Legge 6 dicembre
1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
Art.1. 1. Sono istituiti tribunali amministrativi regionali,
quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
2. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province
facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
3. Nelle regioni Lombardia,
Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono
istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge
previste nell'articolo
52.
4. Una sezione
staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto
Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra
legge.
5. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre
una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.
Art.2.
Il tribunale amministrativo regionale
decide:
a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058,
e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale;
b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:
1) dagli organi periferici
dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei
limiti della medesima esercitano la loro attività;
3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Art.3. 1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali
amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali
dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.
2. Per gli atti emessi da
organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la
cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in
servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del
tribunale amministrativo regionale medesimo.
3. Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali,
è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli
enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.
Art.4. Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3
la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi
ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela
non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di
giurisdizione.
Art.5. 1. Sono devoluti alla
competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si
applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 3.
2. Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale
superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11
dicembre 1933, n. 1775.
Art.6. 1. Il tribunale amministrativo regionale è competente a
decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni
dei consigli comunali, provinciali e regionali.
2. Con la decisione dei ricorsi il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
3. Rimangono salve, per le azioni popolari e le
impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, numero 1147,
e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108.
Art.7. 1. Il tribunale amministrativo regionale esercita
giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli
previsti dall'articolo 1
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058[11].
2. Il tribunale amministrativo regionale esercita
giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno
1924, n. 1054,
e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno
1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma,
della presente legge.
3. Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali
concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti
della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
4. Il tribunale amministrativo
regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4),
5)
e 8) del testo
unico 26 giugno 1924, n. 1054.
Art.8. 1. Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie
in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le
questioni pregiudiziali o incidentali relative a
diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione
principale.
2. La risoluzione
dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei
privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
Art.9. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Presidenza dei tribunali amministrativi
regionali, è nominato per ciascun tribunale
amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere
tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di
Stato.
2. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun tribunale
amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali
appartenenti al ruolo previsto dall'articolo
12.
3. Per i tribunali amministrativi
regionali formati di più sezioni, nonché per le sezioni istituite nel tribunale
amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di
sezione del Consiglio di Stato.
Art.10. 1. Il tribunale amministrativo regionale decide con
l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.
2. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto
dal magistrato amministrativo più anziano.
Art.11. 1. I presidenti di
sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali
amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del
conseguimento della nomina.
2. I presidenti di sezione del Consiglio di Stato
destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda,
da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro
funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si
verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa
sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.
3. I consiglieri di Stato possono essere destinati alla
presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due
anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la
destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore
anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di
anzianità.
4. I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere
le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro
destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un
tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di
sezione del Consiglio di Stato.
Art.12.
Per l'assolvimento delle funzioni
previste dalla presente legge:
a) i posti di
presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge
21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati
di dieci unità;
b) i posti di
consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di
quattordici unità;
c) è istituito il
ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla
presente legge.
Art.13. 1. I
magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi
referendari e referendari.
2. Per quanto non diversamente
disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica
della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di
consigliere, primo referendario e referendario.
3. Per i magistrati amministrativi
regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme
indicate dall'articolo
9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per
una delle seguenti ragioni:
a) su domanda;
b) in seguito ad avanzamento;
c) in seguito all'insorgere di una situazione di
incompatibilità prevista dalla legge;
d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare
ai vari tribunali.
4. I magistrati amministrativi
regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad
espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
5. Ad essi si estendono le altre
cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati
ordinari.
Art.14. 1. Le nomine
a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al
quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo
anno di età:
1)
i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad
aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare
di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato
con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in
giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e
equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella
carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di
materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza,
che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque
anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti
all'albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno
cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali
amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le
funzioni per almeno cinque anni.
2. La commissione
esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Art.15. Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni
di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito, comparativo e per un terzo secondo il turno di
anzianità, previo giudizio di idoneità.
Le nomine vengono
disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Allo scrutinio
per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di
Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Art.16. I consiglieri amministrativi regionali sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su
parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri
amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che
abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art.17.
A decorrere dal 1° gennaio del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto
dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato
ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Il trasferimento
di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di
Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Il magistrato
trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo
dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel
posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.
Art.18. Presso ogni tribunale amministrativo
regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario
generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:
a) tra i
funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio
di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
b) tra i
funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno,
con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Agli uffici di
segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto,
esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive
circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico
determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere
assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del
Consiglio di Stato.
I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici
di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per
tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica
iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Gli impiegati
delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al
tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni
interessate.
Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo
organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.
Art.19. 1. Nei
giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà
emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non
contrastanti con la presente legge.
2. Per i giudizi davanti ai tribunali
amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di
procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di
gratuito patrocinio.
3. Ai fini fiscali si applicano
nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in
vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa.
4. Per i giudizi in materia di
operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali
contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono
esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.
Art.20. 1. Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti
emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere
ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al
tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul
ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel
termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e
notificato la decisione all'interessato.
2. Se siano interessate più persone il ricorso al
tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il
ricorso gerarchico di tutti gli atti. Gli interessati, che abbiano già proposto
o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura
dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale
amministrativo regionale.
3. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro
ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al
tribunale amministrativo regionale.
4. Quando sia stato promosso ricorso
al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Art.21.
1. Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che
ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto
direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di
regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del
ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
l’impugnativa di cui dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.
241, può essere proposta con istanza presentata
al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato
il ricorso, previa notifica all’amministrazione ed ai controinteressati, e
viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
2. Il ricorso, con la prova delle
avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso
del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale
amministrativo regionale, entro trenta giorni dall’ultima notifica. Nel termine
stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e
dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
3. La mancata produzione della
copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso
non implica decadenza.
4. L’amministrazione, entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve
produrre l’eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in
base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l’amministrazione ritiene utili al giudizio.
5. Dell’avvenuta produzione del
provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali
l’atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
6. Ove l’amministrazione non
provveda all’adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato,
ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel
termine e nei modi opportuni.
7. Analogo provvedimento il
Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi
dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria
l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa,
essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per
l'acquisizione dei documenti.
8. Se
il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte
dell’amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione
sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a
pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in
camera di consiglio. Nel caso in cui dall’esecuzione del provvedimento
cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì
disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può
essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad
interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità
dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio
allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole previsione sull’esito del ricorso. I difensori delle parti sono
sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano
richiesta.
9. Prima della trattazione della domanda cautelare, in
caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione
fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente
alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione
cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il
presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare
è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si
applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro
un’ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata.
10. In sede di decisione della
domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio
nel merito a norma dell’articolo
26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l’integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della
successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
sia il caso, le misure cautelari interinali.
11. Con l’ordinanza che rigetta
la domanda cautelare o l’appello contro un’ordinanza cautelare ovvero li
dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via
provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
12. L’ordinanza del tribunale
amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta
priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.
13. La domanda di revoca o
modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti
sopravvenuti.
14. Nel caso in cui
l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari
concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale
amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni,
e dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove
occorra, il soggetto che deve provvedere.
15. Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.
Art. 21-bis
1. I ricorsi avverso il
silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza
succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
Nel caso che il collegio abbia disposto un’istruttoria, il ricorso è deciso in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti
istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione
o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
Nel giudizio d’appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale
accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina
all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a
trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto
termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un
commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All’atto dell’insediamento
il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in
via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell’insediamento medesimo
l’amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine
assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.
Art.22. 1. Nel
termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del
ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate
possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche
proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del
testo unico approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e 44 del regolamento
di procedura avanti alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto
1907, n. 642.
2. Chi ha interesse nella
contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e
seguenti del regolamento di
procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente
legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo
domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve
essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della
notificazione.
3. Entro i successivi venti
giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie,
istanze e documenti.
Art.23. 1. La
discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero
dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da
presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
2. Il Presidente, sempre che sia
decorso il termine di cui al primo
comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la
discussione del ricorso.
3. Il decreto di fissazione è
notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima
dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite
in giudizio.
4. Le parti possono produrre
documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza
e presentare memorie fino a dieci giorni.
5. Il Presidente dispone, ove
occorra, gli incombenti istruttori.
6. L'istanza di fissazione
d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo
l'esecuzione dell'istruttoria.
7. Se entro il termine per la
fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in
modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo
regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.
8. I documenti e gli atti
prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere
ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in
giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di
secondo grado unitamente al fascicolo d’ufficio. Mediante ordinanza può altresì
essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte,
l’acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal
giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della
sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte
ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti
senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
9. Il presidente della sezione
può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti
esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della
segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.
10. Entro trenta giorni dalla
data dell’iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la
segreteria comunica al giudice di primo grado l’avvenuta interposizione di
appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.
Art. 23-bis 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad
oggetto:
a)i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di
incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse
connesse;
b)i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti,
nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle
aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi
compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative
indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli
relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e
istituzioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del
Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà,
salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3.Salva l’applicazione dell’articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale
chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso ai sensi dell’articolo
21,
se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto
impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con
ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine
di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. In caso di rigetto
dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il
Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello
è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre
dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del
tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti
possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o
dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare
memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza,
il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato
entro sette giorni dalla data dell’udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la
sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui
al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione
dell’esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro
trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla
comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della
sentenza appellata.
Art.24.
1. La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti
private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza
produce l'interruzione del processo secondo le norme degli
articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto
applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il
processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del
procuratore o dell'avvocato stesso.
2. Il processo deve essere
riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a
tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza
legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione,
notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.
Art.25. I ricorsi si
considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di
procedura.
Art.26. 1. Il
tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il
ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo
rigetta con sentenza.
2. Se accoglie il ricorso per
motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità
competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto
impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare
l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità
amministrativa.
3. Il tribunale amministrativo
regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza
esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme
di cui risulti debitrice.
4.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il
tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con
sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere
in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice
provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme
del codice di procedura civile.
5. La decisione in forma
semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio,
nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero
fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo
44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni.
6. Le decisioni in forma
semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le
sentenze.
7. La
rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione
del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente
della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti
costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a
tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro
dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio
decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne
facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della
opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso
di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente
e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità
di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne
dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla
opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello
procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini
processuali.
Art.27.
1. Si segue il procedimento in camera di consiglio:
1) per i giudizi per i
quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso
o dichiarare la perenzione;
2) per i ricorsi per i quali le parti concordemente
chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle
controversie in materia di spedalità, previste dall'articolo 3 della legge 26
aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776;
4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n.
4, del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. Nei casi di cui ai numeri
precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il
ricorso si tratti in udienza pubblica.
Art.28. 1. Contro le
sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei
casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli
n. 395
e 396 del codice
di procedura civile.
2. Contro le sentenze medesime è
ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da
proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato
il disposto dell'articolo 330
del codice di procedura civile.
3. Contro le ordinanze dei
tribunali amministrativi regionali di cui all’articolo
21, commi settimo e seguenti, è ammesso
ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza, ovvero di centoventi
giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza stessa nella segreteria.
4. Nei casi nei quali i tribunali
hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel
decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.
5. In ogni caso, il Consiglio di
Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di
cognizione e di decisione del giudice di primo grado .
Art.29. 1. Al giudizio di appello si
applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
2. I ricorsi avverso le sentenze
in materie di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti
giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è
obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti
giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza
medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini
procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla
metà.
3. Sul ricorso il presidente
fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si
applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con
tutti i termini ridotti alla metà.
4. Nel giudizio di appello si
osservano le norme dell'articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua
riassunzione.
Art.30. 1. Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato
anche d'ufficio.
2. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi
regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è
ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28.
3. Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è
ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo
41 del codice
di procedura civile. La proposizione di tale istanza non
preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Art.31. 1. Il
resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale
amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del
tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa
questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per
territorio non è rilevabile d'ufficio.
2. L'istanza deve essere
proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in
giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza
territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati
in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima
conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito
degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in
decisione.
3. L'istanza di regolamento di
competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non
vi abbiano aderito.
4. Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del
ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su
loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale
regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo
stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
5. Negli
altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la
sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il
collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata,
la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e
provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.
6. Le parti alle quali è
notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorno
successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e
documenti.
7. Sull'istanza il Consiglio di
Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne
abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del
termine di cui al precedente comma.
8. La decisione del Consiglio di
Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
9. L'incompetenza per territorio
non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale
amministrativo regionale.
10. Quando l'istanza per il
regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle
spese colui che ha presentato l'istanza.
11. Quando l'istanza di
regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza
al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica
della decisione di accoglimento.
Art.32. 1. Nei
ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo
1,
il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo
21
e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione
staccata.
2. Le
parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale
amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto
della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica
del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede
sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne
facciano richiesta.
3. La decisione del ricorso da
parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché
dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza
della decisione.
4. Il
disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al
tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si
reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.
Art.33. 1. Le
sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
2. Il ricorso in appello al
Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
3. Il Consiglio di Stato, tuttavia,
su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un
danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in
camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
4. Sull'istanza di sospensione
il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito
del ricorso. I
difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne
facciano richiesta.
5. Per l’esecuzione delle
sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo
regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato
di cui all’articolo
27, primo comma, numero 4), del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni.
Art.34. 1. Nel
giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di
giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la
nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza
di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata
senza rinvio.
2. In caso di errore
scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per
proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella
sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.
Art.35. 1. Se il
Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di
forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la
controversia al tribunale amministrativo regionale.
2. Il rinvio ha luogo anche
quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la
quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria
incompetenza.
3. In ogni altro caso, il
Consiglio di Stato decide sulla controversia.
4. In ogni caso di rinvio, il
giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione
d’ufficio dell’udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla
comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie
sino a tre giorni prima dell’udienza.
Art.36. 1. Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato
in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei
termini previsti dall'articolo
396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art.37. 1. I ricorsi diretti ad
ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di
conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità
giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o
politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando
l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la
sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale.
2. Resta ferma, negli altri
casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
3. Quando i ricorsi siano
diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di
conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la
competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della
cui esecuzione si tratta.
4. La competenza è peraltro
del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di
tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di
appello.
TITOLO IV Disposizioni generali e transitorie
Art.38. L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali
della competenza prevista
dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo
tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che
sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.
Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a
tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme
attualmente in vigore.
Art.39. Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la
materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie dei dipendenti
da enti pubblici economici.
Art.40. 1. Fino a
quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia
amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale
amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle
materie indicate nell'articolo 2,
lettera a), e nell'articolo
6 della presente legge.
2. L'appello contro le sentenze di
tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente
disciplinano detto Consiglio.
Art.41. Il tribunale
amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate
nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla competenza della giunta
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo
2, numeri 1) e 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
novembre 1946, n. 367, e
successive modificazioni.
Art.42. Tutti i
ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata
in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del
tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni
dalla data di insediamento del tribunale.
I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente
legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali,
saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di regione presso la
cancelleria del tribunale la quale sarà tenuta a riceverli e a trasmetterli
alla segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa
entrerà in funzione.
Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data
di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.
Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno
notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.
Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria,
richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga
fissata l'udienza di trattazione.
Art.43.
L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i
primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente
a due finitimi tribunali amministrativi regionali.
Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14
dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art.44. All'atto
della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli
titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di
referendari per i tribunali amministrativi regionali.
A tali concorsi possono partecipare:
a) per consiglieri: i professori ordinari di materie
giuridiche nelle università, i professori incaricati nelle stesse con almeno
otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario
ed amministrativo; i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine
giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata;
gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle
carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in
giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od
equiparata;
b) per primi referendari i giudici di tribunale od
equiparati, nonché i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore
di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza;
c) per referendari: i giudici aggiunti di tribunale od
equiparati, nonché i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in
giurisprudenza.
I posti messi a concorso sono riservati per non più di un
terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari
ed incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a
consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici
di tribunale od equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di
tribunale od equiparati - per referendario.
I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di
quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo
comma, con la espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi
che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.
I tre concorsi verranno giudicati da una commissione
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da
due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Art.45. Entro un
mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti
posti di magistrato amministrativo regionale:
n. 18 posti di consigliere;
n. 27 posti di primo referendario;
n. 15 posti di referendario.
I tre concorsi saranno giudicati da una commissione
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da
due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui
verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero
non superiore al doppio dei posti messi a concorso.
La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi.
Art.46. Ai concorsi a posti di consigliere, previsti
nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:
a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle
università con almeno tre anni di insegnamento;
b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati
amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno
sette anni di anzianità;
c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative
dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle
università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici
con almeno quindici anni di insegnamento.
È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art.47. Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45
sono ammessi a partecipare:
a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle
università;
b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati
amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno
quattro anni di anzianità;
c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative
dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria
del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di
ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie
giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione
nell'albo professionale.
È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art.48. Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi coloro che siano in possesso
di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e
5) dell'articolo 14 della presente legge.
Art.49. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad
esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali
amministrativi regionali è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai
due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti
di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi
regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.
Il Consiglio di
Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.50. 1. I posti di consigliere di Stato disponibili alla data
di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente
vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai
primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento
del periodo stabilito dall'articolo
4 della legge 21 dicembre
1950, n. 1018.
2. I posti lasciati scoperti sono considerati posti di
risulta ai fini delle nomine a referendario.
3. I primi referendari e
referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a
consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i
consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo
17
della presente legge.
4. I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo
in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono
portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di
appartenenza.
Art.51. I funzionari della carriera direttiva amministrativa
dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni
dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23
dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di
appartenenza.
Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si
osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
Art.52. Con
regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della Presente
legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento
dei concorsi previsti dall'articolo
14.
Art.53. 1. Le spese
per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle
relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro
arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute
dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative
corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.
2. Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato
destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di
Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi
sei mesi, l'indennità di missione intera.
3. Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi
regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.
Art.54. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.