Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444. Regolamento per l'esecuzione della legge sul
Consiglio di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 13 maggio
1942.
1. Il
segretario generale, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito da un
magistrato designato dal Presidente.[1]
Art. 2.
I posti di referendario del Consiglio di
Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami.
Possono partecipare al concorso i funzionari
delle amministrazioni dello stato, compresi quelli del senato e della camera
dei fasci e delle corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti
a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in
giurisprudenza, e che risultino iscritti al partito nazionale fascista, salvo
quanto dispone il r. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII 163, per i mutilati e
per gli invalidi di guerra. [2]
Le domande debbono pervenire alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive amministrazioni,
non oltre il termine stabilite dal bando di concorso, e debbono essere
corredate del certificato attestante l'iscrizione al partito nazionale
fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli
personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualita' del
servizio dai medesimi prestato, nonche' degli altri titoli di cui questi
fossero provvisti. [3]
Con provvedimento del duce del fascismo,
capo del governo, possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in
base agli atti riguardanti la carriera gia' percorsa, ed alle informazioni date
dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato
idoneita' e buona condotta negli uffici esercitati. [4]
L'esame scritto consiste nello svolgimento
di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto civile (compreso il commerciale)
comparato col diritto romano; 2)
diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova
teorica); 5) diritto amministrativo
(prova pratica). art. 6. - l'esame
orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul
diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto corporativo, sul
diritto coloniale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale,
sulla storia del diritto italiano e sull'economica politica corporativa.
E' facoltativo l'esame su lingue straniere. [5]
L'esame orale verte, oltre che sulle materie
di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto
ecclesiastico, sul diritto corporativo, sul diritto penale, sul diritto
processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sull'economia
politica corporativa.
E' facoltativo l'esame su lingue straniere. [6]
La commissione esaminatrice procede
preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 3.
Ogni commissario dispone di dieci punti per
la valutazione del complesso dei titoli; non puo' partecipare alle prove di
esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella
valutazione del complesso dei titoli.
Ogni commissario dispone di dieci punti per
ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi agli orali i candidati che
abbiamo ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di
trentacinque in ciascuna di esse.
Nella prova orale i concorrenti debbono
riportare non meno di quaranta punti. la votazione complessiva e' costituita
dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella
prova orale. alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua estera che
il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere
correntemente.
Risulteranno vincitori del concorso, nei
limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti.
A parita' di voti, si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Non potranno, peraltro, conseguire la nomina
coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o vedovo. [7]
Art. 8.
La commissione esaminatrice e' nominata su
proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta del Presidente
del Consiglio di Stato o di un Presidente di sezione, Presidente; di due
consiglieri di stato, di un consigliere di cassazione, di un professore
ordinario di diritto privato della facolta' giuridica di una regia universita',
membri. e' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato
dalla presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.
Per la prova sulle lingue estere, il
giudizio e' dato dalla commissione col concorso, ove occorra, di un professore
di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame. [8]
Art. 9.
Si applica ai primi referendari ed ai
referendari l'articolo 6 della legge. [9]
Art. 10.
Si
applicano ai primi referendari e ai referendari le norme del r. decreto 30 dicembre 1923-II. 2960[10],
sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello stato e
successive modificazioni, in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di
Stato.
Il
Consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti magistrati, le
attribuzioni proprie della commissione di disciplina ai sensi dell'art.68 del
regio decreto predetto.
Art. 11.
Costituiscono il personale di segreteria i
segretari di sezione (gruppo a), i vice segretari (gruppo b), gli archivisti
capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine
(gruppo c).
Il personale di segreteria adempie a tutti i
servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato,
secondo la distribuzione che ne fa il Presidente, giusta l'art.77 del presente
regolamento. [11]
Art. 12.
Il conferimento dei posti di segretario di
sezione di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame fra i
funzionari delle amministrazione dello stato, compresi quelli del senato e
della camera dei fasci e delle corporazioni, di grado non inferiore al 9/a e
che si trovino nelle altre condizioni prescritte dall'art. 2. [12]
Art. 13.
Le domande devono pervenire per via
gerarchica alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel termine e coi
documenti indicati nell'art.3. [13]
Si applica ai concorsi per segretario di
sezione il disposto dell'art.4.
Art. 14.
L'esame scritto consiste nello svolgimento
di tre temi sulle seguenti materie: 1)
diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto costituzionale e amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario. [14]
Art. 15.
L'esame orale verte sulle materie dell'esame
scritto, sul diritto corporativo, sulle leggi e i regolamenti concernenti la
pubblica amministrazione.
E' facoltativo l'esame su lingue straniere. [15]
Art. 16.
La commissione esaminatrice e' nominata su
proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta di un Presidente
di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di stato, Presidente; di
due consiglieri di stato; di un primo referendario o di un referendario del
Consiglio di Stato; e di un professore di diritto privato della facolta'
giuridica di una regia universita', membri. e' assistita, per l'ufficio di
segreteria, da un funzionario designato dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri, di grado non inferiore all'ottavo.
Per la prova sulle lingue estere il giudizio
e' dato dalla commissione, col concorso, ove occorra, di un professore di
ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame. [16]
Art. 17.
Ogni commissario dispone di dieci punti per
ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.
Sono ammessi agli orali i candidati che
abbiamo ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di
trenta in ciascuna di esse.
Nella prova orale i concorrenti debbono riportare
non meno di trentacinque punti. la votazione complessiva e' costituita dalla
somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova
orale. alla votazione complessiva la commissione aggiunge non piu' di due punti
per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo di
poterla parlare e scrivere correntemente.
Risulteranno vincitori del concorso, nei
limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti.
A parita' di voti, si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Non potranno, peraltro, conseguire la nomina
coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o di vedovo. [17]
Art. 18.
Le promozioni dei segretari di sezione hanno
luogo secondo le norme stabilite nella legge 24 marzo 1932-x, n. 270, e nel
presente regolamento.
Le funzioni del Consiglio di amministrazione
sono esercitate dal Consiglio di presidenza. [18]
Art. 19.
Il conferimento dei posti di vice segretario
di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame, al quale possono
partecipare i segretari e i sottosegretari contemplati dall'art.7 della legge
24 marzo 1932-x, n. 270, e dall'art. 2 del r. decreto-legge 26 febbraio
1939-XVII, n. 332; nonche' gli impiegati di gruppo c del ruolo del Consiglio di
Stato e di quelli delle altre amministrazioni dello stato, di grado non
inferiore al decimo, provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione
ai ruoli di gruppo b.
Per la partecipazione al concorso e' richiesta,
inoltre l'iscrizione al p. n. f., salvo quanto dispone il regio decreto-legge
25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra. [19]
Art. 20.
L'esame scritto consiste nello svolgimento
di temi sulle seguenti materie:
1) elementi di diritto civile e di diritto
processuale civile;
2) elementi di diritto costituzionale ed
amministrativo;
3) elementi di diritto finanziario. [20]
Art. 21.
L'esame orale verte sulle materie dell'esame
scritto, sui principi fondamentali del diritto corporativo, sugli elementi di
statistica, nonche' sulle principiali norme giuridiche concernenti la pubblica
amministrazione.
Gli aspiranti possono chiedere di sostenere
anche l'esame su lingue straniere. [21]
Art. 22.
La commissione esaminatrice e' nominata su
proposta del presidente del Consiglio di Stato ed e' composta di un consigliere
di stato, Presidente, di un primo referendario o referendario, di un segretario
di sezione del Consiglio di Stato, di un funzionario di gruppo a di grado non
inferiore al sesto, in servizio presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri, e di un docente di materie giuridiche, membri. e' assistita, per
l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla presidenza del
Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al nono. [22]
Art. 23.
Si applicano ai concorsi per vice segretario
le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4 e 17. [23]
Art. 24.
Le promozioni dei vice segretari hanno luogo
secondo le norme stabilite dal r. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, e del
presente regolamento.
Le funzioni del Consiglio di amministrazione
sono esercitate dal Consiglio di presidenza. [24]
Art. 25.
Le nomine ai posti vacanti di alunno
d'ordine sono conferite in seguito a concorso per esame. per poter partecipare al concorso occorre il
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano di razza ariana
con godimento dei diritti politici. sono equiparati ai cittadini gli italiani
non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per
decreto reale;
b) aver compiuto, alla data del decreto che
bandisce il concorso, l'eta' di diciotto anni, e non aver superato alla stessa
data il 30/a anno, salvo l'elevazione del limite massimo prevista nei singoli
casi dalle disposizioni vigenti. la condizione del limite massimo di eta' non
e' richiesta per gli a- spiranti che siano impiegati civili di ruolo in
servizio dello stato;
c) essere iscritti al p. n. f. o alla
Gioventu' italiana del littorio, salvo il disposto del r. decreto-legge 25
febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e gli invalidi di guerra;
d) aver sempre tenuto regolare condotta
civile, morale e politica;
c) essere di sana e robusta costituzione ed
esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;
f) essere provvisti del titolo di studio
prescritto per l'ammissione ai ruoli di gruppo c. [25]
Art. 26.
Le domande con i documenti a corredo,
indicati nel bando di concorso, debbono pervenire alla segreteria generale del
Consiglio di Stato non oltre il termine stabilito dal bando medesimo.
Non saranno ammessi candidati che facessero
pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li inviassero
non completi o non regolari.
L'ammissione potra', inoltre, essere negata
con decreto del duce del fascismo, capo del governo, non motivato, ne'
sindacabile. [26]
Art. 27.
L'esame consiste di tre prove scritte e di
una prova orale.
Le prove scritte vertono sulle seguenti
materie:
1) nozioni elementari di diritto
costituzionale, amministrativo e corporativo;
2) nozioni di storia civile d’Italia dal
1815. nozioni di storia della letteratura italiana. nozioni di geografia politica e fisica dell'Italia;
3) prova pratica di dattilografia,
consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio
formato protocollo sotto dettatura.
La prova orale verte sulle materie di cui ai
nn. 1 e 2, sull'aritmetica e sulle nozioni elementari di statistica. [27]
Art. 28.
La commissione giudicatrice del concorso e'
nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, e si compone:
a) di un primo referendario o di un
referendario del Consiglio di Stato, Presidente;
b) di un funzionario di gruppo a, di grado
non inferiore al settimo, membro;
c) di un insegnante dell'ordine superiore o
medio, membro.
Un funzionario di gruppo a, di grado non
inferiore al nono, designato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni di segretario della commissione.
Per la prova pratica di dattilografia, il
giudizio e' dato dalla commissione col concorso, ove occorra, di un impiegato
di gruppo c, di grado non inferiore al nono. [28]
Art. 29.
Le promozioni del personale del gruppo c
avvengono secondo le norme stabilite dal r. decreto 11 novembre 1923-II, n.
2395 e nel capo IV del r. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive
modificazioni, nonche' secondo quelle del presente regolamento.
Le funzioni del Consiglio di amministrazione
sono esercitate dal Consiglio di presidenza. [29]
Art. 30.
Per lo svolgimento delle prove scritte ed
orali dei concorsi contemplati dal presente regolamento si osservano le norme
del capo vi del r. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive
modificazioni. [30]
Art. 31.
Costituiscono il personale subalterno, pei
servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio di Stato, il capo commesso, il
primo commesso, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti.
Gli uscieri capi e gli uscieri adempiono al
servizio delle adunanze e compiono anche gli atti propri del loro ministero
negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio. [31]
Art. 32.
Il personale subalterno e' nominato,
promosso e revocato ai sensi dell'art.64 del r. decreto 30 dicembre 1923-II, n.
2960, dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti
alla presidenza del Consiglio dei Ministri per le comunicazioni alla corte dei
conti e per gli ulteriori provvedimenti.
Salvo quanto e' prescritto negli articoli
seguenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del capo XV della parte
V del r. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni. [32]
Art. 33.
Si applicano al personale di segreteria e
subalterno le disposizioni dei capi VII e VIII e IX del r. decreto 30 dicembre
1923-II, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non e' previsto
dal presente regolamento.
La commissione di disciplina, di cui
all'art.68 del decreto predetto, e' costituita da un consigliere di stato che
la presiede, da un primo referendario e da un referendario.
Un primo referendario e un referendario sono
nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di
segretario. [33]
Art. 34.
Per il personale di segreteria, il
Presidente del Consiglio di Stato ha facolta' di applicare la censura e la
riduzione dello stipendio.
Per il personale subalterno, la censura, la
multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale.
I relativi provvedimenti sono comunicati
alla presidenza del Consiglio dei Ministri. [34]
Il Consiglio di presidenza e' composto del
Presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. E' assistito dal
segretario generale, il quale, quando non abbia voto ad altro titolo, ha voto
deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale di segreteria e
subalterno. [35]
Le
comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante
richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti
e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.
1. Gli affari diretti dai ministri al Presidente del
Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo
le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, previsto
dall'art. 55 della legge. [36]
Art. 38.
La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive
e' fatta, nell'ottobre di ogni anno, per l'anno fascista successivo, con
decreto reale, su proposta del duce del fascismo, capo del governo, sentito il
consiglio di presidenza e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La ripartizione si fa, di regola, in modo
che gli affari attinenti ad un ministero siano tutti assegnati ad una stessa
sezione. [37]
Art. 39.
1. L'esame preparatorio dei progetti di legge e di
regolamenti e' fatto nella sezione cui la materia spetta.
2. Quando tali progetti interessino piu' sezioni, l'esame
stesso puo' essere affidato ad una commissione speciale nominata dal Presidente
del Consiglio, a
norma dell'art.22 della legge.
3. Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle
questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.
1. Le
sezioni sono convocate e presiedute dal Presidente di sezione piu' anziano
assegnato alla sezione. Ove alla sezione sia assegnato un solo Presidente, e
questo sia assente o impedito, la sezione e' convocata e presieduta dal
consigliere anziano.
2. Il Presidente del Consiglio designa chi deve presiedere
le commissioni speciali e puo' sempre convocare e presiedere tali commissioni e
le sezioni.
3.
L'adunanza di piu' sezioni e' presieduta del Presidente del Consiglio di Stato
o dal Presidente di sezione piu' anziano.
Art. 41.
1. Il Presidente della sezione o della commissione
speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque
grado, assegnati alla sezione o alla commissione speciale. Tale designazione
puo' essere fatta anche dal Presidente del Consiglio.
2. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa,
anche verbalmente, se vi e' urgenza, chi deve surrogarlo.
1. I
pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti
in discussione ed i motivi del voto.
Art. 43.
1. Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza
assoluta prevista nella prima parte dell'art.20 della legge, si esprime anche
l'opinione della minoranza.
Art. 44.
1. I segretari di sezione provvedono alla preparazione e
alla raccolta degli elementi necessari per l'istruzione degli affari sui quali
la sezione deve pronunciarsi e redigono il verbale delle adunanze.
2. I
vice segretari designati dal Presidente del Consiglio suppliscono i segretari
di sezione.
3. Il
Presidente del Consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa
il segretario delle commissioni speciali.
1. Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e
deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni
proposte. Vi e' inserito il parere adottato.
2. I
membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro
voto.
Art. 46.
1. Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una
commissione speciale e' inserito nei registri della sezione a cui l'affare
principalmente si riferisce. Di tale verbale si fa sommaria indicazione nei
registri dell'altra sezione, a cura del segretario presente alla discussione.
1.
Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in
adunanza generale, i preavvisi riguardanti:
1) i
progetti di legge e di regolamento;[38]
2) i progetti di testo unico di leggi e di regolamenti;[39]
3) i ricorsi al Re imperatore[40]
contro la legittimita' dei provvedimenti definitivi;[41]
4) i provvedimenti relativi alla esecuzione
di provvigioni ecclesiastiche; [42]
5) le convenzioni e i contratti da approvarsi
per legge o per decreto reale ai sensi dell'art.2 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100;[43]
6) le
questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma in casi
simili;
7) gli
altri che vengono designati dal Presidente del Consiglio di Stato, e quelli pei
quali il parere in adunanza generale e' richiesto dal ministro, ai sensi del capoverso dell'art.23
e dell'art.25 della
legge.
Art. 48.
1. Il relatore della sezione o commissione speciale, ed in
caso di impedimento quello che vi sia designato dal Presidente del Consiglio,
riferisce all'adunanza generale.
2. Il preavviso della sezione o della commissione coi
progetti di legge e di regolamento e di testo unico, a cui il preavviso si
riferisce, nonche' le relative note illustrative del ministero, sono
distribuiti per copia a stampa, salvo i casi di urgenza, ai membri del
Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.
3. Per tutti gli altri affari da sottoporsi all'esame
dell'adunanza generale, decide il Presidente, volta per volta, se debba essere
fatta la previa distribuzione a stampa del preavviso della sezione o
commissione e della relazione ministeriale.
Art. 49.
1. Gli affari sui quali e' chiesto parere non possono
essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o
consulenti.
2. I memoriali o documenti che gli interessati credono di
sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al ministero, cui
spetta di provvedere. Non puo' tenersi conto di alcun documento non trasmesso
dal ministero. Il Consiglio di Stato puo' chiedere al ministero le notizie e i
documenti che reputi necessari.
Art. 50.
1. Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che
puo' seguire per alzata e seduta o per appello nominale.
2.
Quando la votazione e' fatta per appello nominale, si sente il voto dei
referendari o primi referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non
supplirono consiglieri assenti od impediti [44]
e quindi
si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri
consiglieri, cominciando dal meno anziano.
Art. 51.
1. Per la validita' delle adunanze non si calcolano i consiglieri assenti per incarichi permanenti o
temporanei.
2. Per
la validita' delle deliberazioni delle sezioni consultive occorre il voto di
almeno quattro consiglieri.
Art. 52.
1. Delle adunanze generali e' redatto verbale dal segretario
generale in conformita' all'art.45 del presente regolamento.
Art. 53.
1. I pareri del Consiglio, delle commissioni speciali,
delle sezioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine
suo, dal segretario generale al ministro che ne fece richiesta.
2. La copia che si deve trasmettere al ministro e'
sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da
chi ha presieduto all'adunanza.
3. Sono contemporaneamente restituite al ministero le
carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'art. 36 del presente
regolamento.
Art. 54.
1. Quando si tratti di regolamenti o di testi unici [45],
o di ricorsi straordinari al Re
imperatore [46]o di affari in
genere, pei quali debba provvedersi mediante decreto reale[47], previo
parere del Consiglio di Stato, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, ogni volta che il Ministro, il quale fece richiesta del parere, non
creda di uniformarvisi.
2. Di
questo adempimento e' fatta menzione nel decreto reale.
3. Per i ricorsi straordinari al Re imperatore,
il provvedimento difforme dal parere del Consiglio di Stato deve essere
motivato.[48]
Art. 55.
1. Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione
dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del ministero si
deve ricordare la data ed il numero del parere gia' emesso dal Consiglio e
debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente
relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.
Art. 56. [49]
E' vietato di far conoscere il nome del
relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.
Non si puo' dar copia ne' comunicazione dei
pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del
ministro che ha chiesto il parere.
La domanda per la copia deve essere rivolta
al ministero competente.
Art. 57.
1. Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla
richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne puo' ordinare la
comunicazione a quest'ultimo.
1.
Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la
legislazione vigente e' in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il
Consiglio ne fa rapporto al duce del
fascismo, capo del governo. [50]
1.
Oltre i registri, di cui nell'art.37
del presente regolamento, le sezioni I, II, III e VI tengono, per gli affari pertinenti a ciascun ministero, due
indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro
analitico delle materie trattate.
2. I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di
ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice
cronologico. [51]
Il termine di centottanta giorni stabilito
nell'art.16 della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re Imperatore,
decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo
nelle forme stabilite dal Regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale. [53]
Nel termine suddetto il ricorso deve essere
notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato,
quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritte pei
ricorsi contenziosi, e deve altresi', essere presentato, con la prova
dell'eseguita notificazione, al ministero competente. agli interessati e'
assegnato un termine di giorni sessanta dal giorno della notificazione del
ricorso, per presentare al ministeri che istruisce l'affare le loro deduzioni.
L'autorizzazione per eseguire la
notificazione per pubblici proclami θ data dal ministero a cui spetta
provvedere alla istruzione del ricorso.
Allo stesso ministero spetta disporre
l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dal regolamento
di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando s'impugna il provvedimento emesso da
un ministero la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al
ministero stesso. [54]
Art. 62.
Le
adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto,
indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai
segretari di sezione rispettivamente.
Art. 63.
I
membri del Consiglio, quando siano impediti di intervenire alle adunanze,
devono informare il Presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.
Art. 64
I
presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere
ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo. I congedi di maggiore durata
sono concessi dal Presidente del Consiglio.
Art. 65.
Prima
d'ogni adunanza, si trasmette al Presidente un elenco contenente l'indicazione
degli affari da discutere ed il nome del relatore.
Art. 66.
L'ordine
di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato e' regolato dalla data
della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado precedentemente
rivestito.
Art. 67.
Nelle
adunanze generali il Presidente ed i membri di ogni sezione siedono gli uni
presso gli altri nell'ordine delle sezioni.
Nella
riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare principalmente si
riferisce, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a
sinistra.
Nelle
commissioni speciali siedono per ordine di anzianita'. Allorche' ad una sezione
vengono aggiunti alcuni membri dall'altra sezione, i medesimi siedono al lato
sinistro del Presidente.
Il
segretario generale siede a sinistra del Presidente.
Art. 68.
Quando
intervengono al Consiglio i ministri o i loro commissari, i primi prendono
posto a destra e gli altri a sinistra del Presidente.
Art. 69.
Nelle discussioni
nessuno puo' prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi
inerenti alle sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria. [55]
Ne e'
capo uno dei due segretari di sezione addetti alle sezioni giurisdizionali
designato dal Presidente del Consiglio di Stato. l'altro lo coadiuva e lo
supplisce in caso di assenza o di impedimento. ciascuno di essi adempie al
servizio di udienza delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria
giusta le disposizioni che sono impartite dal Presidente del Consiglio di
Stato.
1. L'ufficio di segreteria del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale deve essere aperto al pubblico nelle ore stabilite con
ordinanza del Presidente.
1. La
segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il
registro di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne. In esso
devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la
presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti e dei
documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa indicata
nel comma 2°
dell'art. 42 della legge, l'indicazione degli atti istruttori
disposti o compiuti e le decisioni emanate.
2. I
ricorsi devono essere annotati secondo l'ordine di data della loro
presentazione.
3. Il
registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con
l'indicazione in fine del numero, dei fogli di cui il registro si compone.
4. E'
chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.
5.
Analogo registro a quello sopra indicato, e con le stesse forme, deve essere
tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti alla adunanza plenaria.
[56]
Inoltre
la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per
ciascuna sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:
1)
ruolo dei ricorsi chiamati in ispedizione;
2)
ruolo dei ricorsi urgenti;
3)
ruolo degli affari da decidersi in camera di Consiglio;
4) registro
per i processi verbali di udienza;
5)
registro dei decreti del Presidente;
6)
registro delle decisioni della sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve
essere indicata la ricevuta del ministero a cui la decisione fu trasmessa;
7)
registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito. [57]
Art. 74.
1. Il segretario del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni
altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati.
2. Il
rilascio della copia e' fatto in carta da bollo competente, secondo le leggi
fiscali, escluso ogni diritto di segreteria.
Art. 75.
L'assegnazione del personale della
magistratura alle sezioni e' fatta nell'ottobre di ogni anno per l'anno
fascista successivo, ai sensi dell'art.12, comma primo, della legge, modificato
con l'art. 1 del r. decreto-legge 23 ottobre 1924-III, n. 1672. [58]
Art. 76.
Le
norme vigenti relative al conferimento di incarichi o funzioni ai consiglieri
di stato, s'intendono applicabili anche ai presidenti di sezione.
Art. 77.
La distribuzione del personale di segreteria
e di servizio nei vari uffici e' stabilita dal Presidente del Consiglio.[59]
Egli fissa
l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei servizi.
1. Il segretario generale dirige il servizio di
segreteria. Egli propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa
opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.
2. I
segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi
uffici e, ove sia il caso, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.
1. La
biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del Presidente del
Consiglio. [60]
2. Una
commissione composta di tre consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio,
sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da
acquistarsi.
3. Per
prendere copia delle carte depositate negli archivi e' necessario il permesso
del Presidente. I componenti la magistratura, per portare fuori dell'ufficio
libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.
4. Gli
impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario tengono l'inventario dei
libri e delle carte.
Art. 80.
Ove al
Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del regno o titoli od atti originali
depositati nei ministeri od uffici dipendenti, il Presidente o il segretario generale
ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.
Le
somme assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio o ai
lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato
incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del
segretario generale e la sorveglianza di una commissione.
Art. 82.
La
commissione di sorveglianza e' presieduta dal Presidente del Consiglio ed e'
composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna
sezione, designati dal Presidente del Consiglio, e del segretario generale.
La
commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua
approvazione.
Art. 83.
Sono
disposte dal segretario generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese
sul fondo indicato nell'art.81.
Un
membro della commissione di vigilanza e' delegato dal Presidente per la
vidimazione degli ordinativi delle spese e dei pagamenti.
Per le
spese da eseguirsi a mezzo del provveditorato generale dello stato, le
richieste sono fatte dal segretario generale.
Art. 84.
In
fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua
gestione e viene scaricato di ogni contabilita' mediante deliberazione della
commissione di sorveglianza.
Art. 85.
1. I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque
giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal Presidente,
secondo le direttive del duce del
fascismo, capo del governo,[61]
senza che possa essere interrotta la trattazione degli affari. Nell'assegnazione delle ferie hanno
preferenza di scelta i piu' anziani.
Art. 86.
Al
personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal Presidente
del Consiglio di Stato, congedi, nei limiti e nelle condizioni stabilite
dall'art.95 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico
degli impiegati civile dell'amministrazione dello stato.
Art. 87.
I distintivi
del Presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari e
del segretario generale, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e
firmata d'ordine di sulla Maesta', dal
duce del fascismo, capo del governo. [62]
1. Il
segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle
massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e
dalle sezioni.
2. Si
tengono pure speciali registri delle corrispondenze. [63]
[2] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982 e del d.P.R. 68/1983.
[3] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982 e del d.P.R. 68/1983.
[4] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982 e del d.P.R. 68/1983.
[5] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982 e del d.P.R. 68/1983.
[6] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982 e del d.P.R. 68/1983.
[7] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982 e del d.P.R. 68/1983.
[8] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982 e del d.P.R. 68/1983.
[9] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.186/1982.
[10] Ora d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
[11] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L. 193/1964.
[12] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.193/1964.
[14] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.193/1964.
[15] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.193/1964.
[16] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.163/1964.
[17] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L. 193/1964.
[18] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.193/1964.
[19] Articolo da ritenersi abrogato a seguito della L.193/1964.
[35] Articolo abrogato dall'art. 50, comma 1, L. 186/1986. V. comunque art. 7 della L. 186/1986.
[37] Articolo abrogato dall'art. 2 del d.l. 15 febbraio 1945, n. 47.
[40] Presidente della Repubblica.
[44] V. le nuove qualifiche di cui alla legge n. 186/1982.
[46] Presidente della Repubblica.
[47] Del Presidente della Repubblica.
[48] Il comma θ da ritenersi tacitamente abrogato a seguito della nuova disciplina del ricorso straordinario di cui agli articoli 8 e seguenti del d.P.R. 1199/1971; si veda, in particolare, l'art. 14.
[49] Articolo da considerarsi abrogato tacitamente a seguito dell'art. 15 della L. 205/2000.
[50] Presidente del Consiglio dei ministri. V. anche art. .15 del d.P.R. 580/1995;
[52] Presidente della Repubblica.
[53] Articolo da considerarsi abrogato tacitamente dagli articoli 8 e ss. d.P.R.1199/1971.
[54] Articolo da considerarsi abrogato tacitamente dagli articoli 8 e ss. d.P.R.1199/1971.
[55] V. art. 14, comma 2, lett. a) d.P.R. 580/1985.
[58] Articolo abrogato dall'art. 2 del decreto-legge 15 febbraio 1945, n. 47.
[59] Comma tacitamente abrogato dall'art. 36, comma 2, della L. 186/1982.
[61] Presidente del Consiglio dei ministri.
[62] Presidente del Consiglio dei ministri.
[63] V. l'articolo 88-bis, come aggiunto dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 250; V. art. 1 del
d.P.C.M. 52/1999.