richiamata la sentenza n. 31 del 2006).

1.2.4.― Ancora, il ricorrente prospetta la lesione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto le disposizioni impugnate prevedono maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria.

1.2.5.― Infine, è dedotta, anche sotto altro profilo, la violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, 118 e 120, secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

La nomina del Commissario ad acta, disposta nel caso in esame, si correla al potere sostitutivo degli organi, anche delle Regioni, che l’art. 120, secondo comma, Cost. riconosce al Governo con la finalità di assicurare, pur nell’attuale sistema costituzionale di decentramento delle funzioni e al di là del relativo riparto delle attribuzioni, la tutela di taluni interessi essenziali unitariamente facenti capo allo Stato, quali quelli della tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Le norme in esame, infatti, interferirebbero con il compito affidato al predetto Commissario ad acta e darebbero luogo ad un «sostanziale disconoscimento dello stesso potere sostitutivo spettante allo Stato», con la conseguente violazione dei suddetti parametri costituzionali.

Tale profilo di interferenza riguarderebbe, in particolare, gli impugnati artt. 4 e 5 della legge regionale in esame, concernenti la riorganizzazione della rete ospedaliera, giacché le misure da essi previste parrebbero destinate a sovrapporsi a taluni degli interventi prioritari affidati al Commissario, ed esattamente quelli riguardanti il «riassetto della rete ospedaliera» di cui alla lettera a) del punto 7 della delibera di commissariamento, adottata dal Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2008.

A sostegno delle proprie argomentazioni la difesa dello Stato richiama le sentenze di questa Corte numeri 43 e 73 del 2004.

Sarebbe, altresì violato, sotto altro profilo, il principio di leale collaborazione, in quanto la Regione non si sarebbe attenuta all’obbligo di rispettare le funzioni di riordino della spesa pubblica nel settore sanitario, come attribuite al Commissario ad acta.

2.― In data 21 luglio 2009 si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha chiesto dichiararsi il ricorso manifestamente inammissibile o, in subordine, manifestamente infondato.

2.1.― In primo luogo, essa ritiene priva di motivazione e, pertanto, inammissibile, la dedotta lesione della potestà legislativa dello Stato nella materia coordinamento della finanza pubblica. Il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato ad affermare che la Regione è «venuta meno agli specifici vincoli strumentali all’equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro», con conseguente violazione dei principi fondamentali della materia suddetta «come declinati» nell’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

Sarebbe stato, pertanto, disatteso l’onere di «sorreggere le censure proposte con congrua argomentazione».

Nel merito, comunque, la censura sarebbe non fondata in quanto le norme impugnate «non comportano, attualmente, alcuna spesa». Per l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge reg. n. 9 del 2009, occorrerebbe, infatti, «apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità». A tale delibera spetta, quindi, il compito di determinare le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare ai suddetti distretti, nonché disporre gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali.

2.2.― In ordine alla prospettata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., la Regione afferma che la mancanza di aumenti di spesa determina l’infondatezza della censura.

2.3.― Sarebbe, altresì inammissibile e priva di fondamento l’asserita violazione «del principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.».

Come la giurisprudenza della Corte avrebbe avuto modo di chiarire (sentenze numeri 371, 222 e 159 del 2008; n. 401 del 2007), l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione.

In particolare, la sentenza n. 437 del 2001 ha affermato che le procedure di cooperazione possono rilevare «ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l’osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione». In ogni caso, afferma la Regione, non vi è stata alcuna violazione dell’accordo per il contenimento della spesa sanitaria.

2.4.― A sostegno della non fondatezza della censura relativa alla mancata indicazione della copertura finanziaria è dedotta l’assenza di nuove spese, le quali, in ogni caso, costituirebbero oggetto di intervento da parte della Giunta regionale.

2.5.― In ordine all’ultimo motivo di impugnazione la difesa regionale richiama, in relazione al principio di leale collaborazione, quanto affermato in precedenza.

In merito alla prospettata interferenza con il potere sostitutivo, la resistente afferma che quest’ultimo opera sul piano dell’amministrazione. Pertanto, la potestà legislativa regionale non può essere paralizzata dalla nomina del Commissario ad acta.

2.6.― Infine, si rileva come nessuna specifica censura sia stata formulata rispetto agli altri articoli collegati alle norme impugnate, ragione per la quale, il ricorso, per questa parte, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, con memoria depositata il 17 febbraio 2010, ha insistito per l’accoglimento della proposta impugnazione.

4.— Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte in data 2 marzo 2010, la Regione Lazio ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto.

In via preliminare, la difesa regionale evidenzia che il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro del disavanzo nel settore sanitario, con decreto del 21 aprile 2009, n. 25, ha differito l’efficacia della legge regionale impugnata «dal momento della sua promulgazione per tutta la durata del piano di rientro e della gestione commissariale».

Tale decisione – assunta sul presupposto tanto che la legge «deroghi alle previsioni del piano di rientro e confligga con le direttive del Commissario ad acta e con il mandato a questi affidato dalla deliberazione del Consiglio dei ministri», quanto dell’avvenuto accertamento del «contrasto con gli obiettivi del piano di rientro e con i decreti commissariali sulla riorganizzazione della rete ospedaliera» – determinerebbe, secondo la difesa regionale, l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse attuale al suo esame.

Per il resto, la difesa regionale conferma tutte le deduzioni già formulate nell’atto di costituzione.

Considerato in diritto

1.— Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani), «nonché degli altri articoli ad essi collegati», deducendo la violazione degli articoli 81, quarto comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

1.1.— In primo luogo, il ricorrente ipotizza che le suddette disposizioni siano in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., per la violazione di un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», desumibile dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Infatti, la Regione Lazio, con la normativa in contestazione – nell’istituire i distretti socio-sanitari montani – avrebbe disatteso gli specifici vincoli strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario contenuti nel piano di rientro dal deficit oggetto dell’accordo concluso, in data 28 febbraio 2007, dal Presidente della Regione e dai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze.

In questo modo risulterebbe violato il principio fondamentale che qualifica espressamente come vincolanti, per le Regioni che abbiano sottoscritto accordi del tipo di quello intercorso tra la Stato e la Regione Lazio, «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico».

Sulle stesse basi è dedotta anche la violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

1.2.― Si ipotizza, inoltre, il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto il mancato rispetto dell’accordo de quo esporrebbe a rischio la capacità della Regione di erogare quelle prestazioni essenziali che possono trovare garanzia solo nel contesto di una gestione equilibrata dalla spesa sanitaria.

1.3.— La violazione dei medesimi parametri sopra indicati – nonché dell’art. 120 Cost. – viene prospettata anche sotto un diverso profilo.

La normativa censurata interferirebbe con il compito affidato al Commissario ad acta – nominato in data 11 luglio 2007 dal Consiglio dei ministri, essendosi la Regione Lazio resa inadempiente agli obblighi assunti con il citato accordo del 28 febbraio 2007 – di realizzare il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, dando così luogo ad un «sostanziale disconoscimento dello stesso potere sostitutivo spettante allo Stato», con la conseguente violazione dei suddetti parametri costituzionali.

1.4.― Infine, è dedotta la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto le disposizioni impugnate prevedono maggiori spese senza la relativa copertura finanziaria.

2.— In limine, devono essere disattese le eccezioni preliminari, formulate dalla difesa regionale, di inammissibilità dell’impugnazione per genericità e per sopravvenuta carenza di interesse attuale al suo esame.

2.1.— Quanto, infatti, alla prima, deve rilevarsi che, se «è inammissibile l’impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità», sono, invece, ammissibili «le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure (da ultimo, si vedano le sentenze n. 238 e n. 22 del 2006; n. 359 del 2003)» (così, in particolare, sentenza n. 201 del 2008).

La seconda di tali evenienze è quella sussistente nel caso di specie, giacché il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non solo si indirizza contro quattro dei cinque articoli di cui si compone la legge regionale n. 9 del 2009, ma introduce un thema decidendum omogeneo, in quanto il ricorrente censura la scelta – sottesa all’intero testo legislativo impugnato – di disporre dotazioni di «risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie», opportuni «incentivi economici» e conseguenti «adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali» derivanti dalla scelta compiuta.

2.2.— Del pari non fondata è l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse attuale all’impugnazione, sollevata dalla difesa regionale, con la memoria depositata il 2 marzo 2010, in base all’assunto che, con decreto del 21 aprile 2009, n. 25, il Presidente della Regione Lazio – in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario – ha disposto il differimento dell’efficacia della legge regionale impugnata «dal momento della sua promulgazione per tutta la durata del piano di rientro e della gestione commissariale».

A confutazione di tale eccezione – e a prescindere, peraltro, dai dubbi che potrebbero investire, in relazione al rispetto del principio della gerarchia delle fonti, la stessa legittimità costituzionale della scelta legislativa di affidare ad un decreto del Presidente della Regione la capacità di incidere su un atto legislativo adottato dal Consiglio regionale – valgono le considerazioni che seguono.

Per un verso, infatti, l’iniziativa del Presidente della Regione, nell’individuare un termine entro il quale la legge regionale impugnata è destinata comunque a riprendere efficacia, quello cioè della avvenuta attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, non determina la carenza di interesse rispetto alle censure di legittimità costituzionale indipendenti dalla dedotta violazione dell’accordo concluso in data 11 luglio 2007.

Per altro verso, deve osservarsi che in ogni caso permane – rispetto a tutte le censure – l’interesse del ricorrente alla decisione dell’impugnazione, anche in relazione alla possibilità che il suddetto provvedimento possa, in ipotesi, formare oggetto di atti di autotutela da parte della stessa autorità emanante.

Conclusione, questa, che è conforme a quanto ritenuto in passato da questa Corte, ovvero che «la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche» (sentenza n. 407 del 2002). Del resto, la Corte ha costantemente affermato che le «questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall’art. 127 Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile» (sentenza n. 133 del 2006; nello stesso senso, sentenza n. 118 del 2006).

3.― Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1.― Sussiste, in primo luogo, la dedotta violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

Questa Corte, infatti, ha più volte precisato che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (ex multis, sentenza n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213 del 2008).

Nell’ipotesi in esame, la legge impugnata nulla dispone quanto alla copertura finanziaria degli oneri di spesa sicuramente derivanti dall’istituzione dei distretti socio-sanitari montani, in quanto sono stati previsti, nell’ordine: nuove dotazioni di «risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie»; opportuni «incentivi economici»; conseguenti «adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali»; nonché – oltre alla possibilità di derogare a quanto previsto «in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa» – l’istituzione di un servizio obbligatorio di eliambulanza, presso ogni presidio ospedaliero di montagna.

Né in senso contrario può valere il rilievo – avanzato dalla difesa regionale – che «le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante i provvedimenti attuativi» della disciplina legislativa in esame, giacché è proprio la legge regionale n. 9 del 2009 a costituire la «loro fonte primaria», donde la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

3.2.― Del pari, ricorre la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con il principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», desumibile dal già citato art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

In relazione a tale censura deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte, con la sentenza n. 100 del 2010, ha affermato che la suddetta norma statale «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica».

Tale conclusione è coerente, innanzitutto, con la constatazione che la «esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» determina una situazione nella quale «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa» (sentenza n. 193 del 2007).

Essa, inoltre, è in linea con la più recente interpretazione della nozione di «coordinamento della finanza pubblica» fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale, ormai «costante nel ritenere che norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (da ultimo, sentenze numeri 237 e 139 del 2009)», per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (così, testualmente, sentenza n. 52 del 2010).

5.— Resta assorbita ogni ulteriore censura formulata con il ricorso.

6.— Sulla base delle considerazioni che precedono devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio n. 9 del 2009.

Tale declaratoria coinvolge, in via consequenziale, l’intera legge regionale in questione e, dunque, anche il suo art. 2, recante disposizioni intrinsecamente collegate a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime e prive, pertanto, ove considerate isolatamente, di autonomo contenuto precettivo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


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SENTENZA N. 142

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), e degli artt. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegamento ordinamentale), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 2 aprile 2009 ed il 1° settembre 2009, depositati in cancelleria il 7 aprile 2009 ed il 4 settembre 2009 ed iscritti al n. 26 ed al n. 56 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Collevecchio per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 30 marzo 2009, pervenuto alla destinataria Regione Lombardia il 2 aprile 2009, depositato il 7 aprile 2009 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 1 61, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Il ricorrente, premesso che «della legge regionale non è indicata la base costituzionale», sostiene che le disposizioni denunciate, ponendosi in contrasto con gli evocati parametri interposti, violano le competenze legislative esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente.

1.1. – Quanto al censurato art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, la difesa dello Stato osserva che esso aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell’art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), assegnando alla competenza regionale «la verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del D.Lgs. 152/2006».

Il ricorrente lamenta che tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d’àmbito alla Giunta regionale, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva statale della tutela della concorrenza e dell’ambiente, perché si pone in contrasto con quanto disposto dagli evocati artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali attribuiscono al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Coviri) e non alla Giunta regionale la competenza alla verifica del piano d’àmbito. Tali disposizioni, infatti, prevedono che: a) «Il piano d’ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. L’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all& #8217;Autorità d’ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati» (art. 149, comma 6); b) «Il Comitato […] verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle r agionevoli esigenze degli utenti» (art. 161, comma 4, lettera b).

1.2. – Quanto al censurato art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, il ricorrente premette che esso, nel sostituire l’art. 48 della legge reg. n. 26 del 2003, prevede che l’Autorità d’àmbito «trasmette alla Regione il piano d’ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione» e che «la Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all’articolo 149, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

A detta della difesa dello Stato, tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d’àmbito alla Giunta regionale, risulta anch’essa in contrasto con quanto disposto dagli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.

1.3. – Quanto alle altre previsioni del censurato art. 5 e al parimenti censurato art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, l’Avvocatura generale dello Stato premette che essi modificano, rispettivamente, gli artt. 48 e 51 della legge reg. n. 26 del 2003. In particolare, la prima delle due disposizioni modificate prevede che l’Autorità d’àmbito «determina il sistema tariffario d’ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati». La seconda delle due disposizioni prevede che il sistema tariffario sia determinato dall’Autorità d’àmbito in conformità alle prescrizioni regionali e che la stessa Autorità preveda indicazioni per la riscossione e la ripartizione della tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizi o.

Il ricorrente evoca quali parametri interposti i commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, prevedono che «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e che «L’Autorità d’ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all’art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e della tut ela del territorio». Evoca, altresí, il «combinato disposto» dell’art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell’art. 6, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, ai sensi del quale, sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Coviri predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154, in base al quale, con decreto ministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio sono definite le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l’Autorità d’àmbito è tenuta a determinare la tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale.

Ad avviso della difesa dello Stato, detti parametri: a) fissano una «riserva statale sulla determinazione dei criteri per l’individuazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che devono essere presi in considerazione dall’AATO nel definire il sistema tariffario»; b) stabiliscono «standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale».

Le norme censurate, stabilendo che le tariffe debbano essere determinate sulla base delle prescrizioni dell’amministrazione regionale, contrasterebbero con tali parametri, perché violerebbero la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente.

2. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o infondate.

La resistente premette che le materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente hanno, secondo la giurisprudenza costituzionale, carattere “trasversale”, con la conseguenza che l’intervento legislativo statale in tali materie non «deve essere considerato preclusivo ed escludente rispetto ad altri livelli di governo. Soprattutto quando questi ultimi, in ragione delle peculiarità territoriali di cui sono espressione e degli altri ambiti materiali che inevitabilmente vengono coinvolti, si pongono la finalità di integrare e rafforzare la funzione perseguita dalla materia di tipo trasversale».

Secondo la difesa regionale, le norme censurate «hanno operato proprio in base a tali criteri», perché «mirano a precisare il procedimento per la determinazione della tariffa, in piena sintonia con il sistema delineato dal legislatore nazionale, che ben consente alla Regione la facoltà di essere parte dell’attività di governance relativa alla gestione del servizio idrico integrato».

In particolare, la Regione sostiene che il rilievo di parte ricorrente circa la «mancata indicazione, da parte del legislatore lombardo, della base costituzionale sulla quale fonda il suo intervento» è infondato, perché non esiste alcuna disposizione costituzionale «che imponga al legislatore regionale di indicare la base costituzionale del suo agire».

2.1. – Quanto ai censurati artt. 4, comma 1, lettera b), e 5 della legge reg. n. 1 del 2009, i quali attribuiscono alla Giunta regionale la potestà di verifica del piano d’àmbito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall’Autorità, la resistente osserva che essi non invadono la sfera dei poteri demandati in materia al Coviri, perché tale potestà «ben lungi dal sostituirsi alle prerogative statali, a queste si aggiunge e coordina». Tale conclusione deriva dal tenore «letterale dell’art. 44 L.R. n. 26/2003, che, in generale, per tutte le funzioni elencate, fa salve espressamente le competenze conferite dalle leggi statali (comma 1) e, in particolare, assoggetta la nuova funzione regionale di verifica al rispetto delle attribuzioni dell’Autorità di cui all’art. 149, comma 6 del d.lgs 152/2006 – il Coviri – (lettera h ter, introdotta dalla L.R. n. 1/2009)». A ciò deve aggiungersi che la disciplina statale che si assume violata «non prevede competenze esclusive né preclusioni ad un intervento regionale in sede di verifica del piano approvato dall’Autorità d’ambito», anche perché il comma 6 dell’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che l’Autorità di vigilanza può operare eventuali rilievi ed osservazioni limitatamente al programma degli interventi e al piano finanziario, con la conseguenza che, «sulle restanti componenti del piano d’ambito, vale a dire la ricognizione delle infrastrutture (lett. A) e il modello gestionale ed organizzativo (lett. C), non è attribuito alcun potere esclusivo all’Autorità di vigilanza, e quindi ben può esservi in tali settori, un ruolo regionale».

2.2. – Quanto alle questioni aventi ad oggetto le disposizioni che prevedono competenze regionali nella procedura di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, la Regione sostiene di essersi «limitata ad esercitare un ruolo, pienamente rispettoso degli ambiti statali, che le consentisse di garantire un sistema tariffario capace di rispondere in termini di efficienza, efficacia ed economicità alle peculiarità strutturali del proprio sistema idrico integrato». Infatti – prosegue la resistente – l’intervento regionale sul sistema tariffario non incide sulla definizione delle componenti di costo, «ma opera sul piano della modulazione della tariffa nell’àmbito delle previsioni dell’art. 154, comma 6 e 7, del d.lgs. n. 152».

3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Lombardia ha ribadito quanto già dedotto nella memoria di costituzione in giudizio, precisando, in particolare, che la previsione di una competenza regionale nella procedura di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato risponde all’esigenza di garantire un sistema tariffario adeguato alle esigenze delle realtà locali. Rileva, infatti, la resistente che il metodo normalizzato fissato dalla normativa statale per la determinazione della tariffa è ispirato a criteri inadeguati alla realtà lombarda, perché «determina aumenti tariffari ingenti ed illogici, che si ripercuotono in maniera insanabile a danno dei consumatori e degli utenti piú deboli».

4. – Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 28 agosto 2009, pervenuto alla destinataria il 1° settembre 2009, depositato il 4 settembre 2009 e iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il ricorrente, premesso che «della legge regionale non è indicata la base costituzionale», sostiene che le disposizioni denunciate si pongono in contrasto con gli evocati parametri interposti, violando cosí le competenze legislative esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente.

4.1. – Quanto alla censurata lettera p) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che modifica l’art. 48, comma 2, lettera e), della legge reg. n. 26 del 2003, come sostituito dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, la difesa dello Stato osserva che essa attribuisce alla Regione la determinazione del sistema tariffario limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio. Quanto alla censurata successiva lettera r) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l’art. 51, comma 1, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall’art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, la difesa dello Stato osserva che essa prevede che l’autorità d’àmbito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizi o, delle disposizioni regionali in materia».

Il ricorrente evoca quali parametri interposti i commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, prevedono che «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e che «L’Autorità d’ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all’art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e della tut ela del territorio». Evoca, altresí l’art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale, sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Coviri predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154.

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, le norme censurate presentano, in riferimento ai parametri evocati, profili di illegittimità analoghi a quelli già prospettati con il ricorso n. 26 del 2009, perché incidono illegittimamente nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. In particolare, la separazione della gestione delle reti dall’erogazione del servizio non giustificherebbe «un diverso sistema tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito alla competenza esclusiva statale, in quanto anche in questo caso risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996, visto che detto Metodo prevede una tariffa reale media costituita da tre componenti di cui due relativi agli investimenti (ammortamento e remunerazione) tra i quali possono rientrare le competenze del gestore delle reti». A sostegno della sua ricostruzione, cita la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato n. AS446 del 21 febbraio 2008, secondo cui «è in primo luogo dall’applicazione di una uniforme metodologia tariffaria del servizio idrico integrato che si può attendere un effettivo sviluppo in senso concorrenziale del settore dei servizi idrici, superando le disparità ancora esistenti a livello nazionale». Cita, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2009, con la quale si è affermato che la disciplina degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 «è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato».

4.2. – Quanto alla censurata lettera q) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l’art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, la difesa dello Stato osserva che essa prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, verifica il piano d’ambito «per i profili di sua competenza ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

A detta della difesa dello Stato, tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d’àmbito alla Giunta regionale, si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali attribuiscono alla competenza esclusiva della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (già Coviri) la fase di verifica del piano, e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.

4.3. – È impugnato, infine, l’art. 15, comma 9, della legge reg. n. 10 del 2009, il quale dispone che «Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme della Delib. G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d’Ambito di cui all’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge».

Secondo la difesa dello Stato, tale disposizione invade la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché si pone in contrasto con l’art. 154, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, operando «una illegittima sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della citata deliberazione della Giunta Regionale, che reca “Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per la regione Lombardia ai sensi della legge n. 26/2003”, atteso che tali atti risultano adottati in carenza di alcuna normativa che attribuisse alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario, non potendo trovare applicazione, in ossequio al principio del tempus regit actum, la l.r. n.1/2009, sopravvenuta alla citata deliberazione della Giunta regionale».

A ciò deve aggiungersi – sempre secondo il ricorrente – che la norma censurata víola il «principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione», perché ha «effetti sananti, in relazione alla medesima questione riguardante la validità del piano d’Ambito dell’ATO di Pavia, per la quale, da parte della la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, già Co.Vi.Ri., è stato proposto ricorso al Capo dello Stato».

5 – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o infondate.

La ricorrente svolge rilievi analoghi a quelli già svolti nella memoria di costituzione nel giudizio r. ric. n. 26 del 2009, sia in generale, sia in relazione alle singole questioni proposte.

5.1. – In particolare, quanto alle questioni aventi ad oggetto le disposizioni regionali che prevedono competenze regionali nella procedura di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, la Regione sostiene che «una volta determinata la tariffa di base, sulla base delle componenti di costo definite con decreto ministeriale, è proprio la normativa statale che ben consente e anzi espressamente prevede una “modulazione” della tariffa che tenga conto della necessità di assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito e, ancora, degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato realtà territoriali locali (art. 154, comma 6 e 7, del d.lgs. n. 152)». A ciò si deve aggiungere, sempre secondo la Regione che, «nel ca so di esercizio del servizio idrico integrato con separazione fra gestione della rete ed erogazione del servizio, è necessario che le componenti di costo che concorrono alla determinazione della tariffa non vengano imputate unitariamente ad un unico soggetto gestore-erogatore, ma vengano riferite a due soggetti tra loro distinti»; esigenza che «appare fortemente penalizzata dalla applicazione del “Metodo normalizzato” di cui al DM 1 agosto 1996».

5.2. – Quanto, poi, alle questioni aventi ad oggetto l’attribuzione alla competenza regionale della verifica del piano d’àmbito, la resistente osserva che essa «ben lungi dal sostituirsi alle prerogative statali, a queste si aggiunge e coordina». Inoltre, la verifica del piano d’ambito, che la norma impugnata attribuisce anche alla Giunta regionale, trova una sua ulteriore ragione giustificativa nel fatto che le misure organizzative contenute in detto piano incidono in modo rilevante anche sui profili organizzativi e di gestione dei distretti idrografici, in particolar modo con riferimento al miglioramento qualitativo dei corsi d’acqua. Vi è perciò – sempre per la resistente – la necessità di coordinare i piani di tutela per il risanamento dei corpi idrici con i piani d’àmbito e con i piani di gestione e tutela dei bacini idrografici, con la conseguenza che il legislatore regionale pu 42; legittimamente prevedere «un momento di verifica dei piani d’ambito al fine di riscontrare la piena coerenza delle misure adottate nei piani di tutela con quanto previsto nei piani d’ambito (in relazione al miglioramento qualitativo dei corsi d’acqua), cosí come previsto dalla norma regionale impugnata».

5.3. – Quanto, infine, alle questioni relative all’art. 15, comma 9, della legge reg. n. 10 del 2009, la difesa regionale osserva che «le affermazioni dell’Avvocatura, in ordine agli asseriti effetti “sananti” che la norma avrebbe rispetto agli atti adottati in attuazione della DGR n. 8/5448, risultano prive di pregio», per tre ordini di ragioni: a) l’affermazione dell’illegittimità degli atti adottati in attuazione della richiamata delibera è immotivata, anche perché detta delibera «non è stata oggetto di alcuna impugnazione da parte del Governo, né, ovviamente di alcuna pronuncia di illegittimità»; b) «destituita di fondamento è l’affermazione relativa alla “carenza di alcuna normativa che attribuisse alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario”»; c) la mera proposizione di un ricorso al Capo dello Stato da parte della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche non autorizza a ritenere che «le norme impugnate abbiano l’obbiettivo di conseguire un illegittimo effetto sanante».

6. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Lombardia ha ribadito quanto già dedotto nella memoria di costituzione in giudizio.

Considerato in diritto

1. – Con il ricorso iscritto al n. 26 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Con il ricorso iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. – I giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi, in considerazione dell’identità delle parti e dell’analogia delle questioni proposte.

2.1. – In primo luogo, il ricorrente impugna l’art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui esso aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell’art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), assegnando alla competenza regionale «la verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del D.Lgs. 152/2006».

Impugna, del pari, l’art. 5 della stessa legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell’art. 48 della citata legge reg. n. 26 del 2003, prevedendo che la Giunta regionale verifica il piano d’àmbito «in base ai criteri di cui all’articolo 149, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

2.1.1. – Secondo la difesa dello Stato, tali disposizioni, attribuendo la funzione di verifica del piano d’àmbito alla Regione, violano gli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i quali attribuiscono, invece, tale funzione al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e non a organi regionali. Di conseguenza, esse violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., secondo cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente.

2.1.2. – Le questioni sono fondate.

Le norme censurate attribuiscono alla Regione le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d’àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.

Questa Corte ha già affermato che tale pianificazione deve essere ricondotta alla materia della «tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un piú ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore» (sentenza n. 246 del 2009, punto 13.1. del Considerato in diritto).

Ne consegue l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali denunciate, perché recano una disciplina difforme da quella statale in un settore, quello della pianificazione d’àmbito, che è precluso alla Regione.

2.2. – In secondo luogo, sono censurati gli artt. 5 e 8 della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui essi modificano gli artt. 48 e 51 della legge reg. n. 26 del 2003, prevedendo, rispettivamente, che: a) l’Autorità d’àmbito «determina il sistema tariffario d’àmbito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati» (art. 48, comma 2, lettera e); b) il sistema tariffario è determinato dall’Autorità d’àmbito in conformità alle prescrizioni regionali (art. 51, comma 1).

2.2.1. – Secondo la difesa dello Stato, tali disposizioni, stabilendo che la tariffa del servizio idrico integrato sia determinata sulla base delle prescrizioni dell’amministrazione regionale, si pongono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in base al quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, perché violano, quali norme interposte: a) i commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono, rispettivamente, che «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i va ri settori di impiego dell’acqua» (comma 2) e che «L’Autorità d’àmbito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all’art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» (comma 4); b) il «combinato disposto» dell’art. 161, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 90 del 2007, ai sensi del quale, sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi, il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche – che, in forza dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1 52, recante norme in materia ambientale), ha sostituito l’Autori tà di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti – predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154.

2.2.2. – Le questioni riferite alle norme interposte dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono fondate, con conseguente assorbimento delle altre.

Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che questa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell’amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base.

Come affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell’àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio i drico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell’ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio “chi inquina paga”» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (punto 17.4. del Considerato in diritto della richiamata sent enza).

Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 dell’artt. 48 della legge reg. n. 26 del 2003, e dell’art. 8 della stessa legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell’art. 51 della citata legge reg. n. 26 del 2003, perché tali disposizioni intervengono, con una disciplina difforme da quella statale, in un settore, quello della tariffa del servizio idrico integrato, la cui regolamentazione è preclusa alla Regione.

2.3. – In terzo luogo, sono censurate le lettere p) ed r) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009.

La censurata lettera p) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che modifica l’art. 48, comma 2, lettera e), della legge reg. n. 26 del 2003, come sostituito dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, attribuisce alla Regione la competenza a fissare disposizioni per la determinazione del sistema tariffario da parte dell’Autorità d’àmbito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio.

Analogamente, la censurata successiva lettera r), che sostituisce l’art. 51, comma 1, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall’art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, prevede che l’Autorità d’ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia».

2.3.1. – Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tali disposizioni violano i commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’art. 161, comma 4, dello stesso decreto legislativo e, di conseguenza, violano l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché incidono illegittimamente nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale, per motivi analoghi a quelli già prospettati con il ricorso n. 26 del 2009. In particolare, l’ipotesi della separazione della gestione delle reti dall’erogazione del servizio contemplata dalle norme censurate non giustificherebbe un diverso sistema tariffario, perché anche in tal caso risulterebbe applicabile la disciplina generale del d.m. 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idr ico integrato).

2.3.2. – Le questioni riferite alle norme interposte dei commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006 sono fondate, per i motivi già esposti al punto 2.2.2., con conseguente assorbimento delle altre.

Anche in questo caso le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo, seppure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall’erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell’amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 – come visto – attribuiscono al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base.

Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.

2.4. – In quarto luogo, è censurata la lettera q) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l’art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, prevedendo che la Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, verifica il piano d’àmbito «per i profili di sua competenza ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

2.4.1. – Per la difesa dello Stato, tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d’àmbito alla Giunta regionale, si pone in contrasto con quanto disposto dai piú volte evocati artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

2.4.2. – Le questioni sono fondate, per i motivi già esposti al punto 2.1.2.

La norma censurata attribuisce alla Giunta regionale le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d’àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.

Poiché la disciplina della pianificazione d’àmbito rientra – come visto – nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le disposizioni regionali denunciate sono illegittime, perché intervengono in un settore, quello della pianificazione d’àmbito, che è precluso alla Regione.

2.5. – È infine censurato l’art. 15, comma 9, della legge reg. n. 10 del 2009, il quale dispone che «Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 […], gli atti emanati in attuazione conforme della Delib. G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d’Ambito di cui all’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge».

2.5.1. – Per la difesa dello Stato, tale disposizione invade la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché si pone in contrasto con: a) i commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto opera una illegittima sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della citata deliberazione della Giunta Regionale, «atteso che tali atti risultano adottati in carenza di alcuna normativa che attribuisse alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario»; b) il «principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione», perché ha effetti sananti in relazione a una analoga situazione, per la quale «da parte della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche […] è stato proposto ricorso al Capo del lo Stato».

2.5.2. – Le questioni riferite alle norme interposte dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono fondate, con conseguente assorbimento delle altre.

La norma censurata reca una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, facendo «salvi» e dichiarando «approvati», «ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1», gli atti di determinazione della tariffa delle Autorità d’àmbito e i piani d’àmbito già adottati; i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006 – come visto piú volte – attribuiscono, invece, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base.

Come già piú volte osservato, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ne consegue l’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, perché essa interviene in settori, quelli della tariffa del servizio idrico integrato e della pianificazione d’àmbito, la cui disciplina è preclusa alla Regione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell’art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell’art. 48 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell’art. 51 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e dell’art. 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale).

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


pronuncia precedentePronuncia successiva

SENTENZA N. 143

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951 n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007 n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento vertente tra A.R. e G.A. ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 2009 iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di A. R., di G. A. e della Regione siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Antonio Catalioto per A. R., Mario Caldarera e Grazia Gringeri per G.A., Michele Arcadipane e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all’art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta decadenza di un deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, «causata dall’essere stato nominato vice sindaco del Comune di Messina», il ricorrente ha eccepito questione di legittimità costituzionale della legge citata, dal momento che l’omessa previsione di detta causa di incompatibilità determinerebbe «una disparità di trattamento con la normativa nazionale che prevede(va) tale incompatibilità, senza che vi siano le ragioni giustificative individuate dalla giurisprudenza» costituzionale.

L’omissione censurata, quindi, contrasterebbe con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con i principi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), e, in particolare, dall’art. 2, comma 1, lettera c), di detta legge.

Secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante, dal momento che il suo accoglimento determinerebbe una diversa valutazione del ricorso introduttivo del giudizio. Né, stante il divieto di interpretazione estensiva delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il risultato sarebbe «raggiungibile con un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme».

La censura non sarebbe manifestamente infondata sia in relazione ai parametri evocati dal ricorrente nel giudizio a quo (artt. 3, 51, 97 e 122 Cost.), sia anche in relazione all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004, sia se si ritenga che «tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri della legislazione elettorale nelle Regioni speciali, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell’ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi».

Il Tribunale afferma, inoltre, la violazione dell’art. 5 dello statuto regionale, in quanto la mancata previsione dell’incompatibilità in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), potrebbe dar luogo ad «un conflitto di interessi fra l’impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell’Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del Comune».

2. – La Regione siciliana è intervenuta nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sia perché sarebbe carente la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, sia perché il rimettente avrebbe omesso di tentare un’interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate.

Inammissibili sarebbero, inoltre, le censure formulate in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto motivate per relationem con rinvio agli atti di parte.

Osserva ancora la Regione che la potestà legislativa primaria di cui ha la titolarità in materia, giustificherebbe la diversa disciplina da essa dettata rispetto alle altre Regioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Inammissibile, e comunque infondata sarebbe la censura sollevata in relazione all’art. 122 Cost., in assenza di precise argomentazioni circa l’applicabilità di tale ultima disposizione costituzionale, alla Regione siciliana.

Inoltre, l’art. 2 della legge n. 165 del 2004 non potrebbe essere parametro interposto, sia in quanto questa legge non sarebbe applicabile alla Regione siciliana, sia a fronte delle previsioni di incompatibilità disciplinate dallo statuto siciliano, normativa di rango costituzionale. Infatti le cause di incompatibilità sarebbero quelle tassativamente elencate nell’art. 3 dello statuto, da leggersi in connessione con l’art. 9, il quale rinvia ad una legge regionale la previsione di incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale.

Inconferente sarebbe, poi, il parametro di cui all’art. 5 dello statuto.

Nel merito, la difesa regionale afferma l’infondatezza delle questioni, dal momento che la Regione è titolare in materia di potestà legislativa primaria.

3. – E’ intervenuto G. A., resistente nel giudizio a quo, il quale ha eccepito, innanzitutto, l’inammissibilità della questione per «assoluta indeterminatezza dei termini normativi» della medesima, avendo il Tribunale censurato l’intera legge n. 29 del 1951, senza indicare le norme della medesima sospettate di incostituzionalità.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe costituito dalla violazione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, in quanto il Tribunale, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, si sarebbe limitato a rinviare ai parametri evocati dal ricorrente.

Inammissibile sarebbe, poi, la censura riferita all’art. 5 dello statuto, dal momento che esso riguarda la formula di giuramento dei deputati regionali.

Analoga conclusione è prospettata in relazione all’art. 2 della legge n. 165 del 2004, che riguarderebbe unicamente le Regioni a statuto ordinario, mentre per la Regione siciliana la regolamentazione della materia sarebbe contenuta nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) e nella legge regionale di attuazione n. 22 del 2007.

La questione prospettata sarebbe inammissibile anche in considerazione del carattere discrezionale della materia delle cause di incompatibilità, di modo che la pronuncia additiva richiesta dal rimettente non sarebbe costituzionalmente obbligata.

Nell’esercizio della propria discrezionalità, il legislatore siciliano ha ritenuto di disciplinare la materia prevedendo l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei sindaci e degli assessori di determinati Comuni, non invece l’incompatibilità. Ciò determinerebbe, ad avviso della parte privata, l’irrilevanza della questione prospettata.

Infine, la parte privata osserva come tra i principi generali dell’ordinamento che il legislatore regionale deve rispettare non vi sarebbe quello della necessaria incompatibilità del deputato regionale con la carica di sindaco o assessore comunale, mentre il vigente art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) si riferirebbe all’ordinamento degli enti locali e quindi «può interessare la posizione di sindaco od assessore, ma non la carica di deputato regionale».

4. – È intervenuto anche A. R., ricorrente nel procedimento principale, per il quale la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sarebbe fondata.

L’interveniente fa presente che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 22 del 2007, l’ufficio di deputato regionale era incompatibile con la carica di sindaco o di assessore di Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti in forza del combinato disposto dall’art. 8, comma 1, n. 4, e dall’art. 62, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1951. Solo la riforma del 2007 avrebbe rimosso tale causa di incompatibilità.

Benché nella materia in questione la Regione sia titolare di potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 9 dello statuto, come modificato con legge costituzionale n. 2 del 2002, tuttavia essa deve svolgersi nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e in armonia con la Costituzione.

La legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122 Cost., ha – tra l’altro – individuato fra i principi fondamentali quello secondo cui la disciplina delle incompatibilità deve essere applicata alle cause di ineleggibilità sopravvenute «in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La legislazione siciliana, avendo abrogato la preesistente causa di incompatibilità, determinerebbe un privilegio nei confronti dei deputati regionali, in difetto di quelle particolari situazioni ambientali cui la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possibilità di introdurre discipline differenziate rispetto a quella nazionale: anzi, la più recente legislazione siciliana avrebbe eliminato questa causa di incompatibilità nel momento in cui ha mantenuto quale causa di ineleggibilità la carica di sindaco o assessore di Comune della Regione con popolazione superiore a 20 mila abitanti (così addirittura abbassando il precedente limite, che era fissato a 40 mila abitanti).

5. – In prossimità dell’udienza pubblica A.R. ha depositato una memoria nella quale replica analiticamente alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte.

In primo luogo, sarebbe inesistente la prospettata indeterminatezza della questione, dal momento che l’ordinanza indicherebbe in modo chiaro sia il petitum, cioè l’incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un ente locale, sia la causa petendi, cioè la situazione di conflitto tra le due cariche.

Inoltre, si precisa che è censurata la legge regionale n. 29 del 1951 così come successivamente modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «talché l’indagine è ben circoscritta al solo art. 1 di cui si compone la legge di riforma».

Anche l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione sarebbe infondata, dal momento che l’atto introduttivo del giudizio presenterebbe tutti i requisiti richiesti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Analoga conclusione varrebbe per l’eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che il Tribunale avrebbe puntualmente argomentato la sussistenza di tale requisito. Sarebbe, inoltre, evidente l’interesse del ricorrente all’accoglimento della questione.

Quanto al mancato tentativo di fornire un’interpretazione conforme a Costituzione della legge censurata, il Tribunale avrebbe motivato sul punto, rilevando che ciò non sarebbe possibile, stante il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Infondata sarebbe, altresì, l’eccezione di inammissibilità per essere l’ordinanza motivata per relationem. Il rimettente, infatti, nel richiamare i parametri evocati dal ricorrente nel giudizio principale, non rinvia ad altri atti, ma alla stessa ordinanza di rimessione ove i detti parametri sono stati riportati.

In ordine alla eccepita inammissibilità della pronuncia additiva sollecitata dal giudice a quo, si osserva come l’intervento della Corte si limiterebbe a ripristinare la disciplina previgente.

Nel merito, si rileva che, pur essendo il legislatore siciliano titolare di potestà normativa primaria nella materia, nella specie mancherebbero quelle situazioni particolari, esclusive del territorio della Regione che sole giustificherebbero norme derogatorie del divieto di cumulo tra le cariche in questione.

6. – In prossimità dell’udienza pubblica G.A. ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le difese svolte nell’atto di intervento, sostiene l’inammissibilità del tentativo del ricorrente nel giudizio a quo di integrare i termini normativi della questione prospettata dal Tribunale, individuando disposizioni diverse da quelle censurate dal rimettente.

La parte privata afferma, inoltre, che la questione, per come formulata dal giudice a quo, sarebbe volta a censurare un’omissione legislativa e perciò sarebbe inammissibile.

Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dal petitum formulato dal Tribunale, il quale consisterebbe nella richiesta alla Corte di una pronuncia manipolativa con effetti aggiuntivi, pur in presenza di una riserva di legge. Una scelta del genere nel settore elettorale sarebbe riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale spetterebbe di individuare il regime normativo più appropriato e proporzionato, che potrebbe consistere non solo nel configurare una causa di incompatibilità, ma anche nel prevedere l’obbligo di astenersi o di dichiarare l’esistenza di un conflitto di interessi.

La difesa della parte privata contesta poi che il Tribunale ritenga direttamente applicabili alla Regione siciliana l’art. 122 Cost. e la legge n. 165 del 2004, i quali, invece, si riferirebbero soltanto alle Regioni a statuto ordinario.

Infine, nella memoria si ribadisce l’inconferenza dell’art. 5 dello statuto, evocato quale parametro dal rimettente.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Palermo dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all’art. 5 del r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

La suddetta legge 5 dicembre 2007, n. 22, (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) ha, infatti, eliminato la precedente previsione della incompatibilità della carica di deputato regionale con l’ufficio di sindaco o di assessore nei Comuni più popolosi della Regione.

Ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, nella importante materia della accessibilità alle cariche elettive, dal momento che determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, tenute ad una sostanziale uniformità secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Contrasterebbe, inoltre, con l’art. 122 Cost. e i principi espressi dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) e, in particolare, dall’art. 2, comma 1, lettera c) di detta legge «sia che si ritenga che tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri» della legislazione elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia che si ritengano tali norme espressione di principi generali dell’ordinamento cui anche tali Regioni devono attenersi.

Al tempo stesso, la possibilità di svolgere contemporaneamente le funzioni di consigliere regionale e di amministratore locale in un Comune avente una significativa popolazione contrasterebbe con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non impedirebbe il verificarsi del conflitto di interessi ravvisabile nel contemporaneo esercizio di funzioni legislative e politiche nell’Assemblea regionale e di gestione in un ente locale, che sotto molti profili risente delle scelte operate dalla Regione.

Sarebbe infine violato anche l’art. 5 dello statuto regionale, poiché la mancata previsione dell’incompatibilità tra la carica di deputato dell’Assemblea regionale e quella di assessore di un popoloso Comune darebbe luogo ad «un conflitto di interessi fra l’impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell’Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del Comune».

2. – La questione è ammissibile, essendo infondate le molteplici eccezioni di inammissibilità sollevate dalle difese della Regione siciliana e del resistente nel giudizio principale.

2.1 – Innanzitutto, si eccepisce che le censure formulate dal rimettente avrebbero ad oggetto l’intera legge regionale n. 29 del 1951, senza che siano specificamente individuate le norme sospettate di incostituzionalità. Ciò comporterebbe l’assoluta indeterminatezza dei termini normativi della questione e dunque l’inammissibilità della medesima.

È ben vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’impugnazione di un’intera legge o corpo normativo, senza che siano precisate le disposizioni censurate, «risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l’inammissibilità della questione così sollevata» (sentenze n. 235 del 2009, n. 372 del 2008). Ciò in quanto la genericità delle censure non consente l’individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. Tuttavia, sono considerate ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte nelle censure, ovvero allorché sia possibile individuare con chiarezza le norme censurate.

Nel caso oggetto del presente giudizio è palese che il giudice a quo non si è riferito genericamente alla legge regionale n. 29 del 1951, ma ha censurato questa legge «come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune». D’altra parte, la legge regionale n. 22 del 2007 è specificamente volta ad innovare le previgenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.

Conseguentemente, benché non siano state nominativamente indicate dal rimettente, le disposizioni censurate sono certamente identificabili in quelle che disciplinano le cause di incompatibilità all’ufficio di deputato regionale.

2.2. – La difesa della Regione ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità della questione per «carenza di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo».

In realtà, il Tribunale di Palermo nell’ordinanza di rimessione ha dato conto, per quanto in modo sintetico, della fattispecie al suo esame, riferendo che il giudizio è promosso da un candidato non eletto e che ha ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta decadenza di un deputato regionale dalla sua carica per sopravvenuta incompatibilità conseguente alla nomina del medesimo a vice-sindaco del Comune di Messina. Riferisce, inoltre, il giudice a quo che il ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale della legge reg. n. 29 del 1951, come modificata dalla legge reg. n. 22 del 2007, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Gli elementi di fatto riportati dal giudice a quo, per quanto scarni, appaiono sufficienti a consentire alla Corte una valutazione della rilevanza della questione, di tal che anche tale eccezione deve essere rigettata.

2.3. – Destituita di fondamento appare, altresì, l’eccezione di inammissibilità, formulata sia dalla difesa regionale, sia dalla parte resistente nel giudizio principale, in ragione della motivazione solo indiretta dell’ordinanza, poiché svolta per relationem agli scritti difensivi delle parti. Anzitutto, il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della questione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, di modo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni.

Inoltre, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale ne aggiunge altri, motivandoli specificamente e formulando distinte censure.

2.4. – Del pari infondata è l’eccezione, formulata dalla Regione, di inammissibilità delle questioni per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione.

In realtà, il giudice a quo si fa espressamente carico di tale onere, ma esclude in modo non implausibile che sia possibile addivenire ad «un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, visto il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità».

2.5. – La Regione siciliana ha eccepito l’inammissibilità della questione prospettata anche in riferimento all’art. 122 Cost., in quanto il giudice rimettente avrebbe evocato come parametro una norma del titolo V della Costituzione senza motivare in ordine alla sua applicabilità alla Regione siciliana.

Anche tale eccezione deve essere rigettata, dal momento che il Tribunale, pur se in modo sintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto, là dove lamenta la violazione dell’art. 2 della legge n. 165 del 2004 quale norma interposta all’art. 122 Cost., sia se « si ritenga che tale corpo normativo (art. 122 Cost. ed art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 165 del 2004) disciplini direttamente i criteri di legislazione sulla materia elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell’ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi nel disciplinare una materia comunque assegnata alla loro autonomia».

3. – In via preliminare alla considerazione del merito della questione posta, appare opportuno richiamare le recenti modificazioni operate dal legislatore siciliano in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 (che era già stata oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi di modifica) prevedeva all’art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, il comma 3 dell’art. 62 della medesima legge prevedeva che «l’ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati – tra l’altro – nel comma 1 dell’art. 8.

La legge regionale n. 22 del 2007, all’originario scopo di uniformare la disciplina regionale di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali a quella dettata per i componenti del Parlamento (come emerge dai lavori preparatori di questa legge), ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall’art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951 e ha introdotto un capo Capo III concernente specificamente la disciplina delle incompatibilità, mentre ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, avendo abrogato, tramite l’art. 1, comma 6, lettera a), l’art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 (il parallelismo, invece, continua ad essere previsto dal comma 2 del nuovo art. 10-quinquies per alcune specifiche cause di ineleggibilità sopravvenuta).

A seguito di tali modifiche, per quanto interessa gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale: «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione».

Al tempo stesso, essendo stato abrogato l’art. 62, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta più incompatibilità.

Successivamente all’ordinanza di rimessione, la legge regionale n. 29 del 1951 è stata ulteriormente modificata dalla legge regionale 10 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), con cui si è inciso sulla disciplina del decorso del termine per esercitare il diritto di opzione nell’ipotesi in cui l’incompatibilità sia stata accertata in sede giudiziale, e si è stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina (art. 10-sexies della legge n. 29 del 1951).

4. – Nel merito, la questione è fondata.

4.1 – La potestà legislativa della Regione siciliana in materia elettorale differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell’art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 recante «Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»), è titolare in materia di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto. Per quanto attiene specificamente al tema posto dal presente giudizio, l’art. 3, settimo comma, dello statuto determina direttamente alcune incompatibilità e l’art. 9 rinvia alla legge regionale al fine d i introdurre altre «eventuali incompatibilità con l’ufficio di Deputato regionale o con la titolarità di altre cariche o uffici».

Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza, non di rado relativa a leggi della stessa Regione siciliana, ha affermato che l’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost. In quest’ambito, di recente, la sentenza n. 288 del 2007 ha affermato che «questa Corte in specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto) ha in molte occasioni affermato che “la disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazi one statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall’identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza».

E, benché la Corte abbia ritenuto che la potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell’Assemblea regionale sia più ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali (sentenze n. 162 e n. 20 del 1985; n. 108 del 1969), anch’essa, tuttavia, incontra sicuramente un limite nell’esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Infatti, proprio il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione)» (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, più volte precisato che il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi «di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza» (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988).

Pertanto, nell’esercizio di una competenza legislativa come quella prevista dallo statuto siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma occorre che ciò avvenga sulla base di «condizioni peculiari locali», che quindi «debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzati[e] dal legislatore siciliano» (sentenza n. 276 del 1997).

Né questa conclusione muta se la legislazione regionale – come nel caso in esame – tende ad ampliare (e non a ridurre) per una categoria di soggetti il diritto di elettorato passivo rispetto alle regole vigenti in generale, dal momento che anche una disciplina di questo tipo comprime indirettamente gli analoghi diritti di altri soggetti interessati.

In tal senso si sono pronunciate la sentenza n. 84 del 1994, relativa ad un’ipotesi di soppressione di una fattispecie di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, prevista invece sia per i membri del Parlamento, sia per i consiglieri regionali nelle Regioni a statuto ordinario, e la sentenza n. 463 del 1992, relativa alla mancata previsione di un’ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

In entrambi questi casi (aventi ad oggetto leggi della Regione siciliana) la Corte ha ritenuto che discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle disposizioni censurate.

4.2. – Non vi è dubbio che la legge regionale n. 22 del 2007, abrogando l’art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 ed in particolare la previsione della incompatibilità sopravvenuta per avere il deputato regionale assunto durante il suo mandato l’incarico di sindaco o di assessore comunale, ha posto in essere (senza che fosse palesata alcuna specifica ragione) una disciplina che si allontana da una linea di tendenza ben radicata nell’ordinamento giuridico.

Nella previgente legislazione statale relativa alla incompatibilità dei consiglieri delle Regioni ad autonomia ordinaria era previsto che «l’ufficio di consigliere regionale fosse incompatibile con quello …. di presidente e di assessore di Giunta provinciale e di sindaco e di assessore di comuni compresi nella Regione» e che queste incompatibilità fossero rilevabili anche se successive all’elezione al Consiglio regionale (artt. 6 e 7, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, recante «Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»). Anche la successiva legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), dispone che «le cariche di presidente e di assessore di Giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» e che l’effetto di decadenza si produce in presenza di cause di incompatibilità «sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa» (artt. 4, primo comma, e 6, secondo comma, della legge n. 154 del 1981, la quale è stata abrogata dall’art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», facendosi espressamente «salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali»).

Dunque, per tale legge il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all’elezione, imponendo di esercitare l’opzione in favore di una delle due cariche ricoperte.

Anche il vigente d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare le cause ostative al cumulo delle cariche elettive, prevede non solo la incompatibilità con l’ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un Comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» (artt. 65, comma 1, e 68, comma 2).

È altrettanto vero, tuttavia, che una simile scelta normativa va apprezzata con riferimento al processo, attivatosi nelle Regioni ordinarie, di allentamento della rigida disciplina unitaria del regime di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, originato dalla revisione dell’art. 122 Cost. e concretamente avviato dall’indirizzo legislativo che ne è seguito.

Infatti, la legge n. 165 del 2004, con cui si è posta in essere la disciplina statale di cornice, relativa, tra l’altro, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità che qui interessano, lascia ampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, ad una articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti: esse, man mano che le Regioni ordinarie legifereranno, sono destinate a trovare applicazione in luogo di quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981, che continua nel frattempo a spiegare efficacia, in virtù del principio di continuità dell’ordinamento giuridico (ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002).

È evidente che la Regione siciliana non può incontrare, nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione). Nel contempo, sulla base della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, la suddetta Regione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.

Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità. L’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 165 del 2004 stabilisce, infatti, che debba applicarsi la disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (artt. 2, comma 1, lettera c, e 3, comma 1, lettera a, di detta legge).

Ciò che emerge dalla legislazione nazionale relativa alle Regioni ordinarie è, dunque, la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all’esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell’esercizio della carica di consigliere, o comunque i principi espressi dall’art. 97 Cost. con riguardo all’operato della pubblica amministrazione.

Non si tratta, pertanto, di applicare un principio fondamentale – tipico di una materia legislativa ripartita – ad una Regione dotata di potestà legislativa primaria, ma di dedurre, anche dalla ripetizione nella legge n. 165 del 2004 del principio secondo cui il consigliere regionale non può assumere durante il proprio mandato alcuni uffici che gli avrebbero precluso la eleggibilità, l’esistenza di una situazione contrastante con gli artt. 3 e 51 Cost.

Né a queste conclusioni si oppongono nei lavori preparatori della legge n. 22 del 2007, ragioni speciali o esclusive della realtà siciliana che possano giustificare l’adozione di una disciplina diversa rispetto a quella posta a livello nazionale.

4.3. – Pertanto, la Regione siciliana è tenuta a prevedere come causa di incompatibilità la sopravvenienza di una ipotesi già costituente ragione di ineleggibilità, ove sussista la condizione prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

Ciò posto, va rilevato che, in base all’art. 8 della legge regionale n. 29 del 1951, non sono eleggibili a deputato regionale i sindaci e gli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione.

Resta allora da verificare se, nel caso in esame, il cumulo tra l’ufficio regionale e quello locale sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall’art. 97 Cost., giacché, in tal caso, illegittimamente il legislatore siciliano avrebbe omesso di assicurare il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione a deputato regionale.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, sia pure in linea di principio, contrario all’art. 97 Cost. il predetto cumulo delle cariche.

Infatti nella sentenza n. 201 del 2003 – sia pure con riferimento all’ipotesi speculare prevista dall’art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale configura l’incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale – si è affermato che tale disposizione esprime il principio secondo cui esistono «ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibi le ai principi indicati in generale nell’art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere».

Dunque, questa Corte ha individuato l’esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull’efficienza e imparzialità delle funzioni ed ha affermato che tale principio trova fondamento costituzionale nell’art. 97 Cost. (su tale fondamento delle cause di incompatibilità, si vedano, altresì, le sentenze n. 44 del 1997 e n. 235 del 1988).

Nella citata pronuncia (sentenza n. 201 del 2003), peraltro, la Corte ha anche chiarito che dopo la riforma dell’art. 122 Cost. le Regioni possono operare scelte diverse nello svolgimento del principio in questione, nel senso di introdurre anche temperamenti alla radicale esclusione del cumulo tra le due cariche. E tuttavia tale potere discrezionale trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione (nella fattispecie esaminata in questa sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità di una disposizione della legge di una Regione che si risolveva, in concreto, in un sostanziale svuotamento del principio in quanto circoscriveva l’operatività della causa ostativa ad ipotesi del tutto marginali). È altresì desumibile da questa sentenza che una non irragionevol e causa di affievolimento del divieto in questione può essere costituita dalle ridotte dimensioni territoriali del Comune, ove il consigliere regionale venga a ricoprire la carica di sindaco o assessore. Con specifico riferimento alla realtà siciliana, siffatta considerazione ha trovato spazio nella previsione del già rammentato art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951, che limita l’ineleggibilità all’ufficio di deputato regionale ai soli amministratori dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Nel medesimo modo, potrà stimarsi non difforme dall’art. 97 Cost. la corrispondente previsione che si impone, in virtù del principio del parallelismo sopra richiamato, con riguardo alla speculare causa di incompatibilità.

Dunque, il combinato disposto degli art. 3, 51 e 97 Cost. impone alla Regione siciliana di introdurre a motivo di incompatibilità all’ufficio di deputato regionale la sopravvenuta ricorrenza della causa di ineleggibilità della carica di sindaco e di assessore, con riferimento ai soli Comuni con popolazione superiore alla soglia di ventimila abitanti.

4.4. – Come agevolmente deducibile da quanto appena osservato, la dichiarazione di incostituzionalità della omessa previsione della causa di incompatibilità in esame non può ritenersi preclusa dall’essere la materia riservata alla discrezionalità del legislatore, come eccepito dalla parte privata resistente nel giudizio a quo, giacché il limite dimensionale cui si rapporta l’operatività della causa di incompatibilità discende direttamente ed univocamente dall’assetto normativo vigente nella Regione siciliana.

Nel caso in esame, la Corte deve infatti dare attuazione ai principi sopra individuati del divieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge reg. n. 22 del 2007 se da un lato ha disatteso tali principi, ha dall’altro lato contestualmente rideterminato la categoria della ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, circoscrivendola a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Questa Corte dà semplicemente attuazione al principio sopra individuato, che impone di configurare l’incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti in cui la legge regionale prevede una causa di ineleggibilità.

Di conseguenza deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

5. – Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


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ORDINANZA N. 144

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’intero testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, dell’art. 153, comma 1, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra la Federconsumatori Piemonte ed altri e l’Autorità d’àmbito n. 2 - Biellese - Vercellese - Casalese ed altri, con ordinanza del 3 settembre 2009, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 settembre 2009, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, nel corso di un giudizio promosso dalla Federconsumatori Piemonte e da altri nei confronti dell’Autorità d’àmbito n. 2 Biellese-Vercellese-Casalese ed altri, ha sollevato – in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e all’art. 16, comma 1, numero 3), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) – questione di legittimità del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1;

che lo stesso rimettente ha inoltre sollevato – in riferimento all’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1, commi 1 e 8, lettera c), della legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), all’art. 119, primo comma, Cost. e all’art. 3 Cost. e al «correlativo principio di ragionevolezza, logicità e coerenza interna della legge», in relazione all’art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006 – questioni di legittimità del citato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato»;

che il giudice a quo riferisce che i ricorrenti hanno richiesto l’annullamento di atti della Conferenza dell’Autorità d’àmbito n. 2 aventi ad oggetto: a) l’uso delle reti idriche e fognarie del Comune di Vercelli; b) la tariffa servizio idrico integrato e gli indirizzi in materia di canone per l’uso delle infrastrutture idriche; c) l’azzeramento del canone di concessione per l’uso delle reti idriche e fognarie del Comune di Vercelli; d) il «Piano economico-finanziario in stralcio al Piano d’Ambito per il triennio 2007/2009 riguardante la gestione della S.p.A. ATENA Approvazione modifiche ed integrazioni»; e) l’articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2007 applicabile nel Comune di Vercelli;

che il rimettente prosegue descrivendo i profili fondamentali della controversia al suo esame ed evidenziando che: a) con deliberazione della Giunta Comunale di Vercelli n. 63 del 20 dicembre 2000 era stata approvata una nuova convenzione quadro che, all’art. 7, conteneva la previsione della possibilità che la società di gestione del servizio idrico integrato corrispondesse all’Ente locale un canone, «sulla base di un atto di concessione amministrativa nel quale verrà stabilito il canone a favore del Comune per l’uso dei beni strumentali costituenti le dotazioni del servizio idrico»; b) era stato contestualmente approvato il relativo contratto di servizio e «la concessione si presentava come onerosa, in linea con il dettato dell’art. 9, co. 5 della L. Reg. Piemonte n. 13/1997, a mente del quale “la convenzione determina l’ammontare del canone di concessione del servizio idrico integrato che i soggetti gestori sono tenuti a corrispondere per l’affidamento delle predette infrastrutture”»; c) il regime concessorio oneroso era proseguito anche dopo la privatizzazione della società di gestione s.p.a. Atena; d) l’Autorità d’àmbito aveva deliberato, con atto n. 211 dell’8 ottobre 2007, il «riconoscimento in tariffa del servizio idrico integrato del canone per l’uso delle reti idriche e fognarie del Comune di Vercelli», approvando un atto di indirizzo che vincolava tutti gli uffici competenti; e) il Comune di Vercelli, con atto consiliare n. 91 del 12 novembre 2007, aveva deliberato di concorrere alle esigenze di sostenibilità tariffaria dei servizi pubblici attraverso l’azzeramento graduale e quinquennale del canone d’uso delle reti e delle infrastrutture con varie modalità; f) le due ultime delibere del 2007 erano state impugnate dai ricorrenti, i quali ne avevano chiesto l’annullamento, per violazione del censurato art. 153, sul rilievo che «tale norma costituisce disposizi one che si inserisce automaticamente nelle concessioni-contratto in corso, in virtú del noto meccanismo civilistico dell’inserzione automatica di clausole o norme di diritto di cui al modulo delineato dall’art. 1339 c.c., applicabile anche ai rapporti stipulati da privati con la PA»; g) i resistenti avevano contestato l’applicazione retroattiva della norma invocata, che non sarebbe stata atta a incidere negozi già in fase di esecuzione alla data della sua entrata in vigore, pena la violazione dei diritti quesiti;

che il giudice a quo osserva che, al fine di risolvere la controversia al suo esame, è necessario stabilire se il principio di gratuità dell’uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali fissato dalla disposizione censurata «sia applicabile ai rapporti concessori già sorti al momento della sua entrata in vigore e, in particolare, alle convenzioni di gestione del servizio idrico già stipulate e perduranti fino alla scadenza convenuta» o, in altri termini, se detto principio «si imponga o meno, attraverso il noto meccanismo civilistico dell’inserzione automatica di clausole secondo il paradigma definito all’art. 1339 c.c., anche alle convenzioni accessive a provvedimenti concessori già in essere e contenenti, invece, la previsione di un corrispettivo a favore degli Enti locali e a carico dei gestori del servizio, cessionari quindi anche dell’uso delle infrastrutture strumentali al servizio idrico integrato»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente afferma che, qualora la Corte costituzionale «dovesse ritenere l’illegittimità costituzionale dell’art. 153 del Codice dell’Ambiente, la norma non potrebbe essere applicata al caso al vaglio della Sezione, conseguendone il rigetto dell’interposto gravame demolitorio, il quale si fonda su di un unico articolato mezzo deduttivo, con cui si lamenta la violazione del principio di gratuità recato dal predetto censurato articolo»;

che sono censurati, in primo luogo, tutto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, il suo art. 153, comma 1, nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato», in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione: a) all’art. 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), il quale prevede che il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria: «a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l’emanazione d i testi unici»; b) all’art. 16, comma 1, numero 3), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), il quale prevede che il voto del Consiglio di Stato è richiesto «sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge»;

che, ad avviso del rimettente, le disposizioni denunciate violano l’evocato parametro costituzionale, per il tramite degli indicati parametri interposti, perché il Governo non ha richiesto e acquisito il previo obbligatorio parere del Consiglio di Stato;

che, a sostegno della sua prospettazione, il giudice a quo rileva che «la ratio della necessità della preventiva richiesta e conseguente acquisizione del parere del Consiglio di Stato sullo schema di un testo unico, specie se di natura innovativa, si spiega proprio in virtú dell’attitudine di siffatta seconda tipologia di testi unici ad innovare il panorama normativo»;

che, in particolare – sempre secondo il rimettente – «l’obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato trascende e supera il livello formale – di legge ordinaria – della fonte che lo ha istituito, dovendo a detto obbligo attribuirsi il valore di un principio e criterio direttivo a cui deve necessariamente conformarsi l’esercizio della potestà normativa delegata al Governo, alla stregua e allo stesso livello di uno di quei principi […] additati dall’art. 76 della Carta costituzionale a limite della potestà legislativa delegata»;

che tale ricostruzione troverebbe conferma nell’art. 17-bis, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede, per i testi unici compilativi, che «Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta»;

che l’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 – sempre nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato» – è censurato, in secondo luogo, in riferimento: a) all’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1, commi 1 e 8, lettera c), della legge di delegazione 15 dicembre 2004 n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), i quali prevedono, rispettivamente, che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piú decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle di sposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici» (comma 1, alinea) e che vi debba essere «invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica» (comma 8, lettera c); b) all’art. 119, primo comma, Cost.; c) all’art. 3 Cost. e al «correlativo principio di ragionevolezza, logicità e coerenza interna della legge», in relazione all’art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che «le disposizioni di cui la presente decreto sono attuate nell’àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

che, per il rimettente, la disposizione víola gli evocati parametri, perché sottrae le infrastrutture idriche «dal novero dei beni patrimoniali produttivi di entrata», privando i Comuni di una fonte di autofinanziamento;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o, comunque, infondate;

che, quanto al problema preliminare riguardante «la attitudine dell’art. 153 D.Igs n. 152/2006 ad imporsi o meno, attraverso il noto meccanismo civilistico dell’inserzione automatica di clausole secondo il paradigma definito all’art. 1339 c.c.», la difesa erariale osserva che esso «attiene al concreto esercizio del potere giurisdizionale, il quale può ben svolgersi con interpretazioni, delle richiamate disposizioni, coerenti con il quadro costituzionale»;

che, quanto al merito, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che: a) poiché il d.lgs. n. 152 del 2006 non ha la natura di testo unico, non vi è per esso l’obbligo di richiedere il parere preventivo del Consiglio di Stato; b) il parere del Consiglio di Stato non è, in ogni caso, richiesto da norme costituzionali, ma soltanto da norme di legge ordinaria; c) quanto al profilo economico, «il legislatore delegante ed il Governo delegato hanno vietato soltanto o maggiori oneri (vulgo, spese) per l’ente pubblico, non anche minori entrate (quali quelle che in precedenza derivavano dalla concessione d’uso delle infrastrutture idriche), che infatti avrebbero imposto una specifica previsione»;

che è intervenuta in giudizio la Regione Piemonte, sostenendo, quanto all’ammissibilità del suo intervento, di essere «portatrice di un interesse qualificato strettamente correlato alle proprie competenze nella materia», di avere adottato una legislazione coerente con quella statale e di condividere il principio di gratuità dell’affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali;

che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto già rilevato nell’atto di intervento.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dubita della legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato»;

che tale dubbio è posto in riferimento: a) all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e all’art. 16, comma 1, numero 3), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); b) allo stesso art. 76 Cost., in relazione però all’art. 1, commi 1 e 8, lettera c), della legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione); c) all’art. 119, primo comma, Cost.; d) all’art. 3 Cost. e al «correlativo principio di ragionevolezza, logicità e coerenza interna della legge», in relazione all’art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006;

che è intervenuta in giudizio la Regione Piemonte, sostenendo, quanto all’ammissibilità del suo intervento, di essere «portatrice di un interesse qualificato strettamente correlato alle proprie competenze nella materia», di avere adottato una legislazione coerente con quella statale e di condividere il principio di gratuità dell’affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali;

che l’intervento è inammissibile, perché la Regione Piemonte non è parte del giudizio a quo;

che infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanza pronunciata nell’udienza del 26 febbraio 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 414 del 2007);

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla interveniente, l’interesse da questa prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale;

che, quanto all’oggetto del giudizio a quo, il rimettente riferisce che i ricorrenti chiedono l’annullamento di atti amministrativi dell’Autorità d’àmbito e del Comune di Vercelli, con i quali si riconosce, per le gestioni già in corso del servizio idrico integrato, il carattere oneroso della concessione al gestore delle infrastrutture idriche da parte del Comune proprietario;

che, quanto alla rilevanza delle questioni proposte, il giudice a quo premette che, al fine di risolvere la controversia al suo esame, è necessario stabilire se il principio di gratuità dell’uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali fissato dal censurato art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 «sia applicabile ai rapporti concessori già sorti al momento della sua entrata in vigore e, in particolare, alle convenzioni di gestione del servizio idrico già stipulate e perduranti fino alla scadenza convenuta», le quali contengano, invece, «la previsione di un corrispettivo a favore degli Enti locali e a carico dei gestori del servizio»;

che, sempre in punto di rilevanza, il rimettente conclude affermando che, qualora la Corte costituzionale «dovesse ritenere l’illegittimità costituzionale dell’art. 153 del Codice dell’Ambiente, la norma non potrebbe essere applicata al caso» posto al suo esame, «conseguendone il rigetto dell’interposto gravame demolitorio»;

che le questioni sono manifestamente inammissibili;

che, infatti, il rimettente non fornisce alcuna soluzione al problema preliminare, da lui stesso posto, relativo all’applicabilità del principio di gratuità dell’uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, fissato dal censurato art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche alle gestioni già in corso al momento della sua entrata in vigore, come quelle oggetto degli atti amministrativi impugnati nel giudizio a quo;

che tale lacuna si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni proposte, perché il rimettente non spiega se le norme denunciate – e cioè il d.lgs. n. 152 del 2006 nel suo complesso e, piú in particolare, il suo art. 153 – trovino applicazione nel caso concreto alle suddette gestioni;

che, anche a prescindere da tale difetto di motivazione, le questioni proposte sarebbero comunque non rilevanti;

che, infatti, il censurato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 non potrebbe trovare applicazione nel caso, come quello di specie, di concessioni di infrastrutture idriche che siano già in essere al momento della sua entrata in vigore, perché, come affermato da questa Corte, tale disposizione «fa riferimento […] al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate […]»; e cioè ai soli «nuovi affidamenti» (sentenza n. 246 del 2009, punto 16.2.5. del Considerato in diritto);

che, inoltre, non potrebbero trovare applicazione nel giudizio principale neppure gli altri articoli del d.lgs. n. 152 del 2006 – censurato dal rimettente anche nel suo complesso – perché tali articoli disciplinano fattispecie diverse da quella oggetto del giudizio a quo, la quale attiene allo specifico profilo del regime della concessione d’uso delle infrastrutture idriche.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento della Regione Piemonte;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, all’art. 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e all’art. 16, comma 1, numero 3), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 153, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all’art. 1, commi 1 e 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), e all’art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


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ORDINANZA N. 145

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2007), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata nel procedimento vertente tra M. V. e l’A.U.S.L n. 2 di Potenza ed altri con ordinanza del 3 agosto 2009 iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza del 3 agosto 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2007), nella parte in cui, ai fini della composizione delle Commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap, «ha previsto che possono essere nominati presidenti di tali commissioni mediche anche i medici in possesso di specializzazioni “equivalenti” a Medicina Legale e che il componente in possesso della specializzazione in Medicina del Lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni “equivalenti” a Medicina del lavoro»;

che la disposizione censurata stabilisce, in particolare, che ai fini della composizione delle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), «le Aziende Sanitarie fanno ricorso ai professionisti in servizio presso una delle Aziende Sanitarie Locali regionali e, in assenza delle figure professionali specifiche od equivalenti, ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario regionale»;

che il collegio rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, in possesso della specializzazione in Medicina Legale e in Medicina del Lavoro e già componente – nel periodo di tempo compreso tra il 1990 e il 1999 e in quello compreso tra il 9.1.2003 e il 29.1.2006 – di commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap operanti nell’ambito della AUSL n. 2 di Potenza, ha partecipato alla procedura per il rinnovo anticipato dei componenti delle predette commissioni, presentando in particolare domanda per due commissioni, aventi sede a Potenza;

che, secondo quanto espone il giudice a quo, l’avviso pubblico per la nomina delle predette commissioni prevedeva fra l’altro: a) che le commissioni dovessero essere composte da tre medici di cui «uno specialista in Medicina Legale o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto del Ministero della salute del 31.1.1998», che avrebbe assunto le funzioni di Presidente, ed «uno scelto prioritariamente tra quelli con specializzazione in Medicina del Lavoro o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto del Ministero della salute del 31.1.1998»; b) che i medici dovessero essere scelti prioritariamente fra quelli in servizio presso una delle AUSL regionali oppure, «in assenza delle figure professionali specifiche o equivalenti», fra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale;

che il Tribunale amministrativo rimettente riferisce infine che il ricorrente nel giudizio principale, essendo stato escluso dal novero dei componenti, titolari e supplenti, di entrambe le commissioni, nelle quali sono stati invece nominati medici specializzati in discipline affini a Medicina Legale e Medicina del Lavoro, ha impugnato la delibera di nomina, unitamente agli atti da essa richiamati, deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 20 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2007, dell’art. 1, comma 2, della legge n. 295 del 1990, nonché delle disposizioni dell’avviso pubblico;

che, tutto ciò premesso, il giudice a quo, nel confermare la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati disposta dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 1831 del 7 aprile del 2009, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata;

che, sul piano della rilevanza, il Tribunale amministrativo rimettente osserva che, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa regionale censurata, «il ricorrente avrebbe dovuto essere nominato quantomeno componente supplente di una delle due commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap», essendo, in particolare, l’unico medico specializzato in Medicina Legale, e in servizio presso una AUSL regionale, ad aver fatto domanda;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il collegio rimettente ritiene, innanzitutto, che la disciplina regionale censurata violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 295 del 1990, ai sensi del quale le commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap devono essere «composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti di Medicina del Lavoro»;

che, inoltre, secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento che «sussistono […] idonee ragioni per differenziare la posizione dei dirigenti medici, specializzati in Medicina Legale e in Medicina del Lavoro, rispetto ai medici, specializzati in una disciplina considerata dal decreto ministeriale del 31.1.1998 equipollente o affine soltanto con riferimento ai requisiti di ammissione per la partecipazione ai concorsi di primo livello dirigenziale del ruolo sanitario […], tenuto conto della diversità dei predetti titoli di specializzazioni e dei diversi corsi di studi per conseguir[li]»;

che è intervenuta in giudizio la Regione Basilicata, con memoria depositata in data 15 dicembre 2009, rilevando, preliminarmente, che l’art. 25 della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) ha modificato la disciplina censurata e ha fatto venir meno «i profili di illegittimità costituzionale […] sollevati dal Tar della Basilicata», e insistendo, comunque, affinché la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in subordine, non fondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2007), nella parte in cui, ai fini della composizione delle Commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap, «ha previsto che possono essere nominati presidenti di tali commissioni mediche anche i medici in possesso di specializzazioni “equivalenti” a Medicina Legale e che il componente in possesso della specializzazione in Medicina del Lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni “equivalenti” a Medicina del lavoro»;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata è stata modificata dall’art. 25 della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), che ha in particolare eliminato il profilo censurato dal rimettente, relativo alla possibilità di ricorrere a figure professionali equivalenti a quelle specificamente indicate dalla disciplina statale di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), e ha altresì disposto il rinnovo delle Commissioni, sulla base della nuova disciplina relativa alla loro composizione, entro 6 0 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge regionale;

che, pertanto, a prescindere dai profili di inammissibilità, connessi alla circostanza per cui la disposizione censurata, così come interpretata dall’avviso pubblico emanato sulla base di essa, consente il ricorso ai medici in servizio con specializzazione equivalente soltanto in assenza di medici in servizio con la specifica specializzazione indicata dalla norma statale, occorre restituire gli atti al giudice rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (fra le molte, ordinanze n. 38 e n. 12 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


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ORDINANZA N. 146

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 124 del codice penale promosso dal Giudice di pace di Messina nel procedimento penale a carico di C. G., con ordinanza del 7 luglio 2009, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Messina, con ordinanza depositata il 7 luglio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 124 del codice penale, nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela e non quello di novanta giorni;

che, ad avviso del rimettente, il termine perentorio di tre mesi per proporre querela «deve essere interpretato in 90 giorni, poiché una diversa interpretazione porterebbe ad una disparità di trattamento dei soggetti essendo, i mesi dell’anno composti da giorni 30 e 31 e 28, in violazione dell’art. 3 della Costituzione»;

che, come il giudice a quo pone in evidenza, «il capo di imputazione come formulato dall’ufficio del PM al capo A della rubrica, indica la violazione dell’art. 612 c.p. e quindi lo stesso PM non ha ritenuto grave la minaccia di morte, e non ha ritenuto di dover contestare all’imputato l’ipotesi più grave del 2° comma»;

che nel giudizio di legittimità costituzionale, con atto depositato in data 22 dicembre 2009, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la manifesta inammissibilità della questione per l’assoluta assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza.

Considerato che il Giudice di pace di Messina dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 124 del codice penale, nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela e non quello di novanta giorni;

che la questione è manifestamente inammissibile per più motivi;

che, infatti, il giudice a quo ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale;

che, in particolare, il rimettente ha riferito soltanto che il pubblico ministero ha formulato il capo d’imputazione per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. non qualificando grave la minaccia di morte;

che tale carenza preclude a questa Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione (ex plurimis, ordinanze n. 181 del 2009, nn. 444, 433 e 54 del 2008) e si risolve, altresì, in difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza (ex plurimis, ordinanze n. 181 del 2009, nn. 313 e 207 del 2008 e n. 404 del 2007);

che, inoltre, il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla violazione dei parametri costituzionali invocati, essendosi limitato ad affermare, genericamente, che il termine per proporre querela deve essere interpretato in novanta giorni poiché una diversa interpretazione porterebbe ad una disparità di trattamento dei soggetti, stante la diversa durata dei mesi dell’anno, (ex plurimis, ordinanze n. 181 del 2009, n. 32 del 2008, n. 114 del 2007; n. 39 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 124 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Messina, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


pronuncia precedentePronuncia successiva

ORDINANZA N. 147

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-7 luglio 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data 7 luglio 2008 (r.r. n. 34 del 2008), ha proposto questione di legittimità degli articoli 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008), per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, commi 1, 2, lettera s), e 3, della Costituzione;

che la legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, nel predisporre disposizioni collegate alla finanziaria del 2008, ha introdotto, tra l’altro, norme concernenti gli incarichi dirigenziali, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la stabilizzazione del personale delle aziende sanitarie, la valutazione ambientale strategica;

che, in particolare, l’art. 3, comma 1, della citata legge regionale, nel sostituire l’art. 18, comma 1-bis, della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali), ha disposto un tetto del 30 per cento per l’attribuzione di incarichi dirigenziali «a dipendenti dell’amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza»; che l’art. 5 della medesima ha stabilito la conferma nella qualifica e categoria posseduta per i dipendenti regionali che si siano visti annullare dal giudice il concorso pubblico vinto; che gli artt. 11 e 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008 hanno previsto la progressiva stabilizzazione di personale assunto con contratti di lavoro flessibile; che l’art. 46, comma 3, lettere a) e b), d ella citata legge regionale, ha escluso dall’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica i piani e i programmi e le loro varianti adottati prima del 31 luglio 2007 ovvero dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, elevando in modo consistente e ingiustificato il limite imposto dalla precedente legge regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.; che l’art. 5 della citata legge regionale, avendo introdotto previsioni di contenuto concreto volte a neutralizzare un giudicato determinatosi nei confronti dei destinatari della medesima norma, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.; che gli artt. 11 e 12, comma 1, lettera c), della medesima, eludendo i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla disciplina statale di riferimento, violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost.; che l’art. 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, contrastando, da un lato, l’art. 13 della direttiva 20012/42/CE e avendo invaso, dall’altro, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.;

che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 25 luglio 2008, ha chiesto che le questioni fossero dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 2008, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 34 del 2008;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 22 gennaio 2010.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


pronuncia precedente

ORDINANZA N. 148

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 9, commi 1 e 4, lettere a) e b), 13, comma 3, lettera b), e 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati all’elezione di Presidente della Giunta regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-27 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data 27 ottobre 2009 (reg. ric. n. 99 del 2009), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 9, commi 1 e 4, lettere a) e b), 13, comma 3, lettera b), 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati all’elezione di Presidente della Giunta regionale), per contrasto con gli articoli 48, 49, 51, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 122, primo comma, della Costituzione;

che la legge della Regione Calabria n. 25 del 2009, con l’intento di introdurre meccanismi di democrazia partecipativa, ha disciplinato le elezioni primarie quali modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati per le elezioni regionali;

che, in particolare, l’art. 2 della suddetta legge regionale ha previsto che «I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale (…), partecipano alle “elezioni primarie” e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all’articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella “elezione primaria”»; che gli artt. 13, comma 3, lettera b), e 15, comma 3, hanno previsto la mancata restituzione della cauzione e del rimborso spese per i soggetti che non abbiano candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni primarie; che l’art. 9 della medesima legge regionale, dopo aver disposto, al comma 1, che «ciascun elettore esprime il proprio voto scegliend o la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare», ha previsto, al comma 4, che «Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione: a) consegna la scheda della lista richiesta dall’elettore; ciascun elettore può esprimere il voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; b) deposita ciascuna scheda restituita dall’elettore dopo l’espressione del voto nell’urna riservata alle schede della lista per la quale l’elettore ha espresso il voto»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto, in primo luogo, che la legge regionale violerebbe gli artt. 49, 51, primo comma, e 122, primo comma, Cost., non essendo la Regione competente a disciplinare il sistema di selezione dei candidati dei partiti politici alle elezioni, vincolando, l’art. 2, la formazione delle liste elettorali ai risultati delle elezioni primarie, e irrogando, i successivi artt. 13, comma 3, lettera b), e 15, comma 3, sanzioni pecuniarie derivanti dal mancato rispetto dell’obbligo di candidare alla carica di presidente della giunta regionale il vincitore delle elezioni primarie; in secondo luogo, che l’art. 9, commi 1 e 4, della legge regionale, consentendo di desumere la manifestazione di voto e ledendo il diritto alla riservatezza dell’elettore, contrasterebbe con gli artt. 48, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost .;

che la Regione Calabria, non costituitasi in giudizio, ha provveduto a modificare le disposizioni impugnate con due successive leggi regionali (la legge della Regione Calabria 29 ottobre 2009, n. 38, e la legge della Regione Calabria 3 dicembre 2009, n. 44);

che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte l’11 febbraio 2010, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, in virtù del diritto sopravvenuto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 99 del 2009;

che l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alla Regione Calabria in data 12 febbraio 2010.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA