Legge 21
dicembre 1950, n. 1018. Modificazioni al testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 30 dicembre 1950.
Art. 1.
1. I ruoli organici del personale della Magistratura del Consiglio di Stato sono
stabiliti con la tabella
A allegata alla presente legge.
Art. 2. 1. I magistrati del Consiglio di Stato ai quali con il
loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non
consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere
collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di
Presidenza del Consiglio di Stato.
2. Non possono
essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente
esercitate inizialmente almeno per un triennio le funzioni di istituto.
3. La posizione di fuori ruolo non può avere la durata
superiore a tre anni consecutivi. Non è
consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di
effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente
incarico.
4. Il numero dei
magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai
sensi del r.d.L. 15 ottobre 1925, n. 1791 già previsto in 18 unità dal decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ridotto a 12.
5. Oltreché nei casi previsti da altre leggi, sono
considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri,
Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le
disposizioni dei precedenti commi.
6. Si
osservano del resto, in quanto applicabili, le disposizioni del r.d. 30
dicembre 1923, n. 2958 e successive modificazioni. È abrogato l'ultimo comma
dell'art. 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art.
17 del r.d.L. 10 gennaio 1926, n. 46.
Art. 3.
1. La riduzione di cui al quarto comma del precedente art. 2 si renderà operativa quando i magistrati
attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di 12 unità verranno a cessare
da detta posizione.
2. I
magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione
anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 2.
3. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. 1. Per i primi referendari e per i referendari in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo
previsto dall'art. 4
del testo unico della legge sul Consiglio di Stato,
sostituito dall'art. 4 del r.d.L. 5 febbraio
1939, n. 478, è ridotto a
tre anni.
2. I
posti di consiglieri disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati, nel numero
necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e
referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.
Art. 5.omissis
Art. 6.omissis
Art. 7. 1. Per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione
al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di lire 3000.
2. La
tassa è introitata dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo
dovute in modo virtuale per gli atti predetti a norma delle disposizioni di cui
al r.d. 30 dicembre 1923, numero 3268, e successive modificazioni.
3. Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni
del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è elevato a lire 6000.
4. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore
il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.
Art. 8.
1. Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle maggiori spese necessarie
per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti
dall'applicazione del precedente art.
7.
2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 9. 1. Della pubblicazione delle
decisioni del Consiglio di Stato è data comunicazione agli avvocati delle parti
con biglietto di segreteria in carta non bollata. Il biglietto è consegnato dal
segretario della Sezione al destinatario o è rimesso per posta in piego
raccomandato, oppure a mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 10. 1. Nelle discussioni delle domande
incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio gli avvocati delle
parti che ne abbiano fatta richiesta.
2. La
richiesta può essere fatta anche nella domanda di sospensione.
TABELLA A