Decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 642. Provvedimenti per accelerare i giudizi
presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1948, n. 134 e ratificato con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1952, n. 161.
Art.1.
1. Č istituita, senza aumento di posti, una terza sezione del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di «Sezione sesta».
2. Gli
affari attualmente devoluti alla Sezione dell'Africa italiana, istituita con
regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 478, sono assegnati alle altre sezioni
consultive, con le modalitą previste dal primo comma
dell'art. 9 d
el T.U. delle leggi sul Consiglio di
Stato approvato con r.d.L. 6 giugno 1924, n. 1054.
3. I
componenti della sesta sezione giurisdizionale concorrono a costituire
l'Adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma
dell'articolo 45 del T.U.
predetto.
Art.2. 1. Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o
dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del
regolamento per la procedura
dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con r.d. 17
agosto 1907, n. 642.
2.
Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera
di consiglio, gli avvocati delle parti.
Art.3.
Art.4.
1. Gli impegni e gli ordini di spesa
relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio,
come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del
Consiglio di Stato.
Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.
Art.5.
1. Il Governo č autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli
organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato, con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di
Stato.