Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.
Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al
Consiglio di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1948, n. 135.
Art.1. 1. È istituito, con sede in Palermo, il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
2. Il Consiglio esercita le funzioni consultive e
giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall'art. 23
dello Statuto della Regione siciliana.
Art.2. 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di
Stato. Al consiglio è assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente
di sezione del Consiglio di Stato.
2. Ne sono membri in sede consultiva:
a) due
magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;
b) un
prefetto della Repubblica;
c)
quattro esperti dei problemi della regione.
3. Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia
amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) è
nominato un supplente.
4. Ne sono membri in sede giurisdizionale:
a)
quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere,
compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;
b)
quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle università o avvocati
abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
5. Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma è
interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi
alle giurisdizioni amministrative.
6. Il collegio giudicante è composto dal presidente, da
due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati alla lettera b) del
quarto comma.
7. In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il
presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento,
è sostituito dal consigliere di Stato più anziano assegnato al collegio.
8. I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono
designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo
supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella
lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonché i giuristi
indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta
regionale.
Art.3. 1. La nomina del Consiglio di giustizia amministrativa è
fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Presidente regionale.
2. I membri designati dalla giunta regionale durano in
carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento, e
non possono essere confermati. Essi, tuttavia, continuano a svolgere le loro
funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori.
3. I magistrati del Consiglio di Stato ed il prefetto
componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa sono collocati
fuori ruolo. I primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di
fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.
Art.4.
1. Il Consiglio è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo
regionale.
2. Gli
atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato,
qualora siano emanati dall'Amministrazione regionale, sono sottoposti al parere
del Consiglio di giustizia amministrativa.
3.
Quando il parere riguarda materie che incidono notevolmente sugli interessi
generali dello Stato, o su quelli di altre Regioni, il Consiglio può deferirne
l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato. In tal caso l'Adunanza
generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia
amministrativa e con l'intervento dei magistrati che ne fanno parte.
4. Il parere previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23
dello Statuto della Regione siciliana è dato dal
Consiglio di giustizia amministrativa con l'intervento dei suoi componenti in
sede consultiva e in sede giurisdizionale. Per la validità dell'Adunanza è
richiesta la presenza di almeno nove componenti.
Art.5.
1. Il Consiglio di giustizia
amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla
legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei riguardi degli atti e
provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale e delle altre autorità
amministrative aventi sede nel territorio della Regione.
2. Il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le
funzioni in grado di appello attribuite al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
sulle decisioni delle Giunte provinciali amministrative o degli organi di
giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse
sostituiti.
3. Avverso le decisioni del Consiglio di
giustizia amministrativa sulle impugnative di atti e provvedimenti delle
autorità amministrative dello Stato, e che non siano pronunciate in grado di
appello, è ammesso ricorso all'Adunanza plenaria, delle Sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta
notificazione osservando, in quanto applicabili, le norme delle leggi sul
Consiglio di Stato.
4. Fuori dei casi
previsti dal comma precedente, ove il
punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa
abbia dato o dia luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia
amministrativa può, in qualunque stadio del procedimento, deferire la
cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato. In tal caso all'Adunanza plenaria partecipano due
magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa.
5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma
precedente, è altresì, devoluta la cognizione dei conflitti di competenza tra
il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale
e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Art.6. 1. L'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia
amministrativa è costituito di funzionari scelti tra il personale addetto alla
segreteria del Consiglio di Stato e tra il personale dell'Amministrazione
civile dell'interno e dell'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici e
di grado da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il governo
regionale.
2. La nomina è fatta con decreto del Presidente del
Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni
interessate.
3. Il personale delle Amministrazioni dello Stato è
assegnato all'ufficio di segreteria nella posizione di comando.
Art.7. 1. Per il funzionamento del Consiglio di giustizia
amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.
Art.8. 1. Le spese per il funzionamento del Consiglio di
giustizia amministrativa sono a carico dello Stato, salvo quelle relative al
trattamento economico dei membri del Consiglio e del personale designati dalla
Regione, nonché tutte le spese per i locali e la loro manutenzione, che sono a
carico della Regione stessa.
2. Le
spese a carico dello Stato graveranno su apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le
necessarie variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Il Consiglio di giustizia amministrativa inizierà il suo funzionamento il
trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente
decreto.
2. I
ricorsi presentati al Consiglio di Stato, per i quali alla data predetta sia
già stato emesso il decreto di fissazione d'udienza, saranno decisi dal
Consiglio medesimo.