Regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1924, n. 158.
TITOLO I Della composizione del Consiglio di Stato1
TITOLO II Capo I - Delle
attribuzioni consultive del Consiglio di Stato1
Capo II - Del modo di procedere nella
trattazione degli affari consultivi1
TITOLO III Capo I - Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale1
Capo II - Del procedimento dinanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale1
Disposizioni transitorie e finali
1
TITOLO I Della
composizione del Consiglio di Stato
Art. 1. (Artt. 1, 2 e 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e tabella n. 41, allegato II,
del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - 1. Il Consiglio di Stato si compone del Presidente, di cinque presidenti di sezione, di cinquanta
consiglieri, di un segretario generale, di due primi referendari, di tre
referendari e di cinque segretari di sezione.
2. Il Presidente del Consiglio di Stato,
i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale,
proposto dal Ministro per l'interno ,
dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di segretario generale sono
conferite per incarico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad
un referendario o ad un primo referendario.
4. Ove le esigenze del servizio lo
richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un
consigliere .
5. Le promozioni al grado di primo
referendario e le nomine a referendario hanno luogo in conformità dell'articolo
seguente.
Art.2.
(Artt. 24 e 25 del R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 14, comma 2°
del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Le
promozioni al grado di primo referendario hanno luogo per decreto reale e sono
conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di
presidenza, a referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di
grado.
I posti di referendario al Consiglio di
Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esame tra i funzionari
appartenenti all'amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del
Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per
l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.
Con decreto del Ministro per l'interno sono
stabilite le modalità del concorso.
Art.3.
(Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 e seguenti del R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 3
giugno 1920, n. 768). - Gli stipendi del personale
indicato negli articoli precedenti sono determinati dalle tabelle annesse al
R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Il funzionario chiamato a coprire il posto
di segretario generale al Consiglio di Stato, se è fornito di stipendio
superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale,
valutabile agli effetti della pensione .
Art.4. (Art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). -
La metà dei posti che si rendono vacanti
nel ruolo dei consiglieri di Stato, deve essere conferita al personale della
magistratura che abbia prestato non meno di quattro anni di effettivo servizio
complessivamente nei gradi di referendario e di primo referendario.
Art.5. (Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205
del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - 1. I presidenti e i consiglieri di
Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio,
né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento
delle condizioni seguenti:
1° non
possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;
2° non
possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o
per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai
doveri della carica;
3° non
possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri
o per irregolare e censurabile condotta;
4° non
possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di
adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai
regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con
fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del
collegio al quale appartengono.
2. I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di
questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra
proposta motivata del Ministro per
l'interno , udito il
parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
3. Il limite di età per il collocamento a riposo per il
Presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato,
è fissato al compimento degli anni settanta.
Art.6. (Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 1
del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 762). Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i
consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o
missioni estranee alle normali loro attribuzioni se non per deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Essi possono far parte anche di altri corpi consultivi
della amministrazione centrale, ma devono astenersi dal voto in tutti i casi
nei quali debba essere udito anche il Consiglio di Stato, salvo che trattisi
dell'esame di schemi di norme legislative o regolamentari.
I Consiglieri di Stato destinati ad altri
uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori
ruolo, potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, essere
chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sempre che il Ministro
per l'interno, udito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato,
riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità.-
Art.7.
È addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria e un personale subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi
indicati nelle tabelle allegate al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Art.8.
(Art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084). - I posti di segretario di sezione del Consiglio
di Stato sono conferiti, su conforme proposta del consiglio di Presidenza, agli
impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di segreteria, che
siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del
gruppo B.
Qualora manchino impiegati del ruolo
indicato che si trovino nelle condizioni in cui al precedente comma, i detti
posti di segretario di sezione sono conferiti per concorso fra impiegati di
qualsiasi amministrazione appartenenti ai ruoli del gruppo B, con le modalità
che saranno stabilite mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con quello delle finanze.
Art.9. (Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 1
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1. Il Consiglio di Stato si divide
in cinque sezioni.
Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi
Ministeri, secondo il riparto che sarà fissato annualmente con
decreto reale.
2. Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al
Presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni
medesime.
3. Ogni sezione è presieduta dal Presidente proprio. Il
Presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali e le adunanze
plenarie indicate nel secondo
comma dell'art. 45,
e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire.
Art.10. (Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Ciascuna sezione si compone di un
presidente e di non meno di sette consiglieri.
Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione.
Art.11. (Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I primi referendari, i referendari e i
segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del Presidente del
Consiglio di Stato.
A ciascuna delle sezioni giurisdizionali
potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi
referendari e referendari.
Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle
giurisdizionali, i primi referendari e i referendari istruiscono gli affari che
sono solo commessi, e ne riferiscono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al
Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o
vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.
Art.12. (Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il
presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna
sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano
mutati dalla composizione dell'anno precedente.
Ove manchi in qualche sezione il numero dei
consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio supplisce
con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.
Art.13.
(Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638.) - La direzione del personale e
del servizio interno nonché la corrispondenza col Ministero,
spettano al Presidente.
TITOLO II Capo
I - Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato
Art.14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1.
Il Consiglio di Stato:
1) dà
parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia
interrogato dai Ministri del Re;
2)
formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal
Governo.
Art.15. (Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1.
Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto reale
o ministeriale che ne consegue deve avere la formula «udito il parere del
Consiglio di Stato».
Art.16.
(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - 1. Il voto del
Consiglio di Stato è richiesto:
1° sopra tutte le proposte di regolamenti che
per l'art. 1, n. 7, del R.D. 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti
all'approvazione del Consiglio dei Ministri;
2° sulla esecuzione delle provvisioni
ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale;
3° sopra tutti i coordinamenti in testi
unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per
legge;
4° sui ricorsi
fatti al Re contro la
legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non
possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;
5° sulle convenzioni o sui contratti da
approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano
riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;
6° in tutti gli altri casi in cui sia
richiesto per legge.
2. Nei
casi previsti al n. 4 di questo
articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del
Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che
è stato pure udito il Consiglio dei ministri.
3. I ricorsi
indicati al n. 4 del comma primo,
non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe
comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che
abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi
stabiliti dal regolamento.
Capo II - Del
modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi
Art.17. (Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. Il
Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo
parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per
sezioni.
Art.18. (Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638) - 1. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal
Presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.
Art.19. (Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. A
render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali,
quanto nelle adunanze di sezione,
è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che
compongono il Consiglio o la sezione.
Art.20. (Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di
voti. In caso di parità, il voto del Presidente ha la preponderanza.
Art.21. (Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. I
Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali
del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare Commissari per dare
speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli
intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia
commessa al Consiglio la compilazione.
Art.22. (Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. È in facoltà del Presidente, quando il Consiglio sia
chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare
Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
2.
Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari
alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che
voto consultivo.
3. In
caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione il Presidente può
provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.
Art.23. (Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1.
Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono
essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quelli in adunanza generale.
2. È sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati
affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.
Art.24. (Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state
studiate e preparate nella sezione alla quale per loro natura appartengono, o
nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.
Art.25. (Art 21 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638.) - 1.
Avuto il parere di una sezione, il Ministro può, salve le disposizioni dell'art. 33,
richiedere al Presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero
Consiglio e discusso in adunanza generale.
TITOLO III Capo
I - Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Art.26. (Art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1. Spetta al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità
amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per
oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi
medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di
materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi
o collegi speciali.
2. Il
ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso
contro le decisioni le quali concernano controversie doganali
oppure questioni sulla leva militare.
Art.27. (Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; artt. 5
e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del R. decreto-legge 9
ottobre 1919, n. 2161). - 1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
decide pronunciando anche in merito:
1) dei
sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni
rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali
di sicurezza generale relativi a questa materia;
2) dei
ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse province per l'applicazione
della tassa istituita dalla L. 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;
3) dei
ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Province;
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento
dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il
caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un
diritto civile o politico;
5) dei
ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di
più Province;
6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a
stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della
pubblica amministrazione;
7) dei
ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate
nelle diverse Province del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle
Consulte di Stato;
8) dei
ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto per provvedere, ai termini del
terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, T.U. 4
febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione della proprietà od attività
patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in
opposizione con quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo;
9) dei
ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo
Stato in concorso delle Province e degli enti interessati, o alle quali
concorre lo Stato nell'interesse generale;
10)
dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima
categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o
privati, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa
categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e secondo del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3256;
11)
dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;
12)
dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad
opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle
strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni
attorno alle strade medesime;
13)
dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e contro le deliberazioni in
materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e
provinciali;
14)
dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle
strade provinciali e comunali;
15)
dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal Prefetto a norma di quanto è
prescritto nell'art. 378 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui
lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle Province e dello Stato,
eccettuati quelli indicati nella 2ª parte della lettera b) dell'art. 70 del
R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161;
16)
dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali
amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse
esercitano giurisdizione anche nel merito;
17)
dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o
speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il
merito.
2.
Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle
disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza
giudiziaria.
Art.28. (Art. 7 del
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1. Nelle materie
in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza
esclusiva ai sensi dell'articolo
seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni
pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.
2. Su
dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa
giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.
3. Restano sempre in esclusiva
competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni
concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti
della capacità a stare in giudizio.
Art.29. (Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1.
Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale:
1) i ricorsi
relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti
od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie
concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R.D.L. 19 ottobre
1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione
della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali;
2) i ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o
negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni
pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli
statuti;
3) i ricorsi relativi al concentramento, al
raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio
o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o
ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della L. 17 luglio 1890, n. 6972;
4) le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori
riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi
relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonché le
controversie indicate nell'art. 14 della L. 27 aprile 1885, n. 3048;
5) i ricorsi circa la competenza passiva delle spese
ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il
Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;
6) i ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli
inabili al lavoro;
7) le controversie relative alle spese per gli alienati previste
dall'art. 7 (primo comma) della L. 14 febbraio 1904, n. 36;
8) i ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in
seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o
vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose ai termini degli artt.
32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 ,
e dell'art. 68 della legge sanitaria, T.U. 1° agosto 1907, n. 636;
9) i
ricorsi contro le decisioni delle giunte provinciali amministrative emesse in
materia di loro esclusiva giurisdizione.
2. I ricorsi previsti dai nn. 1, 6 e 7 del presente
articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge.
3. Su quelli previsti dai nn. 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in
merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9
quanto è disposto in contrario dal secondo comma dell'art. 22 del testo unico
delle leggi sulla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Art.30. (Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1.
Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato,
questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.
2. Restano, tuttavia, sempre
riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a
diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o
provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti
lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della
capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Art.31.
(Penultimo comma degli artt. 22 e 23 del T.U. 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non
è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo
nell'esercizio del potere politico.
Art.32. (Art. 24 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma
dei precedenti articoli, con decisioni motivate, in conformità delle leggi che
regolano la materia cui si riferisce l'oggetto del
ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.
Art.33. (Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto
di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il
parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa,
l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.
Col preventivo assenso scritto di coloro ai
quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece
provocare la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma se
essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato.
Art.34.
(Art. 26 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Quando la
legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo,
emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica, salva
la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per riprodurre all'autorità
gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile contro
provvedimenti non definitivi.
Tale ricorso non è più ammesso, quando contro il
provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede
amministrativa, secondo la legge vigente.
Tuttavia quando
il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al
Re
non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il
provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli
interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta
comunicazione del ricorso al Re, di fare opposizione. In caso contrario il
giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.
Capo II - Del
procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Art.35. (Art. 27 del
testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n.
2840). - 1. I ricorsi presentati al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una
di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.
Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere
munito di mandato speciale.
2. Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso,
domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del
ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
Art.36. (Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1. Fuori dei casi nei quali i
termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso,
il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata
notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in
cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha
dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione
del Consiglio di Stato, il termine è di giorni 30 dalla data della
dichiarazione.
2. Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto
all'autorità dalla quale è emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto
alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce,
salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le
norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia
ritenuto scusabile.
3. I termini per ricorrere e per
controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti o alcune di esse,
risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.
4. L'originale ricorso, con la prova delle eseguite
notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente,
entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella
segreteria del Consiglio di Stato.
5. I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la
notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di
decadenza.
Art.37.
(Art. 29 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. Nel termine di 30 giorni
successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le
parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare
memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con
le stesse forme prescritte per il ricorso.
2. La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei
modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto,
all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.
3. L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle
eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria
nel termine di giorni 10.
4. Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale
risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura
indicata al capoverso
secondo dell'art. 36.
5. I termini e i modi prescritti nel presente articolo per
la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a
pena di decadenza.
6. Il ricorso incidentale non è efficace, se venga
prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga
dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.
Art.38. (Art. 30 del
testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. Nei casi di urgenza, il Presidente
del Consiglio di Stato può abbreviare i termini prescritti per il deposito del
ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.
2. Per gravi motivi può anche prorogarli.
3. Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o
prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la
produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.
Art.39. (Art. 31 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I ricorsi in via contenziosa non hanno
effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può
essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla sezione sopra
istanza del ricorrente.
Art.40. (Art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1.
Le parti in causa o la pubblica amministrazione dovranno domandare, con
separate istanze, ai presidenti delle sezioni contenziose, la fissazione
dell'udienza per la discussione dei ricorsi.
2. I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso
di due anni non sia fatto alcun atto di procedura.
Art.41. (Art. 33 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 8,
penul. comma, e art. 11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1. Nel giorno
fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in
udienza pubblica, la relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si
facciano rappresentare da un avvocato, questo può essere ammesso a svolgere
succintamente il proprio assunto.
2.
L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare
dall'avvocatura erariale o da un
Commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i
primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti
alla sezione.
3. La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e
delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle
disposizioni del Codice di procedura civile.
4. Oltre i casi previsti in altre leggi, i ricorsi
indicati al n. 6 dell'art. 27 e quelli indicati ai nn. 6 e
7 dell'art. 29
sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.
Art.42. (Art. 34 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 62
del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275). - 1. I ricorsi principali e
incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede
giurisdizionale, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo,
per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.
2. Gli
originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia
natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti
ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al
numero dei fogli, una tassa di bollo di lire
40 per ciascun ricorso principale e di lire
18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico
delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese.
Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.
3. La
presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle
domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla
bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma precedente. In caso di
inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi,
ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.
4. La
tassa è irripetibile anche in caso di rinunzia.
5. Gli
atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro.
Art.43.
(Art. 35 del testo Unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con
l'intervento di sette votanti a
maggioranza assoluta di voti.
2. Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri
che avessero concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che
forma oggetto di ricorso.
Art.44. (Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1. Se la sezione, a cui è stato
rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i
fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti,
può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti:
ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni,
autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti
ovvero disporre consulenza tecnica.
2. Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre
ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal
regolamento di procedura.
3. La decisione sui mezzi
istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal
presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio
mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della
successiva udienza di trattazione del ricorso.
Art.45. (Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 13
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - 1. Se il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il
ricorso per motivi di incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare
all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi
previsti dall'art. 26
e dai nn. 1, 6 e 7, dell'art. 29, annulla l'atto o
provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa;
e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel
merito.
2. La sezione, se rileva che il punto di diritto
sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti
giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio
può rimettere il ricorso all'Adunanza plenaria.
3. Prima della decisione il Presidente del Consiglio di
Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio può deferire all'adunanza plenaria
qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima
di particolare importanza.
4. Le norme del procedimento sono determinate nel
regolamento.
Art.46. (Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - 1.
Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ricorso di revocazione nei casi
stabiliti dal Codice di procedura civile.
Art.47. (Art. 39 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) -
L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in
qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può
dichiararla anche di ufficio.
Art.48. (Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le
decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della L. 31
marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso
tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del
Consiglio di Stato.
Art.49.
(Art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Dove le leggi speciali ammettono il ricorso alla IV sezione del
Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso
alla V sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche
al merito.
Disposizioni transitorie e finali.
Art.50.
(Comma 2° dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nella prima attuazione dell'organico
approvato con R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al
Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro dell'interno.
Art.51.
(Art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - Agli attuali Presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sarà
corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei
settantatré anni di età, un assegno personale pari alla differenza fra lo
stipendio percepito prima dell'attuazione del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395,
aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al R.D. 12 novembre 1922, n.
1477 e dell'indennità di carica e la pensione.
Art.52.
(Art. 10 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165). - Per il patrocinio dei
ricorrenti presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in quanto alle
vertenze riguardanti gli affari delle nuove Province, nulla è innovato a ciò
che dispone l'art. 11 del R.D. 22 luglio 1920, n. 1049.
Resta
però fermo quanto è prescritto dall'ultimo capoverso
dell'art. 34
circa la elezione del domicilio.
Art.53.
(Art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Con regi decreti, a
proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno
determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato
e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto
non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto
altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.
Art.54.
(Art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie alla presente legge.
Art.55. (Art. 49 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Un
regolamento di servizio interno è approvato con decreto reale.
Art.56.
(Art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - La presente legge andrà
in vigore col 1° luglio 1924.